CoronaVirus

Ecco il Decreto “Cura Italia” spiegato punto per punto

Scarica il Decreto "Cura Italia" Definitivo

Finalmente è stato pubblicato il Decreto Legge definitivo n. 18 del 17 marzo 2020 “Cura Italia”. La pubblicazione è avvenuta con una edizione straordinaria della Gazzetta Ufficiale,in data 17 marzo 2020. Il Decreto è formato di 127 articoli più allegati è concerne materie come: l’aiuto alle imprese; sospensione del pagamento di tributi e dei contributi; sostegno alle famiglie; sospensione delle udienze civili penali, amministrative e tributarie; sospensione di tutti i termini processuali; aiuto al sistema bancario/creditizio; eccetera (per veder la conversione in Legge di tale decreto Cura Italia CLICCA QUI).

Per scoprire le novità del Decreto Liquidità CLICCA QUI. Per vedere le novità del Decreto Rilancio CLICCA QUI. Per vedere le novità del Decreto di Agosto, CLICCA QUI.

SCARICA QUI il MODULO

(Si veda anche la NEW del 23/12/2020 relativa alla sentenze del GIP di Milano che statuisce la non integrazione di reato delle false dichiarazione riportate nelle autocertificazioni per la circolazione durante la PANDEMIA da COVID)

*****

ANALIZZIAMO IL DECRETO “Cura Italia”

Arruolamento temporaneo di medici e infermieri militari (art. 7)

Per l’anno 2020 è autorizzato l’arruolamento eccezionale a domanda, di militari dell’esercito italiano in servizio temporaneo, con la categoria: ufficiali medici o sotto-ufficiali infermieri

Disposizioni straordinarie per la produzione di mascherine (art. 15)

E’ consentito produrre, importare e immettere in commercio mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale in deroga alle vigenti disposizioni

Ulteriori misure di protezione a favore di lavoratori dipendenti (art. 16)

Per i lavoratori che nello svolgimento della loro attività sono oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di un metro, devono usare le mascherine chirurgiche.

Norme per integrazione salariale (art. 19)

I datori di lavoro, che nell’anno 2020 sospendono o riducono l’attività, per l’emergenza epidemiologica, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale, per periodi decorrenti dal 23/02/2020 per una durata massima di 9 settimane e comunque entro il mese di agosto 2020.

La domanda deve essere presentata entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione e di riduzione dell’attività lavorativa.

Tali integrazioni salariali NON sono conteggiate ai fini dei limiti dell’integrazione salariale (art., comma 1 e 2 e artt. 12, 29, comma 3, 30, comma 1 e 39 D.Lgs. n. 148/2015, cosiddetto, Job-act).

Tali integrazioni sono concesse, solo per il periodo indicato e nell’anno 2020, anche ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale che occupano mediamente più di 5 dipendenti.

I lavoratori destinatari delle norme di cui al presente articolo devono risultare alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione alla data del 23 febbraio 2020

Integrazione salariale per imprese che già si trovano in Cassa Integrazione straordinaria (art. 20)

Anche le aziende che sono già in Cassa integrazione straordinaria possono presentare la domanda indicata dall’art. 19 per poter usufruire dell’integrazione salariale di tale articolo 19, per un periodo non superiore a 9 settimane.

Cassa integrazione in deroga (art. 22)

Le Regioni e le provincie, in riferimento ai lavoratori nel settore provato, se non si possono applicare le disposizioni di sospensione o riduzione di orari, possono riconoscere trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro, comunque per un periodo non superiore alle 9 settimane

Indennità lavorativa autonomi e professionisti, contributi di €600 (art. 27 e 28). Per le indennità dei professionisti iscritti alle Casse Private, ex art. 44, CLICCA QUI 

Ai liberi professionisti titolari di partita iva, attiva alla data del 23 febbraio 2020, e ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione, iscritti alla Gestione separata INPS, è riconosciuta un’indennità per il mese di marzo 2020 pari ad €600. Tale indennità non concorre alla formazione del reddito tassabile.

Per tale indennità deve essere formulata domanda all’INPS che provvede al monitoraggio e all’erogazione (per maggiori informazioni CLICCA QUI). 

Scarica le SLIDE per chiedere all’INPS, passo per passo, i 600 euro.

Proroga termini decadenziali in materia previdenziale e assistenziale (art. 34)

A decorre dal 23 febbraio 2020 e sino al 1 giugno 2020, il decorso dei termini di decadenza relativi alle prestazioni previdenziali, assistenziali e assicurativi erogate dall’INPS e dall’INAIL è sospeso di diritto.

Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali, per i lavoratori domestici (art. 37)

Sono sospesi i termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti dai datori di lavoro domestico in scadenza nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020. Tali pagamenti sospesi dovranno essere eseguiti entro il 10 giugno 2020.

