CoronaVirus

Per i professionisti sono sospesi i mutui

Ai professionisti è allargato il Fondo, cosiddetto, Gasparrini previsto per i dipendenti

L’articolo 54 del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 ha finalmente parificato i lavoratori autonomi con i lavoratori professionisti, quantomeno in caso di crisi. Tale articolo ha allargato l’accesso al Fondo, cosiddetto, Gasparrini anche ai professionisti che hanno un mutuo per la prima casa.

Vediamo tutte le condizioni previste da tale articolo.

Art. 54

SPIEGAZIONE

A chi è rivolto?

Tale articolo è rivolto a:

1. TUTTI i lavoratori autonomi ed ai professionisti (indipendentemente alla Cassa di previdenza in cui sono iscritti);

2. tali soggetti devono aver sottoscritto un mutuo per la prima casa (tali disposizioni sono applicabili solo per il mutuo sulla prima casa);

3. il valore della prima casa è inferiore ad €250.000,00 (art. 2, comma 480, Legge n. 244/2007 e Decreto Ministeriale attuativo)

Condizioni per la richiesta

L’articoli in questione presenta le seguenti condizioni:

1. i professionisti devono formulare una autodichiarazione ex artt. 46 e 47 DPR 445/2000 con la quale dichiarano un calo di fatturato a causa della crisi relativa al COVID-19;

2. l’autodichiarazione deve avere come oggetto il calo del fatturato di almeno il 33% nel trimestre successivo al 21 febbraio 2020, in riferimento all’ultimo trimestre del 2019;

3. in alternativa al punto 2, l’autodichiarazione deve avere come oggetto il calo del fatturato di almeno il 33% del periodo tra la domanda inviata ed il 21 febbraio 2020, in rispetto all’ultimo trimestre del 2019;

4. non serve che venga presentata la certificazione ISEE.

Cosa è il “Fondo Gasparrini”

Tale fondo è stato previsto dall’art. 2, commi 475-480, della Legge n. 244/2007.

Tale Fondo era stato previsto per sostenere i lavoratori dipendenti nel caso di perdita del lavoro con mutuo prima casa attivo. Ora con l’art. 54 del D.L. n. 18/2020 tale Fondo è stato allargato anche ai professionisti ed ai lavoratori autonomi,ma solo per 9 mesi. Tale articolo 54 ha finalmente equiparato i lavoratori dipendenti con i lavoratori professionisti

Effetti della sospensione del mutuo

Il Mutuo come sopra indicato può essere sospeso:

1. per 18 mesi (art. 2, comma 476, Legge n. 244/2007);

2. il Fondo pagherà il 50% degli interessi maturati sul debito residuo durante il periodo di sospensione.

Termine entro il quale formulare la domanda

Entro il termine di 9 mesi dal 17 marzo 2020 possono formulare la domanda i soggetti che ne hanno le caratteristiche (sopra indicati)

A chi presentare la domanda?

La richiesta di sospensione del mutuo, con l’autodichiarazione sopra indicata, dovrà essere presentata alla banca che ha erogato il mutuo, anche in carta libera (in attesa di eventuale modulo messo a disposizione dal Ministero).

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