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Decreto Cura Italia: anche per il Riscossore si sospendono le rate delle dilazioni concesse

Scarica la Comunicazione e il FAQ del Riscossore

L’art. 68 del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 (il cosiddetto Decreto “Cura Italia”, vedi anche la NEws del 18/3/2020) prevede la sospensione dei termini per versamenti e per attività degli Enti impostori e per il Riscossore. Tale articolo ha diverse “zone grigie” e crea grossi dubbi. Vedi anche il Decreto di Agosto che ha introdotto importanti novità.

Tuttavia la nostra interpretazione, sotto schematizzata, sulla sospensione anche della rate delle dilazione, è stata confermata da comunicazione e FAQ del Riscossore: scarica qui la comunicazione di ADER e la FAQ di ADER. Per maggior informazioni si può accedere al sito del RISCOSSORE.

Analizziamo l’art. 68 del D.L. n. 18/2020

Art. 68

SPIEGAZIONE

Principio generale

Tale articolo 68 del D.L. n. 18/2020 è sicuramente norma eccezionale e, in ottemperanza all’art. 14 dis. prel. del c.c., tale norma eccezionale deve essere applica esclusivamente nei casi ivi indicati. In buona sostanza l’art. 68 deve essere oggetto di stretta interpretazione.

Struttura del COMMA 1

Tale comma è formato dai seguenti elementi:

1. periodo di sospensione dall’ 8 marzo 2020 al 31 maggio 2020;

2. oggetto del comma sono entrate tributarie e non tributari;

3. limitazione dell’oggetto sono i versamenti: sono sospesi, per tale periodo, solo i termini dei versamenti;

4. i versamenti sono relativi a: cartelle di pagamento; avvisi di accertamento immediatamente esecutivi (art. 29 D.L. n. 78/2010); avvisi bonari immediatamente esecutivi dell’INPS (art. 30 D.L: n. 78/2010);

5. successivo pagamento è in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione (31 maggio 2020);

6. norma di completamento: art. 12 D.Lgs. n. 159/2015.

COMMA 1: quali sono gli atti compresi?

In riferimento al periodo di sospensione di riferimento (punto 1.) non ci sono grossi problematiche, neppure ci sono problematiche per il punto 2.

Alcune questioni sono relative ai punti 3 e 4.

Per una logica espositiva analizziamo prima il punto 4.

Tale art. 68, comma 1, NON concerne:

  • avvisi, cosiddetti bonari;

  • atti di liquidazione;

  • atti di recupero di crediti d’imposta;

  • avvisi “semplici” dell’INPS (quelli esclusi dall’art. 30 D.L. n. 78/2010)

COMMA 1: Cosa si intende con “termini dei versamenti (…) derivanti da (…)”?

Sono comprende anche le rate delle dilazioni?

La norma usa espressamente il termine “versamenti” (punto 3.).

Pertanto, in ossequi all’art. 12 dis. prel. del c.c., (“Nell’applicare la legge non si può ad essa attribuire altro significato che quello fatto proprio dal significato palese delle parole secondo la connessione di esse”) deve essere considerata, proprio e strettamente, l’azione versare.

Quindi versamenti di cartelle o di avvisi sono:

  • in unica soluzione ENTRO i 60 giorni (40 per atti INPS) dalla notifica delle cartelle o degli avvisi;

  • in unica soluzione DOPO i 60 giorni (40 per atti INPS) dalla notifica delle cartelle o degli avvisi;

  • in modo dilazionato (prima e dopo i 60/40 giorni) con appositi moduli del Riscossore o dell’INPS.

Quindi il pagamento dilazionato di tali atti è un modo di versamento di tali pretese.

Di conseguenza, se nel periodo tra l’8 marzo 2020 al 31 maggio 2020 scade una rata del versamenti dilazionato relativo a tali atti, tale rata dovrà essere sospesa.

Di conseguneza dovranno essere sospese le rate delle dilazioni formulate:

  • in “risposta” alla notifica di atti d’intimazione di pagamento (tali atti si basano sempre su precedenti cartelle o avvisi notificati);

  • tramite richiesta di copia dell’estratto di ruolo (il ruolo è sempre l’oggetto inserito nelle cartelle o che riproduce gli avvisi notificati).

