Poste Italiane e Poste Private

La spedizione della raccomandata si può provare con la stampa del “sito Web” di Poste Italiane

La stampa del sito "dovequando" di Poste Italiane può diventare prova della spedizione

La Suprema Corte, con la sentenza n. 4485 del 3 febbraio 2020, ha introdotto un principio particolare in tema di prova della spedizione di un atto processuale tramite raccomandata. Per la Cassazione le informazioni sul tracciamento della spedizione sono provabili anche con la semplice stampa ricavabile dal sito Web di Poste Italiane.

*****

La fattispecie oggetto della sentenza

Ad un imputato veniva applicata la misura cautelare in carcere perché, già sottoposto alla misura dell’allontanamento dalla casa familiare, si introduceva nell’abitazione della moglie e, dopo averla picchiata, si era rivolto ai carabinieri dicendo: “o mi portate in carcere o l’ammazzo”. Veniva quindi applicata la misura cautelare in carcere.

Il suo difensore, ai sensi dell’art. 299, comma 4bis, c.p.p. presentava richiesta di sostituzione della misura cautelare. Per la presentazione di tale richiesta la relativa istanza deve essere contestualmente notificata, a cura del richiedente, a pena di inammissibilità presso alla persona offesa (oppure presso l’avvocato della persona offesa se questo è stato nominato). La notifica veniva indirizzata direttamente alla persona offesa.

Nel corso del processo per la modifica della misura cautelare nessuno si era costituito per la persona offesa. Il tribunale quindi ha chiesto di controllare la regolare notifica dell’istanza per la modifica della misura cautelare alla persona offesa.

Il difensore dell’imputato non ha potuto esibire l’avviso di ricevimento della raccomandata, perché ancora non pervenuto, ma ha prodotto solamente la stampata relativa alla consegna della raccomandata estratta dal sito Web di Poste Italiane (“dovequando”).

Il Tribunale, però, ha dichiarato l’istanza inammissibile perché tale stampata del sito Web di Poste Italiane non può essere considerata prova. Per il Tribunale essa è: “privo di alcuna prova di provenienza, che non consente di ritenere dimostrato che la missiva sia pervenuta nella sfera di conoscibilità del destinatario, in base al meccanismo di conoscenza presunta stabilita dal legislatore, dato che non v’è in atti alcuna relata di notificazione (negativa) a firma dell’ufficiale postale da cui possa evincersi: a) la dichiarazione dell’avvenuto tentativo di consegna all’indirizzo di residenza: b) l’attestazione della temporanea assenza del destinatario e dei soggetti abilitati per suo conto e dell’avvenuto deposito della raccomandata presso la casa comunale c) l’attestazione dell’ufficiale postale del mancato ritiro del plico”.

Avverso tale provvedimento di inammissibilità dell’istanza, volta ad ottenere la sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari, è stata impugnata in Cassazione Penale.

*****

La decisione della Cassazione

La pronuncia qui in analisi è relativa alla sezione penale della Cassazione ed, expressis verbis, è relativa al processo penale (“principio di libertà della prova”), ma il relativo principio potrebbe essere allargato anche la processo civile e, inevitabilmente, a quello tributario in caso di prova della notifica delle cartelle da parte del Riscossore.

La Suprema Corte, quindi, ha affermato: “Tale principio, data l’identità di ratio, può trasfondersi anche al documento “informatico” che è <<il documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti>> (cfr. art. 1, lett. p. D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82) che, per sua natura, vive solo in formato elettronico, e che, per praticità, può rilevarsi in “forma cartacea” per agevolarne la consultazione nel corso del procedimento” (Cass. n. 4485/2020).

Articoli Correlati

Back to top button