CoronaVirus

Atti del fisco: sospensione dei termini di versamento e di impugnazione

Schematizzati gli artt. 68 e 83 per singolo atto

Il Decreto n. 18 del 17 marzo 2020 (Decreto “Cura Italia”) prevede diverse disposizioni in relazione alla sospensione ed all’impugnazione di diversi atti del Fisco. Cerchiamo, quindi, di dare un po’ di chiarezza schematizzando tali articoli in riferimento ai particolari atti. Tale Decreto Legge è stato, però, modificato ed aggiornato dal successivo Decreto legge n. 23/2020. (per tutte le novità dell’anno 2021, si veda la News del 6 aprile 2021)

*****

Premettiamo l’art. 68 e 83 del D.L. n. 18/2020 hanno creato una confusione nei termini di sospensione:

  • se il versamento da effettuare decade tra l’ 8-3-2020 ed il 31-05-2020 sono prorogati al 30-6-2020 (art. 68);

  • se l’impugnazione dell’atto del fisco scade tra il 9-3-2020 ed il 15-4-2020 la scadenza dell’impugnazione è prorogata al 16-4-2020 (art. 83)

TIPOLOGIA DI ATTO

Sulla prorogati dei versamenti

Sugli interessi applicati

Sulla sospensione dell’impugnazione (SI VEDA ANCHE CIRCOLARE AE N. 10/2020 pag. 9-15)

Altre precisazioni

Avvisi di accertamento esecutivi ex art. 29 D.L. n. 78/2010

Sono prorogati i versamenti di tali atti che scadono dal 8-6-2020 al 31-5-2020 e dovranno essere corrisposti al 30-6-2020 (art. 68).

Si precisa che i versamenti sospesi dovranno essere pagati:

– in unica soluzione;

– dal 1 al 30 giugno 2020;

– senza possibilità di dilazionare.

L’art. 68 non prevede che al pagamento prorogato NON si applichino gli interessi. Di conseguenza si applicheranno gli interessi di ritardata Iscrizione a ruolo ex art. 20 del DPR n. 602/1973 (per il calcolo di tali interessi, CLICCA QUI)

I termini per l’impugnazione dell’atto è sospeso dal 9-3-2020 al 15-4-2020 (art. 83). all’11 maggio 2020 (vedi il Decreto Liquidità)

Quindi se l’impugnazione dell’atto scade il 11-3-2020, tale scadenza è spostata il 16-4-2020. 12 5 2020 (vedi il Decreto Liquidità)

La Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 5 del 20-3-2020, però, ha escluso l’applicazione dell’art. 68 e l’applicazione del solo termine dell’art. 83 (si veda anche Circ. n. 8 del 3 aprile 2020). Si veda anche la Circ. n. 8 del 3 aprile 2020, che conferma la non applicazione per gli atti del fisco la sospensione fino al 31 maggio 2020.

Quindi i contribuenti, per l’Agenzia, NON beneficiano della proroga al 30-6-2020 per tale atto, ma solo della sospensione del termine d’impugnazione

Avvisi di accertamento doganali ex art. 9, comma 3bis-3sexies D.L. n. 16/2012)

Sono prorogati i versamenti di tali atti che scadono dal 8-6-2020 al 31-5-2020 e dovranno essere corrisposti al 30-6-2020 (art. 68).

Si precisa che i versamenti sospesi dovranno essere pagati:

– in unica soluzione;

– dal 1 al 30 giugno 2020;

– senza possibilità di dilazionare

L’art. 68 non prevede che al pagamento prorogato NON si applichino gli interessi. Di conseguenza si applicheranno gli interessi di ritardata Iscrizione a ruolo ex art. 20 del DPR n. 602/1973 (per il calcolo di tali interessi, CLICCA QUI).

I termini per l’impugnazione dell’atto è sospeso dal 9-3-2020 al 15-4-2020 (art. 83) all’11 maggio 2020 (vedi il Decreto Liquidità)

Avvisi di accertamento dei tributi locali ex art. 1, comma 792, Legge 160/2019, Legge di Stabilità 2020 (per info sulla Legge di Stabilità CLICCA qui)

Sono prorogati i versamenti di tali atti che scadono dal 8-6-2020 al 31-5-2020 e dovranno essere corrisposti al 30-6-2020 (art. 68).

Si precisa che i versamenti sospesi dovranno essere pagati:

– in unica soluzione;

– dal 1 al 30 giugno 2020;

– senza possibilità di dilazionare.

L’art. 68 non prevede che al pagamento prorogato NON si applichino gli interessi. Di conseguenza si applicheranno gli interessi di ritardata Iscrizione a ruolo ex art. 20 del DPR n. 602/1973 (per il calcolo di tali interessi, CLICCA QUI).

