CoronaVirus

Quali tributi e contributi sono prorogati o sospesi?

Valuta anche il rinvio previsti dal D.L. 9/2020

Il Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 (il cosiddetto Decreto “Cura Italia”) prevede diverse novità in considerazione dello stato di emergenza che stiamo vivendo. Con la News del 18/03/2020 abbiamo spiegato, punto per punto, tale decreto. Ora cerchiamo di dare un po’ di chiarezza sulle parti più importanti del Decreto “Cura Italia”, in particolare sulle proroghe e sulle sospensioni dei versamenti tributari e contributivi (vedi anche Circ. AE del 18/03/2020).

ARTICOLO DEL D.L. n. 188/2020

SPIEGAZIONE

NUOVO TERMINE

Art. 60

Tale articolo prevede il differimento per tutti, dal 16.3.2020 al 20.3.2020 dei versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni.

Rientrano quindi nel differimento, ad esempio,:

1. tutti i versamenti relativi alle ritenute e alle addizionali IRPEF, trattenute nel mese di febbraio;

2. il versamento dell’IVA relativa a febbraio;

3. il versamento del saldo IVA relativo al 2019;

4. il versamento della tassa annuale forfettaria di concessione governativa per la numerazione e bollatura iniziale di libri e registri;

5. i versamenti dei contributi INPS, relativi a febbraio, dei dipendenti e dei “parasubordinati” iscritti alla Gestione separata.

In buona sostanza, con tale differimento, viene prevista una proroga di 4 giorni per tutti i versamenti fiscali e contributivi, che scadevano il 16.3.2020, nei confronti di tutti i soggetti.

Il nuovo termine è il 20 marzo 2020, senza interessi o sanzioni.

***

Ulteriore differimento per il Versamento del saldo IVA

Per quanto riguarda il versamento del saldo IVA relativo al 2019, è comunque possibile differirlo entro:

  1. il 30.6.2020, maggiorando le somme da versare degli interessi nella misura dello 0,4% per ogni mese o frazione di mese successivo al 20.3.2020;

  2. oppure il 30.7.2020, maggiorando le somme da versare, comprensive della suddetta maggiorazione, dell’ulteriore maggiorazione dello 0,4%.

Art. 61

Le disposizioni dell’art. 8 del D.L. n. 9/2020 (“Sospensione versamenti, ritenute, contributi e premi per il settore turistico-alberghiero”) sono allargati ad altri settori tra cui: federazioni sportive, teatrali, ricevitorie, corsisti, ristoranti, gelaterie, bar, biblioteche, eccetera.

Il nuovo termine è il 31 maggio 2020, senza interessi o sanzioni, in unica soluzione.

Art. 62

COMMA 1. Sono sospesi adempimenti, per TUTTI, DIVERSI dai versamenti e diversi da ritenute alla fonte e dalle addizionali regionali e comunali (art. 60), che SCADONO nel periodo compreso tra l’8.3.2020 e il 31.5.2020;

Ad esempio, rientrano nel differimento in esame:

  1. la presentazione della dichiarazione IVA relativa al 2019 (modello IVA 2020), che scadrebbe il 30.4.2020;

  2. la presentazione del modello TR relativo al primo trimestre 2020 (scadenza ordinaria 30.4.2020);

  3. la comunicazione delle liquidazioni periodiche relative al primo trimestre 2020 (scadenza ordinaria 31.5.2020);

  4. il c.d. “esterometro” relativo al primo trimestre 2020 (scadenza ordinaria 30.4.2020);

  5. i modelli Intrastat relativi al mese di febbraio (scadenza ordinaria 25.3.2020), al mese di marzo (scadenza ordinaria 27.4.2020) e al mese di aprile (scadenza ordinaria 25.5.2020), nonché quelli relativi al trimestre gennaio-marzo 2020 (scadenza ordinaria 27.4.2020).

COMMA 2. Sono sospesi i versamenti che scadono nel periodo compreso tra l’8.3.2020 e il 31.3.2020, per:

  • soggetti esercenti attività d’impresa, arte e professione con compensi o ricavi INFERIORI a 2 milioni di euro, precedente a quello in corso al 17.3.2020 (anno 2019),

Precisamente sono sospesi i versamenti relativi:

  1. alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, di cui agli artt. 23 e 24 del DPR 600/73, e alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituto d’imposta;

  2. all’IVA;

  3. ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi INAIL per l’assicurazione obbligatoria.

COMMA 3. E’ previsto lo spostamento del pagamento dell’IVA, per imprese e professionisti, lavoratori autonomi:

  • a prescindere dal volume dei ricavi e dei compensi;

  • per i contribuenti che hanno domicilio fiscali, sede legale o sede operativa, nelle provincie di: Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza.

COMMA 7. Ai sensi dell’art. 62 comma 7, per:

  • i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato;

  • con ricavi o compensi non superiori a 400.000,00 euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso al 17.3.2020 (anno 2019);

  • per i compensi e i ricavi percepiti nel periodo compreso tra il 17.3.2020 (data di entrata in vigore del DL 18/2020) e il 31.3.2020;

  • che nel mese precedente i lavoratori autonomi e gli agenti non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato;

    viene previsto che non sono assoggettati alle ritenute d’acconto sui redditi di lavoro autonomo e sulle provvigioni ( regolate dagli artt. 25 e 25-bis del DPR 600/73).

    ***

COMMA 1. Il nuovo termine è il 30 giugno 2020, senza interessi o sanzioni.

COMMA 2 e COMMA 3. Il nuovo termine è:

  1. in un’unica soluzione entro il 31.5.2020 (termine che, cadendo di domenica, slitta all’1.6.2020), senza applicazione di sanzioni e interessi;

  2. oppure mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di maggio 2020, senza applicazione di sanzioni.

Non si procede al rimborso di quanto già versato.

***

Ulteriore differimento per il Versamento del saldo IVA

Per quanto riguarda il versamento del saldo IVA relativo al 2019, è comunque possibile differirlo entro il 30.6.2020 o il 30.7.2020, applicando le previste maggiorazioni.

COMMA 7. Inoltre, i lavoratori autonomi e gli agenti devono:

rilasciare al sostituto d’imposta che effettua il pagamento un’apposita dichiarazione dalla quale risulti che i compensi e i ricavi non sono soggetti a ritenuta ai sensi della disposizione in esame;

– devono provvedere a versare l’ammontare delle ritenute d’acconto non operate dal sostituto d’imposta, senza applicazione di sanzioni e interessi:

  • in un’unica soluzione entro il 31.5.2020 (termine che, cadendo di domenica, slitta all’1.6.2020);

  • oppure mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di maggio 2020.

Art. 1 Decreto Legge n. 9/2020

Resta ferma la scadenza del 31.3.2020, prevista dall’ art. 1 del D.L. n. 9/2020 relativa alla:

– trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate delle Certificazioni Uniche 2020 rilevanti per la predisposizione delle dichiarazioni dei redditi precompilate relative al 2019 (modelli 730/2020 e REDDITI PF 2020);

– consegna ai contribuenti-sostituiti delle Certificazioni Uniche 2020, nonché delle altre certificazioni del sostituto d’imposta relative al 2019 (modelli CUPE, certificazioni in forma libera);

– trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati relativi agli oneri deducibili e detraibili sostenuti nel 2019 (escluse le spese sanitarie ma comprese quelle veterinarie), da utilizzare per la precompilazione delle dichiarazioni dei redditi.

Rimane la scadenza già indicata dall’art. 1 del D.L. n. 9/2020 del 31/03/2020

Articoli Correlati

Back to top button