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Differiti tutti i termini fiscali. Ecco le nuove scadenze

Per fronteggiare la crisi causata dal CORONA VIRUS.

Con l’art. 1 del D.L. n. 9/2020 (entrato in vigore il 2 marzo 2020) sono stati differiti i termini relativi alla Certificazioni Uniche, alla dichiarazione precompilata e ai modelli 730. Tali disposizioni sono applicabili a tutti i contribuenti di tutto il territorio nazionale.

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Vediamo per quali adempimenti è stato previsto tale rinvio:

Trasmissione telematiche delle certificazioni uniche 2020

Le certificazioni Uniche 2020 dovranno essere trasmesse in via telematica all’Agenzia delle Entrate entro il nuovo termine del 31 marzo 2020. Il precedente termine era il 9 marzo 2020

Consegna al contribuente/sostituito delle certificazioni relative al 2019

Per la consegna ai contribuenti/sostituiti delle Certificazioni Uniche 2020 (il cosiddetto C.U.), nonché le altre certificazioni del sostituto d’imposta relative all’anno d’imposta 2019 (modelli CUPE, certificazioni libere), viene confermata la scadenza del 31 marzo 2020

Trasmissione telematiche dei dati relativi al 2019 per la precompilazione delle dichiarazioni

Viene prorogato al 31 marzo 2020 anche il termine per effettuare la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati relativi agli oneri deducibili e detraibili da utilizzare per la precompilazione delle dichiarazioni dei redditi, il cui termine era il 28 febbraio 2020.

Si tratta quindi delle comunicazioni relative al 2019 riguardanti:

– gli interessi passivi e oneri accessori relativi ai mutui agrari e fondiari;

– i premi per contratti assicurativi sulla vita, causa morte, e contro gli infortuni;

– i contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori;

– i contributi di previdenziali complementari;

– i contributi sanitari a Enti e Casse aventi esclusivamente fine assistenziale;

– le spese sanitarie rimborsabili;

– le spese funebri;

– le erogazioni di liberalità.

Presentazione e trasmissione telematica dei modelli 730/2020

I modelli 730/2020, relativi all’anno 2019, potranno essere presentati entro il 30 settembre 2020, indipendentemente dalla modalità di presentazione adottata (presentazione diretta da parte del contribuente; al sostituto d’imposta che presenta assistenza fiscale; ad un CAF; o a un professionista abilitato).

Vengono quindi meno le precedenti scadenze del:

– del 7 luglio 2020, in caso di presentazione al sostituto d’imposta che presta assistenza fiscale;

– del 23 luglio 2020, in caso di presentazione diretta da parte del contribuente o mediante un CAF o un professionista abilitato.

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