Notifica PEC

La casella PEC piena, blocca la notifica?

La Cassazione prova a rispondere

La Suprema Corte, con l’ordinanza interlocutoria n. 2755 del 05 febbraio 2020, affronta una problematica rilevante in tema di notifica PEC. Nel caso in cui il destinatario della notifica telematica abbia la casella PEC piena, vi è regolare notifica anche se la RAC è negativa, oppure non vi è compiuta notifica PEC per assenza di una delle due ricevute telematiche? Per analizzare tale circostanza bisogna considerare anche la sentenza Cass n. 3394 del 12 febbraio 2020 (e la Cass. SS. UU. n. 32725/2018). Per conoscere tutte le terminologie in caso di notifica PEC, CLICCA QUI.

*****

La fattispecie oggetto dell’ordinanza interlocutoria n. 2755/2020

La fattispecie oggetto di tale ordinanza è relativamente modesta, ma la Suprema Corte ha individuato la sua importanza e, pertanto, ha rinviato la decisione per trattarla in pubblica udienza.

Un Avvocato conveniva in giudizio Poste Italiane per ottenere un risarcimento danni a seguito di un indebito prelievo. Il Giudice di Pace accoglieva la domanda dell’Avvocato, ma tale pronuncia veniva riformata dal Tribunale, come organo d’appello.

Avverso tale sentenza del Tribunale l’Avvocato proponeva ricorso per Cassazione.

La Suprema Corte, però, rilevava che vi era un problema di notifica nel ricorso per Cassazione. Tale atto d’impugnazione veniva notificato tramite PEC all’Avvocato di Poste Italiane, ma non vi era la Ricevuta di Avvenuta Consegna (R.A.C.), per “casella piena” del destinatario.

In riferimento a tale situazione la Corte richiedeva la trattazione della decisione in pubblica udienza.

*****

La fattispecie oggetto della sentenza n. 3394/2020

Un Banca conveniva in giudizio l’Agenzia delle Entrate per poter ottenere il rimborso di pagamenti IRAP effettuati, cautelativamente, per una aliquota maggiore a quella dovuta.

La CTP dava ragione alla Banca e la sentenza di primo grado veniva confermata dalla CTR Veneto. Avverso tale decisione l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per Cassazione.

La Banca, dopo che la Suprema Corte ha trattenuta la causa in decisione al termine della pubblica udienza, ha depositato istanza di rimessione della causa sul ruolo al fine di consentire al Collegio di valutare, nel contraddittorio, la tempestività del ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate.

La Cassazione, quindi, ha rimesso sul ruolo la causa.

*****

Le norme di riferimento

D. M. del 21 febbraio 2011, n. 44. Art. 20 (Requisiti della casella di PEC del soggetto abilitato esterno), comma 5,: “Il soggetto abilitato esterno è tenuto a dotarsi di servizio automatico di avviso dell’imminente saturazione della propria casella di posta elettronica certificata e a verificare l’effettiva disponibilità dello spazio disco a disposizione”.

Art. 149 bis c.p.c. (“Notificazione a mezzo posta elettronica”), comma 3, : “La notifica si intende perfezionata nel momento in cui il gestore rende disponibile il documento informatico nella casella di posta elettronica certificata del destinatario.”

Art. 138 c.p.c. (“Notifica in mani proprie”), comma 2,:”Se il destinatario rifiuta di ricevere la copia, l’ufficiale giudiziario ne dà atto nella relazione, e la notificazione si considera fatta in mani proprie”

*****

I principi della Cassazione

La Suprema Corte in riferimento alla mancata notifica PEC, di atto processuale, per casella piena del destinatario affronta due questioni :

  1. In caso di mancata notifica telematica per casella PEC piena, vi si può attivare l’istituto della remissione in termine (in ottemperanza al principio della ragionevole durata del processo)?

  2. E’ onere del destinatario tenere la casella PEC sempre libera per potere ricevere comunicazioni e, nel caso, vi sarà in ogni caso la notifica con onere del destinatario di dimostrare che tale notifica non è avvenuta per cause a lui non imputabili?

In riferimento al primo caso la sentenza Cass. n. 3394/2020 e la Cass. SS. UU. n. 32725/2018) ammettono la possibilità di rinotificare l’atto processuale anche se intervenuta la decadenza, ma con le seguenti condizioni:

a. la notifica non andata a buon fine non deve essere derivata da causa imputabile al mittente;

b. il mittente si deve subito attivato per la rinotifica (nel termine equivalente alla metà di quello necessario per la normale notifica, Cass. SS. UU. n. 32725/2018);

c. se controparte non si è poi costituito, il mittente può chiedere al Giudice di essere rimesso in termine per la rinotifica dell’atto processuale, anche se è già intervenuta la decadenza.

(In riferimento alla fattispecie della sentenza Cass. n. 3394/2020, l’Avvocatura di Stato non si era attivata immediatamente per la notifica, quindi non vi poteva essere alcuna rimessione in termine. Il ricorso in Cassazione veniva rigettato).

In riferimento al secondo caso, la Suprema Corte precisa, innanzitutto che “una notificazione è validamente effettuata all’indirizzo p.e.c. del difensore di fiducia, quale risultante dal Reginde, indipendentemente dalla sua indicazione in atti” (Cass. n. 2755/2020). Si veda anche News del 18/11/2019)

Successivamente la Corte fa un rapporto tra le diverse norme interessate dalla notifica PEC:

  1. l’art. 20, comma 5, D.M. n. 44/2011 prevede che è onere del difensore, destinatario della PEC, tenere la casella sempre libera. In riferimento a tale disposizione l’onere ricade sul destinatario e lui dovrà provare che la notificata PEC non è andata a buon fine;

  2. l’art. 149 bis, comma 3, però, prevede che vi è compiuta notifica telematica solo se il gestore “rende disponibile” nella casella del mittente la certificazione della consegna al destinatario. Quindi si necessità sempre della Ricevuta di Avvenuta Consegna (R.A.C.);

  3. il D.M. è norma secondaria e non può contrastare con l’art. 149 bis c.p.c., che è norma primaria.

  4. La Cassazione, tuttavia, interpreta la definizione “rende disponibile” dell’art. 149 bis c.p.c. in modo più ampio non limitandolo solo alla prova dell’effettiva consegna della PEC (R.A.C.), ma anche allargandolo alla prova dell’avvenuta realizzazione di una situazione che possa conseguire gli effetti di una regolare notifica;

  5. tale situazione, che giustifica tale interpretazione estensiva della indicazione “rende disponibile”, la Cassazione la individua nell’art. 138, comma 2, c.p.c.: se il destinatario rifiuta di ricevere la copia, equivale ad avvenuta consegna. Quindi, se il destinatario della PEC non tiene la casella libera, equivale al rifiuto dell’art. 138, comma 2, c.p.c.

    Tuttavia, si dovrà attendere la pubblica udienza per la conferma di quanto sopra.

Articoli Correlati

Back to top button