Prima Casa

Il fisco può pignorare la prima casa.

Il limite dell'espropriazione è per l'unico immobile del contribuente

La Cassazione, con la sentenza penale n. 8995 del 05 marzo 2020, ha statuito che la norma che limita il pignoramento del fisco verso la prima casa del contribuente è, invece, relativa all’ “unico immobile”. Pertanto non vi sarebbero tale limiti al pignoramento della prima casa da parte del Riscossore se non è l’unico immobile.

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La fattispecie oggetto della sentenza

Un imprenditore veniva rinviato a giudizio per dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture false. Ai fini della futura confisca veniva anche sequestrato un immobile dell’imprenditore, dichiarato come prima casa.

Il Tribunale del Riesame confermava la misura cautelare sulla prima casa dell’imprenditore.

Tale decisione veniva impugnata in Cassazione eccependo, principalmente, che l’art. 52 del D.L. 69/2013 (il cosiddetto Decreto del Fare) ha modificato la lettera a) dell’articolo 76 del D.p.r. n. 602/1973 (norma relativa all’espropriazione degli immobili). Pertanto, il Fisco non può sequestrare (nonché pignorare) la prima casa.

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Le norme oggetto della sentenza della Cassazione

Art. 52 Decreto Legge n. 69 del 21 giugno 2013: “1. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni: (…)

g) all’articolo 76, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Ferma la facoltà di intervento ai sensi dell’articolo 499 del codice di procedura civile, l’agente della riscossione:

a) non dà corso all’espropriazione se l’unico immobile di proprietà del debitore, con esclusione delle abitazioni di lusso aventi le caratteristiche individuate dal decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969, e comunque dei fabbricati classificati nelle categorie catastali A/8 e A/9, è adibito ad uso abitativo e lo stesso vi risiede anagraficamente;

a-bis) non dà corso all’espropriazione per uno specifico paniere di beni definiti “beni essenziali” e individuato con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze d’intesa con l’Agenzia delle entrate e con l’Istituto nazionale di statistica;

b) nei casi diversi da quello di cui alla lettera a), può procedere all’espropriazione immobiliare se l’importo complessivo del credito per cui procede supera centoventimila euro. L’espropriazione può essere avviata se è stata iscritta l’ipoteca di cui all’articolo 77 e sono decorsi almeno sei mesi dall’iscrizione senza che il debito sia stato estinto.»”; Norma che ha sostituito l’art. 76, comma 1, del D.p.r. n. 602/1973

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Art. 79 del D.p.r. n. 602/1973:Ferma la facoltà di intervento ai sensi dell’articolo 499 del codice di procedura civile, l’agente della riscossione:

a) non dà corso all’espropriazione se l’unico immobile di proprietà del debitore, con esclusione delle abitazioni di lusso aventi le caratteristiche individuate dal decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969, e comunque dei fabbricati classificati nelle categorie catastali A/8 e A/9, è adibito ad uso abitativo e lo stesso vi risiede anagraficamente;

a-bis) non dà corso all’espropriazione per uno specifico paniere di beni definiti «beni essenziali» e individuato con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze d’intesa con l’Agenzia delle entrate e con l’Istituto nazionale di statistica;

b) nei casi diversi da quello di cui alla lettera a), può procedere all’espropriazione immobiliare se l’importo complessivo del credito per cui procede supera centoventimila euro. L’espropriazione può essere avviata se è stata iscritta l’ipoteca di cui all’articolo 77 e sono decorsi almeno sei mesi dall’iscrizione senza che il debito sia stato estinto.

2. Il concessionario non procede all’espropriazione immobiliare se il valore dei beni, determinato a norma dell’articolo 79 e diminuito delle passività ipotecarie aventi priorità sul credito per il quale si procede, è inferiore all’importo indicato nel comma 1.”

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La decisione della Suprema Corte

La Suprema Corte, nel rigettare il ricorso del contribuente ha affermato che:

  1. Il limite all’espropriazione immobiliare da parte del fisco non è relativo alla prima casa, ma solo se il debitore è proprietario dell’unico immobile oggetto dell’azione esecutiva.

  2. Tale limite non fissa un principio generale di impignorabilità, quindi la normativa non si riferisce alle espropriazioni poste in essere da soggetti diversi dal Fisco.

  3. Sempre tale limite dell’art. 52 del D.L. n. 69/2013 non può essere applicata in relazione alla confisca penale, dove l’oggetto dell’esecuzione è il profitto del reato e non il debito fiscale.

La Cassazione ha emesso, quindi, il seguente principio:

  • il limite alla pignorabilità fissato dal comma 1, lettera a), dell’art. 76 del d.P.R. n. 602 del 1973 – nel testo introdotto dall’art. 52, comma 1, lettera g), del d.l. n. 69 del 2013, convertito, con modificazioni dalla legge n. 98 del 2013: si riferisce solo alle espropriazioni da parte del fisco e non a quelle promosse da altre categorie di creditori; non riguarda la “prima casa”, ma “l’unico immobile di proprietà del debitore; non trova comunque applicazione alla confisca penale, sia essa diretta o per equivalente, né al sequestro preventivo ad essa preordinato” (Cass. n. 8995/2020; in senso contrario però si veda Cass. n. 22581/2019 e Cass. n. 3011/2017).

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