Sarebbe contro la ratio della norma interpretare il termine “versamenti” senza considerare anche la possibilità di dilazionare gli importi pretesi dal Fisco.

Tale norma eccezionale ha come fine quello di agevolare i contribuenti in un determinato periodo spostando i pagamenti di oneri tributari e non tributari.

COMMA 1: pagamento successivo

La norma prevede una sola possibilità (punto 5.): pagamento in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione (31 maggio 2020).

Sempre considerato che è una norma eccezionale e che non si può attribuire alle parole usate alcun senso se non quello proprio delle stesse, dopo il 31 maggio 2020 si devono pagare:

  • l’intera somma della cartella/avviso scadente entro il termine di sospensione se non dilazionato;

  • l’intera rata della dilazione della cartella/avviso scadente entro il termine di sospensione se non dilazionato.

Sembrerebbe che dopo il 31 maggio 2020 i pagamenti della cartella/avviso non dilazionato non potrebbe più essere dilazionato (la norma è chiara nel indicare il pagamento della somma sospesa in “unica soluzione”)

COMMA 1: applicazione dell’art. 12 D.Lgs. n. 159/2015

L’art. 12 richiamato è formato da 3 commi (punto 6.).

Il primo comma di tale art. 12 non dovrebbe applicarsi visto che l’art. 68, comma 1, copre già tutta la fattispecie disciplinata (si tratta sempre di sospensione i versamenti relativi ad atti del Fisco per periodi di emergenza)

Il secondo comma di tale art. 12 è relativo alla prescrizione ed alla decadenza degli atti degli uffici del Riscossore e degli Enti impositori (Agenzia Entrate e INPS).

Tale art. 12 richiamato concede elementi utili per disciplinare la fattispecie oggetto dell’art. 68, comma 1.

Precisamente, viene concessa la sospensione della prescrizione e della decadenza dei termini fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione (quindi 31 dicembre 2020) delle cartelle/atti scadenti nel periodo di sospensione.

Il terzo comma di tale art. 12 prevede che il Riscossore NON può procedere alla notifica delle cartelle durante il periodo di sospensione, qui da considerarsi tra l’8 marzo 2020 al 31 maggio 2020. Si precisa che la notifica è un periodo di tempo che va dall’emissione dell’atto fino alla compiuta consegna al destinatario dello stesso. Pertanto, con la sospensione della notifica delle cartelle si deve considerare anche la sospensione della CONSEGNA di cartelle ai destinatari nel periodo tra l’8 marzo 2020 al 31 maggio 2020.

COMMA 2: ingiunzioni fiscali

Quanto sopra riportato ed analizzato vale anche per le Ingiunzioni fiscali di cui al R.D. n. 639/1910. Sono gli atti solitamente utilizzati dagli enti locali (Comuni, Provincie e Regioni) o dai relativi Riscossori

COMMA 3: Sospensione delle rate della Rottamazione TER e del Saldo e Stralcio

Quanto previsto da tale comma 3 conferma quanto sopra illustrato sulla sospensione anche delle rate delle dilazioni scadenti nel periodo di sospensione.

Precisamente tale comma prevede:

– è differita al 31 maggio 2020 il termine di versamento della Rottamazione Ter scadente il 28 febbraio 2020, naturalmente per contribuenti che non hanno già pagato tale rata (art. 3, comma 2, let. b. e comma 23, art. 5, comma 1, let. B del D.L. n. 119/2018 e l’art. 16-bis, comma 1, let. b. n. 2 del D.L. n. 34/2019);

– è differita al 31 maggio 2020 anche la rata del “Salso e Stralcio” scadente il 31 marzo 2020 (art. 1, comma 190, Legge n. 145/2018).

COMMA 4: spostamento del termine di inesigibilità delle quote iscritte/assegnate a ruolo

Tale comma 4 è relativo ai rapporti tra Riscossore ed Enti impositori. Sono spostati i termini per le comunicazioni di inesigibilità dei crediti

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