Flat TaxRegime Minimi

Legge di Bilancio. Ecco il nuovo regime forfetario per il 2020

Scarica la Circolare AE n. 7 del 11 febbraio 2020

L’art. 1, comma 691, della Legge di Bilancio 2020 (Legge n. 160/2019) ha abrogato tutta la vecchia disciplina relativa ai, cosiddetti, forfetari (art. 1, commi da 17 a 22, Legge n. 145/2018). Si riporta anche la Circolare n. 7 del 11 febbraio 2020 dell’Agenzia delle Entrate che illustra le novità del regime forfetario (CLICCA QUI per scaricarla)

Precisamente, dal 1 gennaio 2020 è stata cancellata la “flat tax” che prevedeva un’imposta sostitutiva apri al 20% per i ricavi tra €65.000,00 a €100.000,00.

Il Superamento di tali limiti comporta l’abbandono di tale regime forfettario è l’applicazione di altri regimi.

Dopo l’abrogazione della disciplina della legge 145/2018, è rimasta la normativa “base” del regime forfetario, della Legge n. 190/2014.

L’art. 1, comma 692, della Legge di Stabilità 2020 ha introdotto novità e limiti a tale regime forfetario.

Schematizziamo tali novità al regime forfettario della Legge n. 190/2014, in vigore dal 1 gennaio 2020

REQUISITI DI ACCESSO e PERMANENZA

Dal 2020 il regime forfetario è applicabile a condizione che, nell’anno precedente:

1) siano stati conseguiti ricavi o percepiti compensi, ragguagliati ad anno, non superiori ad €65.000,00;

2) siano sostenute spese per lavoro dipendente per un ammontare complessivamente non superiore ad €20.000 lordi.

SPESE PER LAVORO DIPENDENTE RILEVANTI

Le spese che concorrono alla formazione del predetto limite di €20.000,00 sono relative:

  • al lavoro accessorio (di cui al D.Lgs. n. 276/2003);

  • ai lavoratori dipendenti;

  • ai collaboratori anche se assunti secondo la modalità riconducibile ad un progetto (D.Lgs. n. 276/2003);

  • agli utili erogati agli associati in partecipazione con apporto costituito ad solo lavoro;

  • alle somme corrisposte per le prestazioni di lavoro effettuate dall’imprenditore medesimo a dai suoi familiari

    Tale limite viene calcolato sulla base dell’ammontare complessivo lordo si spesa sostenuta “nell’anno precedente” per cui, per accedere o permanere nel regime nel 2020, occorre considerare le spese sostenute nel 2019

CAUSE OSTATTIVE

Con tali modifiche viene precluso il regime forfetario se sussistono le seguenti cause ostative:

a) utilizzo di regimi speciali IVA e di determinazione forfetario del reddito;

b) residenza fiscale all’estero (eccezione per i residenti in Stati UE);

c) compimento, in via esclusiva o prevalente, di attività di cessioni di fabbricati o loro porzioni, di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovo;

d) esercizio di attività d’impresa, arti o professioni e, contemporaneamente all’esercizio dell’attività: partecipazioni in società di persone, familiari, associazioni; controllo (diretto o indiretto) di srl associazioni che esercitano attività economiche;

e) esercizio dell’attività prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in essere e erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta o nei confronti di soggetti agli stessi direttamente o indirettamente riconducibili (ad esclusione dei soggetti che iniziano una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti e professioni);

f) possesso, nell’anno precedente, di redditi di lavoro di dipendente o a questi assimilati eccedenti l’importo di €30.000,00 (la soglia non deve essere verificata se il rapporto di lavoro è cessato).

POSSESSO DI REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILILATI

Il limite di €30.000,00 di reddito di lavoro dipendente e a questi assimilati non deve essere verificato se il rapporto di lavoro è cessato. Al riguardo era stato precisato che:

  • rilevano esclusivamente le cessazioni del rapporto di lavoro intervenute nell’anno precedente a quello di applicazione del regime forfetario;

  • dopo la cessazione del rapporto di lavorativo, non devono essere percepiti redditi di pensione i quali, in quanto assimilati al reddito di lavoro dipendente, assumono rilievo, anche autonomo, ai fini del raggiungimento della citata soglia;

  • dopo la cessazione del rapporto lavorativo, non dev’essere intrapreso un nuovo rapporto di lavoro, ancora in essere al 31 dicembre dell’anno precedente

RIDUZIONE DEI TERMINI DI ACCERTAMENTO se SCELTA la FATTURAZINOE ELETTRONICA

L’utilizzo del regime forfetario determina l’esonero (salvo scelta volontaria) dagli obblighi di fatturazione elettronica, pur permanendo i vincoli in ordine alla fatturazione elettronica nei confronti di pubbliche amministrazioni.

Al fine di incentivare l’adesione spontanea alla fatturazione elettronica, per i contribuenti “forfetari” che decidono di fatturare solo con modalità elettroniche, il termine di decadenza per la notifica di avvisi di accertamento viene ridotto di un anno: passa quindi al 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.

In base alla formulazione della norma, il beneficio non è stato esteso ai soggetti in regime di vantaggio (ex D.L. n. 98/2011)

FRUIBILITA’ DI BENEFICI FISCALI E NON FISCALI

Un ulteriore modifica prevede l’inclusione del reddito soggetto al regime forfettario ai fini della spettanza, oppure del computo della misura di agevolazione di qualsiasi tipo.

Per conoscere tutte le altre NOVITA’ fiscali del 2020, CLICCA QUI.

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