Nuovi limiti all’uso del contante
Vedi anche i limite del uso del contante nel tempo

L’art. 18 del Decreto Fiscale n. 124 del 26 ottobre 2019 (convertito in legge con modifiche dalla Legge n. 157/2019), collegato alla Legge di Bilancio 2020 (Legge n. 160/2019) ha rintrodotto, seppur gradualmente, i limiti all’uso del contante per i pagamenti.
Qui ricostruiamo la storia del limite del contante nel Nostro Paese ed indichiamo le principali novitĂ e caratteristiche di tali nuove soglie. Per conoscere, invece, tutte le novitĂ del Decreto Fiscale e della Legge di Bilancio 2020, CLICCA QUI.
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Excursus storico
PERIODO STORICO |
NORMATIVA DI RIFERIMENTO |
Legge antiriciclaggio n. 197/1991 |
Veniva stabilito il divieto di trasferimento di denaro contante per importi superiori ad 20.000.000 di lire (pari ad €10.329,14). Sopra a tale soglia i trasferimenti potevano avvenire solo tramite “intermediario abilitato”. |
Decreto del 17 ottobre 2002 MEF |
Il limite fu alzato da €10.329,14 ad €12.500 |
D.Lgs. n. 231/2007, art. 49 |
Norma base relativa al limite dell’uso del contante per i pagamenti. Con la sua introduzione inizialmente veniva ristretta la cerchia dei “intermediario abilitato”. Solo le banche, Poste Italiane potevano movimentare contanti superiori ad €12.500 |
Decreto Legge n. 112/2008 |
Il limite passò da €12.500 ad €5.000 ma a giugno del 2008 veniva rialzato ad €12.500 (sempre con modifiche al D.L. n. 112/2008) |
Decreto Legge n. 78/2010 |
Il limite all’uso dei contanti tornò ancora ad €5.000 |
Decreto Legge n. 138/2011 |
Il limite dell’uso dei contanti fu abbassato ad €2.500 |
Decreto Legge n. 201/2011 |
Il limite dell’uso dei contanti fu abbassato ad €1.000 |
Legge di StabilitĂ 2016 (Legge n. 208/2015) |
La Legge di StabilitĂ del 2016 riportò l’uso del contante alla soglia di €3.000, LIMITE ATTUALMENTE VIGENTE (gennaio-giugno 2020) |
Decreto Fiscale n. 124/2019 (collegato alla Legge di Bilancio 2020) |
Dal 1 luglio 2020 fino al 31 dicembre 2021, l’uso del contante non potrĂ superare €2.000. Dal 1 gennaio 2022 la soglia sarĂ abbassata ad €1.000 |
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Condizioni e caratteristiche
ARGOMENTI |
SPIEGAZIONE |
Art. 18 Decreto Fiscale n. 124/2019 (collegato alla Legge di Bilancio 2020) |
L’art. 18 di tale decreto ha modificato l’art. 49 del D.Lgs. n. 231/2007, inserendo il comma 3bis. Tale arti. 49 è la norma principale per la regolazione del pagamento con l’usi del contante. Tali novitĂ prevedono una diminuzione progressiva dell’uso del contante (attualmente il limite del contante è di €2.999,99). Precisamente: – dal 1 gennaio 2020 fino al 30 giugno 2020 il limite dell’uso de contante rimane ad €2.999,99; – dal 1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021 il limite dell’uso del contante sarĂ di €1.999,99; – dal 1 gennaio 2020 il limite dell’uso del contante sarĂ di €999,99. |
Deroghe al divieto dell’uso del contante |
L’art. 49 del D.Lgs. n. 231/2007 non è stato modificato nella parte che disciplina le deroghe all’uso del contante, in particolare: 1. non si applica tale limite ai trasferimenti in cui siano parte banche o Poste Italiane, istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento. 2. non si applica tale limite per i trasferimenti di certificati rappresentativi di quote in cui siano parte banche, Poste Italiane, SIM, SGR, SICAV, SICAF e imprese di assicurazioni che operano in Italia nel ramo di cui all’art. 2, comma 1, del D.Lgs. n. 209/2005. 3. non si applica tale limite per le disposizioni relative ai pagamenti effettuati allo Stato a agli altri enti pubblici e alle erogazioni da questi comunque disposte verso altri soggetti. 4. non si applica tale limite per i pagamenti effettuati dal debitore nelle mani dell’ufficiale giudiziario per evitare il pignoramento. |
Modifica “valore-soglia” (Commercio al minuto, agenzie di viaggio e turismo) |
Il valore-soglia previsto dal Decreto Fiscale non è predeterminato in termini assoluti. Esso può variare in relazione a determinate categorie di operatori del settore del commercio al minuto e le agenzie di viaggio e turismo possono vendere beni e servizi a cittadini stranieri non residenti in Italia, entro il limite di €15.000 in contanti (limite elevato dall’art. 1, comma 254, Legge 145/2018). |
Money transfer |
Per la rimessa di denaro la soglia è invece fissata ad €1.000. |