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Anche per i professionisti iscritti alle Casse private vanno i €600,00

Vi è la clausola che chi prima chiede meglio riceve

Il Legislatore con l’art. 27 e con l’art. 28 del D.L. n. 18/2020 ha previsto la possibilità di una indennità per €600, per i professionisti e per i lavoratori autonomi. Tuttavia da tali norme erano esclusi i professionisti iscritti alle Casse Provate (come Avvocati, Commercialisti, Ingegneri, Architetti, eccetera).

Tuttavia, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con il provvedimento del 28 marzo 2020, ha precisato le disposizioni dell’art. 44 del D.L. n. 18/2020. Ebbe, con tali precisazioni del Ministrò e possibile affermare che l’art. 44 ammette l’indennizzo dei €600,00 anche a tali professionisti iscritti alle Casse Private.

Analizziamo tale articolo

Articolo 44 spiegato dal Prov. del Ministero

SPIEGAZIONE

Art. 1 (limiti dell’indennità)

Il Fondo dell’art. 44 del D.L. n. 18/2020 è destinato solo per i professionisti iscritti alle Casse Private (D.Lgs. n. 509/1994 e D.Lgs. 103/1996, come sopra indicato).

La somma oggetto dell’indennizzo è pari ad €600 per il mese di marzo 2020 (identico importo erogato ex artt. 27 e 28 del D.L. n. 18/2020).

Sono due le modalità di “scelta” dei professionisti:

a) ci si riferisce ai redditi dell’anno d’imposta 2018 (UNICO/2019); per redditi inferiori ad €35.000,00; l’attività è stata LIMITATA a causa dell’epidemia da COVID-19;

b) ci si riferisce ai redditi dell’anno d’imposta 2018 (UNICO/2019); per redditi tra €35.000,00 ed €50.000,00; l’attività è stata CESSATA, RIDOTTA O SOSPESA a causa dell’epidemia da COVID-19.

Tali indennizzi (come era per gli artt. 27 e 28 del D.L. n. 18/2020) non concorreranno alla formazione del reddito, posto come base imponibile del calcolo dei tributi.

Tale indennità non può essere cumulata con altre indennità del D.L. n. 18/2020

Art. 2 (Definizioni)

Tale articolo da’ delle definizioni relative all’art. 1.

a) cessazione attività: chiusura della partita IVA tra il 23/02/2020 ed il 31/03/2020;

b) riduzione e sospensione dell’attività: riduzione del 33% del reddito del primo trimestre 2020 (gennaio-marzo) rispetto al primo trimestre 2019 (gennaio-marzo). Il reddito è sempre valutato con il principio di cassa (principio ordinario per i redditi da professionista)

Art. 3 (Modalità di richiesta e di erogazione)

Le condizioni dell’istanza indicate in tale articolo sono a pena di inammissibilità della richiesta (comma 4).

Le domande:

  1. devono essere inviate dal 1 aprile 2020 alle Casse private di iscrizione (ad un solo ente previdenziale);

  2. con la domanda (con fotocopia della carta d’identità) deve essere allegata anche un atto di notorietà ex art. 46 e art. 47 del DPR 445/2000 con il quale si certifica:

    a. di essere professionista iscritto alla Cassa previdenziale destinataria;

    b. di non aver percepito altre indennità del D.L. n. 18/2020;

    c. di non aver presentato tale domanda ad altra forma previdenziale;

    d. di avere i requisiti dell’ art. 1, comma 2, let. a e b;

    e. di avere i requisiti dell’art. 1 comma 2, let. a e b e delle definizioni dell’art. 2.

La COSA IMPORTANTE è che l’ente di previdenza evaderà le domande in ordine di arrivo. Quindi chi prima fa la domanda prima avrà la certezza di ricevere l’indennizzo entro la spesa globale stabilita dal Governo

Art. 4 (controllo dei requisiti)

Gli enti previdenziali con cadenza settimanale, a partire dall’a8 aprile 2020, comunicheranno al Ministero i risultati del monitoraggio

Art. 5 (coperture finanziaria)

La copertura per tale indennità è pari ad a soli 200 milioni di euro

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