Sono sospesi, dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020, i termini di prescrizione di cui all’art. 3, comma 9, Legge n. 335/1995

Sospensione delle procedure di impugnazione dei licenziamenti (art. 46)

A decorrere dalla data di entrate in vigore del presente decreto (17 marzo 2020) sono preclusi i licenziamenti per 60 giorni, nonché sono sospese le procedure per la cessazione del rapporto di lavoro avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020

Fondo di garanzia per PMI (art. 49 e art. 49bis)

Per la durata di 9 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto (17 marzo 2020) il Fondo di garanzia per le PMI imprese si applica con le seguenti, principali, condizioni:

1. garanzia è gratuita;

2. l’importo massimo garantito per singola impresa è elevato ad 1 milione di euro;

3. investimenti di garanzia diretta, la copertura è pari all’ 80%.

Articolo 49-bis – Fondo centrale di garanzia PMI

Per un periodo di dodici mesi decorrente dalla data del 2 marzo 2020, in favore delle PMI, con sede o unità locali ubicate nei territori dei comuni individuati nell’allegato 1 al DPCM del 1° marzo 2020, la garanzia del Fondo, è concessa, a titolo gratuito e con priorità sugli altri interventi:

  • per un importo massimo garantito per singola impresa di € 2.500.000;

  • con una garanzia pari all’80% dell’ammontare di ciascuna operazione di finanziamento;

  • con una percentuale pari al 90% dell’importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell’80%.

Attuazione Fondo solidarietà mutui “prima casa” (art. 54) e Sospensione mutui per le vittime di usura (art. 54-quater)

Art. 54 Attuazione Fondo Solidarietà Mutuio “prima casa”

Per un periodo di 9 mesi dall’entrata in vigore del presente decreto (17 marzo 2020), in deroga alla disciplina del Fondo di solidarietà, vi sarà (per maggiori informazioni CLICCA QUI):

a. l’ammissione ai benefici del Fondo è esteso ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti che autocertificano che in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data, un calo del proprio fatturato superiore al 33% del fatturato dell’ultimo trimestre 2019 (in conseguenza della chiusura dell’attività o della riduzione dell’attività, in conseguenza dell’attuale crisi);

b. non serve l’ISEE per l’accesso al Fondo.

c. Il Fondo provvederà al pagamento degli del 50% degli interessi maturati sul debito residuo durante il periodo di sospensione.

Articolo 54-quater – Sospensione dei mutui per gli operatori economici vittime di usura

Per contenere gli effetti della pandemia, per la durata di nove mesi dalla entrata in vigore della legge di conversione del Decreto “Cura Italia”, sono sospese le rate dei mutui erogati dal Fondo di solidarietà per le vittime dell’usura di cui alla legge n. 108/1996. La sospensione prevede un prolungamento di nove mesi del piano di ammortamento stabilito in fase di concessione del mutuo. Sono, inoltre, sospese le rate di febbraio e marzo 2020 non pagate che possono essere rimborsate a scadenza del predetto piano.

Misure di sostegno finanziarie a micro, piccole e medie imprese, anche per i canoni leasing (art. 56)

Ai fini del presente decreto l’epidemia da Covid-19 è formalmente riconosciuta come evento eccezionale e di grave turbamento dell’economia. In questo modo tali imprese possono usufruire di aiuti economici (per maggiori info CLICCA QUI):

1. aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte dio anticipi su crediti;

2. per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020 i contratti sono prorogati fino al 30 settembre 2020 alle medesime condizioni;

3. per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020 è sospeso sino al 30 settembre 2020

Differimento dei versamenti contributivi alle Pubbliche Amministrazioni, dal 16/3/2020 al 20/03/2020 (art. 60), per tutti i contribuenti

Per tutti i contribuenti è previsto il differimento dei versamenti nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l’assicurazione obbligatoria scadenti il 16 marzo 2020. Il differimento è previsto fino al 20 marzo 2020 (per maggiori info clicca qui).

Differimento dei versamenti contributivi e tributari per imprese e professionisti con ricavi SUPERIORI a 2 milioni di euro, dal 16/3/2020 al 20/03/2020 (art. 61).

Tale articolo modifica l’art. 8 del D.L. n. 9/2020. Per i soggetti esercenti attività d’impresa, arti o professioni che (per maggiori info clicca qui):

– hanno domicilio fiscali, sede legale o sede operativa nel territorio italiano,

– hanno ricavi o compensi compresi o SUPERIORI a 2 milioni di euro (nel periodo d’imposta 2019),

è prevista la sospensione dei versamenti in scadenza il 16 marzo 2020, relativi a:

– IVA;

– ritenute fiscali su redditi di lavoro dipendente e assistenziale;

– contributi previdenziali e assistenziali;

– premi INAIL.

