Contributo Unificato Tributario

Contributo Unificato Tributario

Per la CTR lo si deve corrispondere solo per l'intimazione impugnata, non per le sottostanti cartelle

La Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, con la sentenza n. 650 del 27 febbraio 2020, ha confermato che il contributo unificato tributario, in caso di impugnazione di intimazione di pagamento, deve essere corrisposto solo per l’atto impugnato e non per le cartelle sottostanti, quindi solo per l’intimazione stessa.

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La fattispecie oggetto della Sentenza della CTR Lombardia

Come anticipato nella nostra News del 8/4/2019,(si veda anche News del 14/6/2019) una contribuente impugnava un atto di intimazione di pagamento e, tra i vari motivi d’impugnazione, veniva formulata anche la mancata notifica delle prodromiche cartelle di pagamento.

Per tale causa la ricorrente corrispondeva la tassa di iscrizione della causa (C.U.T.) pari al valore dei tributi (al netto di sanzioni ed interessi, nonché degli oneri) solo per l’intimazione di pagamento.

La stessa nel ricorso introduttivo, pur chiedendo al Giudice l’annullamento dell’intimazione di pagamento e delle prodromiche cartelle, dichiarava, ex art. 14, comma 2, D.p.r. n. 115/2002, che per il valore della controversia doveva essere considerato solo l’atto d’intimazione, perché le sottostanti cartelle erano atti impugnati ex art. 19, comma 3, D.Lgs. n. 546/1992.

Tuttavia, come sempre succede, la cancelleria della Commissione adita notificava alla contribuente prima un sollecito di pagamento e poi un atto di irrogazione delle sanzioni con il quale duplicava il contributo unificato. La Cancelleria chiedeva il pagamento del contributo unificato per l’intimazione di pagamento e per ogni singola cartella presupposto (chiedeva, quasi, 10 volte il valore del Contributo già pagato dalla contribuente). Ciò perché la normativa novellata precisa che il contributo unificato va corrisposto per ogni atto impugnato.

La stessa, però, impugnava tale atto di irrogazione di sanzioni con il quale la commissione richiedeva l’integrazione del contributo unificato.

La CTP di Milano dava ragione alla contribuente e precisava:

  • La ratio del contributo unificato va ravvisata nell’esigenza di ristorare i costi del funzionamento dell’apparato giudiziario o dell’erogazione delle risorse a sua disposizione (come si desume da Corte Costituzionale, 30 maggio 2016, n. 120). Orbene, osserva la Commissione che, nella fattispecie in esame, la circostanza che l’oggetto del contenzioso fosse costituito da un atto di intimazione di pagamento, implica l’unitarietà della controversia, a prescindere dall’eventuale esercizio del rimedio recuperatorio avverso gli atti ad essa prodromici(CTP MI n. 1088/2019).

Tuttavia il Ministero delle Finanze appellava la sentenza della CTP di Milano pretendendo il pagamento del Contributo unificato sia per l’intimazione di pagamento impugnate, sia per le sottostanti cartelle di pagamento.

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Le norme di riferimento

Art. 14, comma 3-bis, D.p.r. n. 115/2002 (obbligo di pagamento):

3-bis. Nei processi tributari, il valore della lite, determinato, per ciascun atto impugnato anche in appello, ai sensi del comma 2 dell’articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni, deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni del ricorso, anche nell’ipotesi di prenotazione a debito”.

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I principi della CTR Lombardia-Milano

La CTR Lombardia, con la sentenza n. 650/2020, ha confermato la decisione della CTP di Milano in riferimento al pagamento della tassa di iscrizione a ruolo della causa (C.U.T.).

I Giudici meneghini hanno affermato:

  • Sicché, l’importo del tributo che determina il valore della lite, in base all’art. 12, II alinea, D. Lvo. n. 546/1992, va desunto dall’atto impositivo investito dal ricorso in questione, il quale, nel caso di specie, risulta inteso a conseguire l’annullamento del solo atto di intimazione gravato.

  • Ad esso, di conseguenza, va parametrato il contributo unificato, senza che le cartelle possano assumere alcuna rilevanza e, soprattutto, senza che queste, permanendo estranee al petitum, possano essere autonomamente assoggettate al contributo” (CTR Lombardia-Milano n. 650/2020).

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