Decadenza ed illegittimitàDocumenti

Sono decadenziali i 20 giorni prima dell’udienza, per produrre documenti

Tale decadenza è rilevabile d'ufficio dal Giudice

La Suprema Corte, con l’ordinanza n. 4434 del 20 febbraio 2020 (ma si veda anche Cass. n. 4433/2020), ha nuovamente ed ulteriormente precisato che il Giudice tributario non può accettare e valutare documenti prodotti dopo il termine, decadenziale, dell’art. 32 del D.Lgs. n. 546/1992: “venti giorni liberi prima dell’udienza di merito”.

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Le norme di riferimento

Art. 32 (Deposito di documenti e di memorie)

1. Le parti possono depositare documenti fino a venti giorni liberi prima della data di trattazione osservato l’ art. 24, comma 1.

2. Fino a dieci giorni liberi prima della data di cui al precedente comma ciascuna delle parti può depositare memorie illustrative con le copie per le altre parti.

3. Nel solo caso di trattazione della controversia in camera di consiglio sono consentite brevi repliche scritte fino a cinque giorni liberi prima della data della camera di consiglio.

Art. 58 (Nuove prove in appello)

1. Il giudice d’appello non può disporre nuove prove, salvo che non le ritenga necessarie ai fini della decisione o che la parte dimostri di non averle potute fornire nel precedente grado di giudizio per causa ad essa non imputabile.

2. E’ fatta salva la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti.

Art. 345 c.p.c. (Domande ed eccezioni nuove)

Nel giudizio d’appello non possono proporsi domande nuove e, se proposte, debbono essere dichiarate inammissibili d’ufficio. Possono tuttavia domandarsi gli interessi, i frutti e gli accessori maturati dopo la sentenza impugnata, nonché il risarcimento dei danni sofferti dopo la sentenza stessa.

Non possono proporsi nuove eccezioni, che non siano rilevabili anche d’ufficio.

Non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile. Può sempre deferirsi il giuramento decisorio.

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I principi della Cassazione

La Suprema Corte, con tali ordinanze, ha precisato:

  • Nell’ambito del processo tributario, l’art. 58 del d.lgs. n. 546 del 1992 fa salva la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti anche al di fuori degli stretti limiti posti dall’art. 345 c.p.c., ma tale attività processuale va esercitata – (…) – entro il termine previsto dall’art. 32, comma 1, dello stesso decreto, ossia fino a venti giorni liberi prima dell’udienza, con l’osservanza delle formalità di cui all’art. 24, comma 1, dovendo, peraltro, tale termine ritenersi, anche in assenza di espressa previsione legislativa, di natura perentoria, e quindi previsto a pena di decadenza, rilevabile d’ufficio dal giudice anche nel caso di rinvio meramente interlocutorio dell’udienza o di mancata opposizione della controparte alla produzione tardiva”(Cass. n. 4434/2020).

  • (…) entro il termine previsto dall’art. 32, comma 1, dello stesso decreto, ossia fino a venti giorni liberi prima dell’udienza, con l’osservanza delle formalità di cui all’art. 24, comma 1, dovendo, peraltro, tale termine ritenersi, anche in assenza di espressa previsione legislativa, di natura perentoria, e quindi previsto a pena di decadenza, rilevabile d’ufficio dal giudice anche nel caso di rinvio meramente interlocutorio dell’udienza o di mancata opposizioe della controparte alla produzione tardiva(Cass. n. 4433/2020).

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