Disconoscimento copie prodotte

La notifica con raccomandata, se disconosciuta, il Riscossore la deve provare solo con l’originale

La procedura per querela di falso va attuata solo con l'originale

La Suprema Corte, con l’ordinanza n. 2482 del 4 febbraio 2020, ha statuito diversi ed importanti principi. Principalmente, la Cassazione ha chiarito che oggetto di querela di falso è solo l’originale e, nel caso in cui il ricorrente contesti formalmente la copia prodotta in giudizio, la stessa non può essere utilizzata dal Giudice.

*****

La fattispecie oggetto della sentenza

Una società impugnava un avviso di accertamento e la Commissione Tributaria di Primo Grado di Trento le dava ragione ed annullava l’atto.

L’Agenzia delle Entrate formulava appello ed eccepiva, per la prima volta, la tardività dell’impugnazione con il ricorso introduttivo perché avvenuta oltre i 60 giorni.

Precisamente:

  • la società ricorrente, nel costituirsi in giudizio, produceva la relata dell’avviso di accertamento impugnato, da dove si individuava che l’atto impugnato era stato portato all’ufficio postale il 5/12/2008 (era un venerdì). Da tale produzione il ricorrente affermava che l’avviso impugnato era stato consegnato alla Società contribuente in data 9/12/2008. Pertanto, con la notifica del ricorso del 5/02/2009, l’impugnazione era tempestiva (9/12/2008 + 60 giorni = 7/02/2009).

  • l’Agenzia delle Entrate, invece, produceva copia semplice dell’avviso di ricevimento della raccomandata, che conteneva l’avviso impugnato, dove risultava la consegna al destinatario in data 5/12/2008. Quindi per l’Ufficio il ricorso era tardivo perché oltre i 60 giorni d’impugnazione (5/12/2008 + 60 giorni = 3/02/2009).

Nel corso del processo d’appello avveniva, principalmente, :

  • la società ricorrente, contestava la conformità della copia prodotta dall’Ufficio solo in appello anche perché la data non era leggibile e la firma ivi apposta non era del legale rappresentante;

  • l’Agenzia delle Entrate, invece, non contestava la copia della relata di notifica dell’atto impugnato prodotta dalla società contribuente.

La Commissione Tributaria di secondo Grado accoglieva l’appello dell’Ufficio e dichiarava il ricorso introduttivo tardivo, con conferma dell’avviso di accertamento. Per la Corte di secondo grado la contestazione della società contribuente doveva essere fatta valere con la procedura di querela di falso e non con il semplice disconoscimento.

Avverso tale decisione ricorreva in Cassazione la Società contribuente eccependo:

  1. la Commissione di secondo grado non poteva dare per provata la data del 5/12/2008, perché l’Ufficio aveva prodotto solo una copia semplice della distinta del porta lettere, disconosciuta. Doveva essere prodotto l’originale dell’avviso di ricevimento della raccomandata;

  2. la Commissione di secondo grado ha omesso di pronunciarsi sull’eccezione relativa all’illegittimità della firma del legale rappresentante;

  3. la Commissione di secondo grado ha errato a ritenere tardiva l’eccezione sull’illegittimità della data, visto che tale questione è stata sollevata per la prima volta in appello;

  4. la Commissione di secondo grado ha errato a ritenere inammissibile in quanto tardiva l’eccezione riguardante la manta firma del legale rappresentante;

  5. la Commissione di secondo grado ha errato nel rigettare l’eccezione relativa alla illegittimità della firma, perché doveva essere sollevato con appello incidentale;

  6. la Commissione di secondo grado ha errato nel pretendere che la contestazione della copia dell’accertamento doveva essere contestata tramite la procedura di querela di falso.

*****

Le norme di riferimento

Art. 2719 c.c.:“Le copie fotografiche di scritture hanno la stessa efficacia delle autentiche, se la loro conformità con l’originale è attestata da pubblico ufficiale competente ovvero non è espressamente disconosciuta”.

