Prescizione

Prescrizione contributi, non è cambiata dalla Definizione Agevolata (“Saldo e Stralcio”)

Il termine prescrizionale del "Saldo e Stralcio" è un termine tra Riscossore ed Ente creditore

La Cassazione, con l’ordinanza n. 1824 del 27 gennaio 2020, ha confermato che i contributi INPS si prescrivono i 5 anni, ma ha altresì affermato che l’istanza per la Definizione Agevolata (“Saldo e Stralcio”) non converte la prescrizione quinquennale in decennale. La prescrizione rimane sempre di 5 anni.

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La fattispecie oggetto dell’Ordinanza della Cassazione

Un contribuente impugnava un’intimazione di pagamento del Riscossore con oggetto contributi. Tra le vari eccezioni veniva formulata anche la prescrizione quinquennale ex art. 9 e 10 della Legge n. 335/1995.

Il Tribunale dava ragione al contribuente ed anche la Corte d’Appello confermava la prescrizione quinquennale dei contributi INPS.

Avvero la sentenza del Giudice d’Appello ricorreva in Cassazione il Riscossore.

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L’ art. 1, comma 197, Legge n. 145/2018 (“Saldo e Stralcio”)

Art. 1, comma 197, Legge n. 145/2018 (legge di Stabilità 2019)

Nell’ipotesi di mancata tempestiva produzione della documentazione a seguito della comunicazione di cui al comma 196, ovvero nei casi di irregolarità o omissioni costituenti falsità, non si determinano gli effetti di cui al comma 184 e al comma 185 e l’ente creditore, qualora sia già intervenuto il discarico automatico di cui all’articolo 3, comma 19, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, procede, a seguito di segnalazione dell’agente della riscossione, nel termine di prescrizione decennale, a riaffidare in riscossione il debito residuo. Restano fermi gli adempimenti conseguenti alle falsità rilevate.”

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La decisione della Cassazione

La Suprema Corte, come sopra indicato, ha confermato che in caso di obbligazioni contributive si applica sempre la disposizione dell’art. 9 e 10 Legge 335/1995.

Nonché la Cassazione ha precisato che, in assenza di un titolo giudiziario di condanna passato in giudicato (sentenza), il termine quinquennale di prescrizione non si “trasforma” in decennale (Cass. SS. UU. n. 23397/2016).

Tuttavia, il Supremo Consesso rigetta anche altre due questioni sollevate dal Riscossore:

  1. L’art. 19 e 20 del D.Lgs. n. 112/1999 prevede un termine di prescrizione decennale in riferimento alle pretese iscritte a ruolo. Su tale punto, però, viene fatto presente che tale termine è solo amministrativo ed è relativo al rapporto tra Riscossore ed Ente Creditore (si veda anche la News del 22/01/2020).

  2. Istanza di “Saldo e Stralcio” e la prescrizione

    Nel caso in cui il Ricorrente abbia formulato istanza per la Definizione Agevolata (nel caso “Saldo e Stralcio”), l’art. 1, comma 197, Legge n. 145/2018 espressamente prevede che in caso di inadempimento delle rate, della Definizione Agevolata, le pretese possono essere attivate nuovamente dal Riscossore in un termine decennale di prescrizione.

    Da tale normativa l’Agente della Riscossione ha eccepito la conversione del termine quinquennale in quello decennale.

    La Cassazione, però, ha paragonato tale termine decennale di prescrizione alle disposizioni degli artt. 19 e 20 del D.Lgs. n. 112/1999: il termine decennale di prescrizione è solo un termine amministrativo che concerne il rapporto tra il Riscossore e l’Ente creditore.

    Pertanto, anche in caso di inadempimento del “Saldo e Stralciola prescrizione dei contributi è sempre di 5 anni.

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