Il differimento è previsto fino al 20 marzo 2020

Differimento dei versamenti contributivi e tributari per imprese e professionisti con ricavi INFERIORI a 2 milioni di euro, dal 16/3/2020 al 31/05/2020 (art. 62)

Per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte e professione che:

– hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio italiano,

– hanno ricavi o compensi NON superiori a 2 milioni di euro (nel periodo d’imposta nell’anno 2019),

è prevista la sospensione dei versamenti in scadenza tra l’8 marzo 2020 ed il 31 marzo 2020, relativi a:

– IVA (CLICCA QUI per maggiori info);

– ritenute fiscali su redditi di lavoro dipendente e assistenziale;

– contributi previdenziali e assistenziali;

– premi INAIL.

In riferimento agli adempimenti fiscali (diversi dai versamenti) in scadenza tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 (ad esempio presentazione dichiarazione annuale IVA) sono differiti, senza applicazione di sanzioni, al 30 giugno 2020.

Nessun differimento per l’invio delle comunicazioni precompilate da inviare entro fine marzo 2020

***

I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 31 maggio 2020, oppure mediante rateazione fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere sempre dal 31 maggio 2020.

Per le provincie di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza, indipendentemente dal volume d’affari o compensi dell’anno precedente, prevede la sospensione dei versamenti dovuti dal 8 marzo 2020 al 31 marzo 2020, relativi all’IVA

Tali versamenti dovranno essere corrisposti, senza sanzioni ed interessi, entro il 31 maggio 2020

Credito d’imposta per botteghe e negozi (art. 65)

Sono previsti per i soggetti esercenti attività di bottega o negozi un credito d’imposta nella misura del 60% dell’ammontare del canone di locazione dovuto al mese di marzo 2020.

Sospensione dei termini relativi all’attività degli uffici degli enti impositori. Concessi al Fisco 2 anni di sospensione della prescrizione e della decadenza (art. 67)

Sono sospesi dall’8 marzo 2020 al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione (avvisi di accertamento esecutivi ex art. 29 D.L. n. 78/2010 e avvisi di addebito immediatamente esecutivi ex art. 30 D.L. n. 78/2010) e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori (Agenzia delle Entrate e INPS).

Sono altresì sospesi dall’8 marzo 2020 al 31 maggio 2020, i termini per fornire risposte alle istanza di interpello.

Nessuna sospensione per gli avvisi, cosiddetti, bonari.

Viene concesso, solo agli enti impositori (Agenzia delle Entrate e INPS) un “aumento” dei termini di prescrizione e decadenza per la notifica dei relativi atti. Tale termine “aggiunto” è pari al “31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione”, cioè dal 31 maggio 2020 (l’art. 67, comma 4, richiama l’art. 12 del D.Lgs. n. 159/2015, disposizioni per eventi eccezionali).

Si precisa che in fase di conversione di tale Decreto Legge, al Senato, è stato approvato un emendamento che elimina questo vantaggio degli Enti impositori inserito nell’art. 67, comma 2.. Precisamente è stato eliminato l'”aumento” dei termini di prescrizione e di decadenza di 2 anni.

In buona sostanza l’emendamento approvato specifica che il riferimento all’art. 12 del D.Lgs. n. 159/2015 è limitato esclusivamente al comma 1 ad al comma 3. E’ quindi stato escluso il collegamento al comma 2 di tale art. 12 che prevedeva l’allungamento di 2 anni ai termini di prescrizione di decadenza per l’Ente impositore.

Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all’agente della riscossione (art. 68)

In tale articolo vi è una disposizione generale che concerne la sospensione dei termini per i versamenti, relativi a [comma 1] Per maggiori informazioni si veda la News del 20 marzo 2020:

– cartelle di pagamento (previste dall’art. 25 del D.p.r. n. 602/1973)

– avvisi di accertamento immediatamente esecutivi (previsti dall’art. 29 del D.L. n. 78/2010), quindi per gli avvisi affidati al Riscossore per il recupero;

– avvisi di addebito immediatamente esecutivi dell’INPS (previsto dall’art. 30 del D.L. n. 78/2010), quindi per gli avvisi affidati al Riscossore per il recupero.

