Motivazione atti

Intimazione di pagamento illegittima se non motivata

Se non indica l'ufficio per le informazioni e l'organo per impugnare con i termini e le modalità

La Suprema Corte, con la ordinanza n. 3281 del 11 febbraio 2020, ha statuito che l’intimazione di pagamento formulata dal Riscossore deve, tassativamente, indicare l’ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni, il responsabile del procedimento, nonché l’autorità giudiziaria ed amministrativa per le contestazioni con precisati i tempi e le modalità. Inoltre, poco rileva che il modello approvato dal Ministero non preveda tali obbligatorie comunicazioni ex art. 7, comma 2, della Legge n. 212/2000.

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La fattispecie oggetto della sentenza

Il Tribunale civile accoglieva l’opposizione agli atti, proposta da un contribuente avverso dodici intimazioni di pagamento. Il ricorrente eccepiva, principalmente, la carenza di informazione/motivazione, in tutte tali intimazioni impugnate, in violazione del diritto di difesa del contribuente. In tali atti non vi erano le indicazioni previste, tassativamente, dall’art. 3 della legge 241/1990 e dall’art. 7, comma 2, della Legge n. 212/2000.

Avverso tale sentenza del Tribunale ricorreva in Cassazione il Riscossore.

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Articoli di riferimento

Art. 3 Legge n. 241/1990: “1. Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l’organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato, salvo che nelle ipotesi previste dal comma 2. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’amministrazione, in relazione alle risultanze dell’istruttoria.

2. La motivazione non è richiesta per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale.

3. Se le ragioni della decisione risultano da altro atto dell’amministrazione richiamato dalla decisione stessa, insieme alla comunicazione di quest’ultima deve essere indicato e reso disponibile, a norma della presente legge, anche l’atto cui essa si richiama.

4. In ogni atto notificato al destinatario devono essere indicati il termine e l’autorità cui è possibile ricorrere.”

Art. 7, comma 2, Legge n. 212/2000.2. Gli atti dell’amministrazione finanziaria e dei concessionari della riscossione devono tassativamente indicare:

a) l’ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all’atto notificato o comunicato e il responsabile del procedimento;

b) l’organo o l’autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell’atto in sede di autotutela;

c) le modalità, il termine, l’organo giurisdizionale o l’autorità amministrativa cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili.”

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I principi della Cassazione

Come sopra anticipato tale sentenza ha chiaramente imposto che tutti gli atti del Riscossore devono aver indicato chiaramente gli elementi previsti dall’art. 7, comma 2, Legge n. 212/2000. Devono, in buona sostanza, dare le informazioni minime perché il destinatario dell’atto possa informarsi e difendersi.

In particolare, la Suprema Corte ha imposto, principalmente per le intimazioni di pagamento, che:

va individuato il principio di garanzia di trasparenza della attività amministrativa, della piena informazione e del diritto di difesa trasfuso nell’art. 7 comma 2 della legge 212/2000 (Statuto del Contribuente) in base al quale gli atti dell’amministrazione finanziaria e dei concessionari della riscossione devono tassativamente indicare: a) l’ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all’atto notificato o comunicato e il responsabile del procedimento; b) l’organo o l’autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell’atto in sede di autotutela; c) le modalità, il termine, l’organo giurisdizionale o l’autorità amministrativa cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili” (Cass. n. 3281/2020).

Tale disposizione dell’art. 7, comma 2, dello Statuto del Contribuente ha carattere tassativo e se non rispettate l’atto va annullato.

Per di più, poco rileva che il modello dell’atto d’intimazione sia stato approvato dal Ministero e non preveda tali obbligatorie comunicazioni al destinatario dell’atto. Nel caso in cui l’atto d’intimazione sia carente di tali elementi dell’art. 7, comma 2, dello Statuto del Contribuente, l’atto è illegittimo per lesione del diritto di difesa del contribuente.

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