InteressiRavvedimento operoso

Tasso d’interesse legale al 0,05%, effetti sui tributi e sui contributi

Più vantaggioso il ravvedimento e gli istituti deflattivi

Come indicato nella nostra news del 04/01/2020, con il decreto ministeriale del 12 dicembre 2019 è stato ridotto il tasso d’interesse legale dallo 0,8% allo 0,05% (clicca qui per conoscere la misura del tasso d’interesse nel corso degli anni).

Tale diminuzione del tasso degli interessi legali ha effetti anche su alcune disposizioni tributarie e contributive: Ravvedimento operoso, istituti deflattivi e sui contributi previdenziali.

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Ravvedimento operoso

La diminuzione del tasso di interesse legale comporta anche una riduzione degli importi da corrispondere in caso di attuazione del ravvedimento operoso ex art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997.

Mediante l’istituto del ravvedimento operoso è possibile regolarizzare omessi, insufficienti o tardivi versamenti. E’ possibile corrispondere con l’imposta, la prevista sanzione ridotta e gli interessi legali calcolati al tasso legale, con maturazione giorno per giorno, a partire dal giorno successivo a quello entro il quale doveva essere assolto l’adempimento fiscale e fino al giorno in cui si effettua il pagamento.

Quindi, il tasso legale da applicare, considerando i singoli periodi (seguendo il criterio pro rata temporis) è pari:

ANNI DI RIFERIMENTO

TASSO INTERESSI LEGALI PER SINGOLI PERIODI

Dal 1 gennaio 2014 al 31 dicembre 2014

1,00%

Dal 1 gennaio 2015 al 31 dicembre 2015

0,50%

Dal 1 gennaio 2016 al 31 dicembre 2016

0,20%

Dal 1 gennaio 2017 al 31 dicembre 2017

0,10%

Dal 1 gennaio 2018 al 31 dicembre 2018

0,30%

Dal 1 gennaio 2019 al 31 dicembre 2019

0,80%

Dal 1 gennaio 2020 al giorno di versamento compreso

0,05%

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Effetti sugli istituti deflativi del contenzioso

La riduzione allo 0,05% del tasso d’interesse legale rileva anche in caso di opzione per il versamento rateale delle somme dovute per effetto degli istituti deflattivi del contenzioso: accertamento con adesione (art. 3 del D.Lgs. n. 218/1997), reclamo/mediazione (art. 17bis D.Lgs. n. 546/1992), conciliazione giudiziale (art. n. 48, 48bis e 48ter D.Lgs. n. 546/1197).

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Effetti sui contributi

La variazione del tasso legale ha effetto anche in relazione alle sanzioni civili previste per l’omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, ai sensi dell’art. 116 della Legge n. 388/2000 ( Legge Finanziaria 2001).

In caso di omesso o ritardato versamento di contributi, infatti, le sanzioni civili possono essere ridotte fino alla misura del tasso di interesse legale, quindi allo 0,05% dal 1 gennaio 2020, in caso di:

  • oggettive incertezze dovute a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o determinazioni amministrative sull’esistenza dell’obbligo contributivo (si veda anche art. 10 dello Statuto del Contribuente);

  • fatto doloso di terzi, denunciato all’autorità giudiziaria;

  • crisi, riconversione o ristrutturazione aziendale di particolare rilevanza sociale ed economica;

  • aziende agricole colpite da eventi eccezionali;

  • aziende sottoposte a procedure concorsuali;

  • enti non economici e di enti, fondazioni e associazioni non aventi fini di lucro.

La nuova misura della sanzione, pari, quindi, allo 0,05%, si applica ai contributi con scadenza di pagamento a partire dal 1 gennaio 2020.

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