Legge di Bilancio. Ecco il nuovo regime forfetario per il 2020
Scarica la Circolare AE n. 7 del 11 febbraio 2020

L’art. 1, comma 691, della Legge di Bilancio 2020 (Legge n. 160/2019) ha abrogato tutta la vecchia disciplina relativa ai, cosiddetti, forfetari (art. 1, commi da 17 a 22, Legge n. 145/2018). Si riporta anche la Circolare n. 7 del 11 febbraio 2020 dell’Agenzia delle Entrate che illustra le novità del regime forfetario (CLICCA QUI per scaricarla)
Precisamente, dal 1 gennaio 2020 è stata cancellata la “flat tax” che prevedeva un’imposta sostitutiva apri al 20% per i ricavi tra €65.000,00 a €100.000,00.
Il Superamento di tali limiti comporta l’abbandono di tale regime forfettario è l’applicazione di altri regimi.
Dopo l’abrogazione della disciplina della legge 145/2018, è rimasta la normativa “base” del regime forfetario, della Legge n. 190/2014.
L’art. 1, comma 692, della Legge di Stabilità 2020 ha introdotto novità e limiti a tale regime forfetario.
Schematizziamo tali novità al regime forfettario della Legge n. 190/2014, in vigore dal 1 gennaio 2020
REQUISITI DI ACCESSO e PERMANENZA |
Dal 2020 il regime forfetario è applicabile a condizione che, nell’anno precedente: 1) siano stati conseguiti ricavi o percepiti compensi, ragguagliati ad anno, non superiori ad €65.000,00; 2) siano sostenute spese per lavoro dipendente per un ammontare complessivamente non superiore ad €20.000 lordi. |
SPESE PER LAVORO DIPENDENTE RILEVANTI |
Le spese che concorrono alla formazione del predetto limite di €20.000,00 sono relative:
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CAUSE OSTATTIVE |
Con tali modifiche viene precluso il regime forfetario se sussistono le seguenti cause ostative: a) utilizzo di regimi speciali IVA e di determinazione forfetario del reddito; b) residenza fiscale all’estero (eccezione per i residenti in Stati UE); c) compimento, in via esclusiva o prevalente, di attività di cessioni di fabbricati o loro porzioni, di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovo; d) esercizio di attività d’impresa, arti o professioni e, contemporaneamente all’esercizio dell’attività: partecipazioni in società di persone, familiari, associazioni; controllo (diretto o indiretto) di srl associazioni che esercitano attività economiche; e) esercizio dell’attività prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in essere e erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta o nei confronti di soggetti agli stessi direttamente o indirettamente riconducibili (ad esclusione dei soggetti che iniziano una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti e professioni); f) possesso, nell’anno precedente, di redditi di lavoro di dipendente o a questi assimilati eccedenti l’importo di €30.000,00 (la soglia non deve essere verificata se il rapporto di lavoro è cessato). |
POSSESSO DI REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILILATI |
Il limite di €30.000,00 di reddito di lavoro dipendente e a questi assimilati non deve essere verificato se il rapporto di lavoro è cessato. Al riguardo era stato precisato che:
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RIDUZIONE DEI TERMINI DI ACCERTAMENTO se SCELTA la FATTURAZINOE ELETTRONICA |
L’utilizzo del regime forfetario determina l’esonero (salvo scelta volontaria) dagli obblighi di fatturazione elettronica, pur permanendo i vincoli in ordine alla fatturazione elettronica nei confronti di pubbliche amministrazioni. Al fine di incentivare l’adesione spontanea alla fatturazione elettronica, per i contribuenti “forfetari” che decidono di fatturare solo con modalità elettroniche, il termine di decadenza per la notifica di avvisi di accertamento viene ridotto di un anno: passa quindi al 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione. In base alla formulazione della norma, il beneficio non è stato esteso ai soggetti in regime di vantaggio (ex D.L. n. 98/2011) |
FRUIBILITA’ DI BENEFICI FISCALI E NON FISCALI |
Un ulteriore modifica prevede l’inclusione del reddito soggetto al regime forfettario ai fini della spettanza, oppure del computo della misura di agevolazione di qualsiasi tipo. |
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