Differiti tutti i termini fiscali. Ecco le nuove scadenze
Per fronteggiare la crisi causata dal CORONA VIRUS.

Con l’art. 1 del D.L. n. 9/2020 (entrato in vigore il 2 marzo 2020) sono stati differiti i termini relativi alla Certificazioni Uniche, alla dichiarazione precompilata e ai modelli 730. Tali disposizioni sono applicabili a tutti i contribuenti di tutto il territorio nazionale.
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Vediamo per quali adempimenti è stato previsto tale rinvio:
Trasmissione telematiche delle certificazioni uniche 2020 |
Le certificazioni Uniche 2020 dovranno essere trasmesse in via telematica all’Agenzia delle Entrate entro il nuovo termine del 31 marzo 2020. Il precedente termine era il 9 marzo 2020 |
Consegna al contribuente/sostituito delle certificazioni relative al 2019 |
Per la consegna ai contribuenti/sostituiti delle Certificazioni Uniche 2020 (il cosiddetto C.U.), nonchĂ© le altre certificazioni del sostituto d’imposta relative all’anno d’imposta 2019 (modelli CUPE, certificazioni libere), viene confermata la scadenza del 31 marzo 2020 |
Trasmissione telematiche dei dati relativi al 2019 per la precompilazione delle dichiarazioni |
Viene prorogato al 31 marzo 2020 anche il termine per effettuare la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati relativi agli oneri deducibili e detraibili da utilizzare per la precompilazione delle dichiarazioni dei redditi, il cui termine era il 28 febbraio 2020. Si tratta quindi delle comunicazioni relative al 2019 riguardanti: – gli interessi passivi e oneri accessori relativi ai mutui agrari e fondiari; – i premi per contratti assicurativi sulla vita, causa morte, e contro gli infortuni; – i contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori; – i contributi di previdenziali complementari; – i contributi sanitari a Enti e Casse aventi esclusivamente fine assistenziale; – le spese sanitarie rimborsabili; – le spese funebri; – le erogazioni di liberalitĂ . |
Presentazione e trasmissione telematica dei modelli 730/2020 |
I modelli 730/2020, relativi all’anno 2019, potranno essere presentati entro il 30 settembre 2020, indipendentemente dalla modalitĂ di presentazione adottata (presentazione diretta da parte del contribuente; al sostituto d’imposta che presenta assistenza fiscale; ad un CAF; o a un professionista abilitato). Vengono quindi meno le precedenti scadenze del: – del 7 luglio 2020, in caso di presentazione al sostituto d’imposta che presta assistenza fiscale; – del 23 luglio 2020, in caso di presentazione diretta da parte del contribuente o mediante un CAF o un professionista abilitato. |