Tale sospensione ha le seguenti caratteristiche [comma 1]:

– i termini di pagamento devono ricadere nel periodo tra l’8 marzo 2020 al 31 maggio 2020;

– concerne sia i pagamenti in unica soluzione, sia i pagamenti dilazionati concordati con il Riscossore (se richiesti entro il termine di 60 giorni dalla notifica della cartella);

– i versamenti oggetto di sospensione devono, però, essere pagati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione

***

Tale scadenza successiva per il pagamento dei versamenti sospesi (“entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione”) vale anche per i pagamenti anche dilazionati delle ingiunzioni (ex R.D. n. 639/1910) [comma 2]

Rottamazione ter e Saldo e Stralcio [comma 3]

– è differita al 31 maggio 2020 il termine di versamento della Rottamazione Ter scadente il 28 febbraio 2020, naturalmente per contribuenti che non hanno già pagato tale rata (art. 3, comma 2, let. b. e comma 23, art. 5, comma 1, let. B del D.L. n. 119/2018 e l’art. 16-bis, comma 1, let. b. n. 2 del D.L. n. 34/2019);

– è differita al 31 maggio 2020 anche la rata del “Salso e Stralcio” scadente il 31 marzo 2020 (art. 1, comma 190, Legge n. 145/2018)

Rinvio referendum del 2020 (art. 81)

Il referendum “taglia parlamentari” previsto per l’anno 2020 è spostato 240 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza che lo ha emesso.

Rinvio di tutte le udienze civili e penali e SOSPENSIONE di tutti i termini processuali civili e penali e Tributari (art. 83)

Il nuovo art. 83 abroga definitivamente gli articoli 1 e 2 del Decreto Legge n. 11/2020 e formula disposizioni tutte nuove (per maggiori info CLICCA QUI).

Al comma 1 si prevede che dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 sono rinviate d’ufficio tutte le udienze (civili e penali) ivi comprese a data successiva al 15 aprile 2020. Quindi gli uffici giudiziari dovranno comunicare le nuove date alle parti dei singoli procedimenti.

Al comma 2 si prevede la sospensione di TUTTI i termini processuali civili e penali dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 11 maggio 2020 (vedi art. 36 D.L. n. 23/2020, conv. con mod. Legge n. 40/2020) Viene altresì espressamente indicato che sono:

– sospesi i termini per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio,

– sospesi i termini dei procedimenti esecutivi,

– sospesi i termini per le impugnazioni;

– sospesi tutti i termini processuali.

Sono anche previste alcune casistiche relative ai termini:

– se il termine sospeso iniziava all’interno del periodo di sospensione, l’inizio steso è differito alla fine di detto termine (15 aprile 2020);

– se il termine sospeso è a ritroso dalla data dell’udienza già fissata e cade nel periodo di sospensione, è differita l’udienza o la relativi attività nel termine sufficiente per rispettare tale computo a ritroso.

NULLA PER0′ è indicato sul computo del termine che va a scadere all’interno di tale periodo di sospensione. Tuttavia, considerando il Parere emesso dal Consiglio di Stato del 10/03/2020, si può affermare che se il termine finale è incluso nel periodo di sospensione si avrà una dilazione del termine. Precisamente dal 15 aprile 2020 si sommeranno i giorni tra la data del 9 marzo 2020 fino alla scadenza naturale del termine

Il comma 21 precisa che tali disposizioni si applicano anche al Processo Tributario

Abilitazione professione medico-chirurgo (art. 102)

Il conseguimento della laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia abilità all’esercizio della professione di medico-chirurgo, senza esame di abilitazione

Proroga della validità dei documenti di riconoscimento (art. 104)

La validità ad ogni effetto dei documenti di riconoscimento e di identità rilasciata da amministrazioni pubbliche scaduta o in scadenza successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto (17/03/2020) è prorogata al 31 agosto 2020.

Differimento termini amministrativo-contabili (art. 107)

E’ differito il termine di adozione dei rendiconti o dei bilanci d’esercizio relativi all’esercizio 2019 ordinariamente fissato al 30 aprile 2020:

a) al 30 giugno 2020 per gli enti e gli organismi pubblici diversi dalle società destinatari delle disposizioni del D.Lgs. n. 91/2011;

b) al 31 maggio 2020 per gli enti e i loro organismi strumentali destinatari delle disposizioni del titolo primo del D.Lgs. n. 118/2011

Misure urgenti per lo svolgimento del servizio postale (art. 108)

A tutela dei lavoratori del servizio postale e dei destinatari degli invii postali, per lo svolgimento del servizio postale relativo agli invii raccomandati, nonché per lo svolgimento dei servizi di notificazione a mezzo posta (quindi anche in riferimento agli atti tributari notificati tramite posta raccomandata), gli operatori postali procederanno alla consegna dei suddetti invii mediante preventivo accertamento della presenza del destinatario o di persona abilitata al ritiro, senza raccoglierne la firma con successiva immissione dell’invio nella cassetta della corrispondenza dell’abitazione, dell’ufficio e dell’azienda. [per maggiori info CLICCA QUI]

Per le novità degli emendamenti nella fase di conversione in legge che sospendono il termine di giacenza CLICCA QUI

Entrata in vigore (art. 127)

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica: 17 marzo 2020

Articoli Correlati

Back to top button