Anche per i professionisti iscritti alle Casse private vanno i €600,00
Vi è la clausola che chi prima chiede meglio riceve

Il Legislatore con l’art. 27 e con l’art. 28 del D.L. n. 18/2020 ha previsto la possibilità di una indennità per €600, per i professionisti e per i lavoratori autonomi. Tuttavia da tali norme erano esclusi i professionisti iscritti alle Casse Provate (come Avvocati, Commercialisti, Ingegneri, Architetti, eccetera).
Tuttavia, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con il provvedimento del 28 marzo 2020, ha precisato le disposizioni dell’art. 44 del D.L. n. 18/2020. Ebbe, con tali precisazioni del Ministrò e possibile affermare che l’art. 44 ammette l’indennizzo dei €600,00 anche a tali professionisti iscritti alle Casse Private.
Analizziamo tale articolo
Articolo 44 spiegato dal Prov. del Ministero |
SPIEGAZIONE |
Art. 1 (limiti dell’indennità) |
Il Fondo dell’art. 44 del D.L. n. 18/2020 è destinato solo per i professionisti iscritti alle Casse Private (D.Lgs. n. 509/1994 e D.Lgs. 103/1996, come sopra indicato). La somma oggetto dell’indennizzo è pari ad €600 per il mese di marzo 2020 (identico importo erogato ex artt. 27 e 28 del D.L. n. 18/2020). Sono due le modalità di “scelta” dei professionisti: a) ci si riferisce ai redditi dell’anno d’imposta 2018 (UNICO/2019); per redditi inferiori ad €35.000,00; l’attività è stata LIMITATA a causa dell’epidemia da COVID-19; b) ci si riferisce ai redditi dell’anno d’imposta 2018 (UNICO/2019); per redditi tra €35.000,00 ed €50.000,00; l’attività è stata CESSATA, RIDOTTA O SOSPESA a causa dell’epidemia da COVID-19. Tali indennizzi (come era per gli artt. 27 e 28 del D.L. n. 18/2020) non concorreranno alla formazione del reddito, posto come base imponibile del calcolo dei tributi. Tale indennità non può essere cumulata con altre indennità del D.L. n. 18/2020 |
Art. 2 (Definizioni) |
Tale articolo da’ delle definizioni relative all’art. 1. a) cessazione attività: chiusura della partita IVA tra il 23/02/2020 ed il 31/03/2020; b) riduzione e sospensione dell’attività: riduzione del 33% del reddito del primo trimestre 2020 (gennaio-marzo) rispetto al primo trimestre 2019 (gennaio-marzo). Il reddito è sempre valutato con il principio di cassa (principio ordinario per i redditi da professionista) |
Art. 3 (Modalità di richiesta e di erogazione) |
Le condizioni dell’istanza indicate in tale articolo sono a pena di inammissibilità della richiesta (comma 4). Le domande:
La COSA IMPORTANTE è che l’ente di previdenza evaderà le domande in ordine di arrivo. Quindi chi prima fa la domanda prima avrà la certezza di ricevere l’indennizzo entro la spesa globale stabilita dal Governo |
Art. 4 (controllo dei requisiti) |
Gli enti previdenziali con cadenza settimanale, a partire dall’a8 aprile 2020, comunicheranno al Ministero i risultati del monitoraggio |
Art. 5 (coperture finanziaria) |
La copertura per tale indennità è pari ad a soli 200 milioni di euro |