Art. 2712 c.c.:Le riproduzioni fotografiche, informatiche o cinematografiche, le registrazioni fonografiche e, in genere, ogni altra rappresentazione meccanica di fatti e di cose formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime” 

Art. 214 c.p.c.:”Colui contro il quale è prodotta una scrittura privata, se intende disconoscerla, è tenuto a negare formalmente la propria scrittura o la propria sottoscrizione. Gli eredi o aventi causa possono limitarsi a dichiarare di non conoscere la scrittura o la sottoscrizione del loro autore”

Art. 215, comma 1 n. 2 c.p.c.:La scrittura privata prodotta in giudizio si ha per riconosciuta: (…) 2) se la parte comparsa non la disconosce o non dichiara di non conoscerla nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione.”

*****

I principi della Cassazione

Come sopra anticipato tale sentenza è importante ed interessante per diversi passaggi:

  1. Onere probatorio in carico al Fisco: In tale pronuncia si legge che “se è vero che è onere dell’impugnante dare la prova della tempestività dell’impugnazione”, tuttavia “questa Corte ha avuto modo di chiarire che, a norma dell’art. 2697 c.c., la stessa parte impugnante non deve dimostrare che il provvedimento non le sia stato notificato, mentre incombe alla parte cui sia stato notificato un atto d’impugnazione, qualora eccepisca la necessità dell’osservanza del termine di decadenza per detta impugnazione e l’avvenuta superamento del medesimo, provarne il momento di decadenza, producendo copia autentica dell’atto impugnato, corredata della relata di notificazione” (Cass. n. 2482/2020, pag. 5 e 6).

  2. In caso di produzione di copia semplice dell’avviso di ricevimento della raccomandata con la quale è stato notificato l’atto del fisco non serve attivare la procedura di querela di falso, ma basta il formale disconoscimento della copia prodotta:“Per questa Corte l’art. 2719 cod. civ. esige l’espresso disconoscimento della conformità con l’originale delle copie fotografiche o fotostatiche e si applica tanto al disconoscimento della conformità della copia al suo originale quanto al disconoscimento dell’autenticità di scrittura o di sottoscrizione, dovendosi ritenere, in assenza di espresse indicazioni, che entrambi i casi la procedura sia soggetta alla disciplina di cui agli artt. 214 e 215 cod. civ. Ne consegue che la copia fotostatica non autenticata si ha per riconosciuta, tanto nella sua conformità all’originale quanto nella sua scrittura e sottoscrizione, ove la parte comparsa non la disconosca in modo specifico e non equivoco alla prima udienza ovvero nella prima risposta successiva alla sua produzione, mentre il disconoscimento onera la parte della produzione dell’originale, fatta salva la facoltà del giudice di accertare tale conformità anche “aliunde” (…) che richiede per il disconoscimento formale una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all’originale”(Cass. n. 2482/2020, pag. 9)

  3. In caso di notifica dell’atto tributario con raccomandata, il solo documento idoneo a provare tale notifica è l’avviso di ricevimento: “L’avviso di ricevimento, il quale è parte integrante della relata di notifica, avendo natura di atto pubblico, costituisce il solo documento idoneo a provare – in riferimento alla decorrenza dei termini connessi alla notificazione – l’intervenuta consegna del plico con la relativa data e l’identità della persona alla quale è stato recapitato” (Cass. n. 2482/2020, pag. 11)

  4. In caso di disconoscimento della copia semplice prodotta, il Giudice ha l’obbligo di accertare l’autenticità della sottoscrizione: (…) trova applicazione l’istituto del disconoscimento delle scritture private, con la conseguenza che, in presenza del disconoscimento della firma, il giudice ha l’obbligo di accertare l’autenticità delle sottoscrizioni, essendogli altrimenti precluso tenerne conto ai fini della decisione, e a tale accertamento procede ove ricorrano le medesime condizioni che il codice di rito prescrive” (Cass. n. 2482/2020, pag. 8).

Articoli Correlati

Back to top button