I termini per l’impugnazione dell’atto è sospeso dal 9-3-2020 al 15-4-2020 (art. 83) all’11 maggio 2020 (vedi il Decreto Liquidità)

Ingiunzioni fiscali ex RD n. 639/1910

Sono prorogati i versamenti di tali atti che scadono dal 8-6-2020 al 31-5-2020 e dovranno essere corrisposti al 30-6-2020 (art. 68).

Si precisa che i versamenti sospesi dovranno essere pagati:

– in unica soluzione;

– dal 1 al 30 giugno 2020;

– senza possibilità di dilazionare.

L’art. 68 non prevede che al pagamento prorogato NON si applichino gli interessi. Di conseguenza si applicheranno gli interessi di ritardata Iscrizione a ruolo ex art. 20 del DPR n. 602/1973 (per il calcolo di tali interessi, CLICCA QUI).

I termini per l’impugnazione dell’atto è sospeso dal 9-3-2020 al 15-4-2020 (art. 83) all’11 maggio 2020 (vedi il Decreto Liquidità)

Intimazioni di pagamento derivanti da sentenza ex art. 68 D.Lgs. n. 546/1992

Sono prorogati i versamenti di tali atti che scadono dal 8-6-2020 al 31-5-2020 e dovranno essere corrisposti al 30-6-2020 (art. 68).

Tali atti sono sempre relativi all’art. 29 D.L. n. 78/2010.

Si precisa che i versamenti sospesi dovranno essere pagati:

– in unica soluzione;

– dal 1 al 30 giugno 2020;

– senza possibilità di dilazionare.

L’art. 68 non prevede che al pagamento prorogato NON si applichino gli interessi. Di conseguenza si applicheranno gli interessi di ritardata Iscrizione a ruolo ex art. 20 del DPR n. 602/1973 (per il calcolo di tali interessi, CLICCA QUI).

I termini per l’impugnazione dell’atto è sospeso dal 9-3-2020 al 15-4-2020 (art. 83all’11 maggio 2020 (vedi il Decreto Liquidità)

Intimazione di pagamento per riscuotere somme derivanti da decadenza da dilazioni derivanti da accertamenti con adesione, mediazione o conciliazione giudiziale

Sono prorogati i versamenti di tali atti che scadono dal 8-6-2020 al 31-5-2020 e dovranno essere corrisposti al 30-6-2020 (art. 68).

Tali atti sono sempre relativi all’art. 29 D.L. n. 78/2010.

Si precisa che i versamenti sospesi dovranno essere pagati:

– in unica soluzione;

– dal 1 al 30 giugno 2020;

– senza possibilità di dilazionare.

L’art. 68 non prevede che al pagamento prorogato NON si applichino gli interessi. Di conseguenza si applicheranno gli interessi di ritardata Iscrizione a ruolo ex art. 20 del DPR n. 602/1973 (per il calcolo di tali interessi, CLICCA QUI).

I termini per l’impugnazione dell’atto è sospeso dal 9-3-2020 al 15-4-2020 (art. 83) all’11 maggio 2020 (vedi il Decreto Liquidità)

Avvisi di addebito esecutivi dell’INPS

Sono prorogati i versamenti di tali atti che scadono dal 8-6-2020 al 31-5-2020 e dovranno essere corrisposti al 30-6-2020 (art. 68).

Si precisa che i versamenti sospesi dovranno essere pagati:

– in unica soluzione;

– dal 1 al 30 giugno 2020;

– senza possibilità di dilazionare.

L’art. 68 non prevede che al pagamento prorogato NON si applichino gli interessi. Di conseguenza si applicheranno gli interessi di ritardata Iscrizione a ruolo ex art. 20 del DPR n. 602/1973 (per il calcolo di tali interessi, CLICCA QUI).

I termini per l’impugnazione dell’atto è sospeso dal 9-3-2020 al 15-4-2020 (art. 83all’11 maggio 2020 (vedi il Decreto Liquidità)

Cartelle di pagamento

Sono prorogati i versamenti di tali atti che scadono dal 8-6-2020 al 31-5-2020 e dovranno essere corrisposti al 30-6-2020 (art. 68).

Si precisa che i versamenti sospesi dovranno essere pagati:

– in unica soluzione;

– dal 1 al 30 giugno 2020;

– senza possibilità di dilazionare.

L’art. 68 non prevede che al pagamento prorogato NON si applichino gli interessi. Di conseguenza si applicheranno gli interessi di ritardata Iscrizione a ruolo ex art. 20 del DPR n. 602/1973 (per il calcolo di tali interessi, CLICCA QUI).

I termini per l’impugnazione dell’atto è sospeso dal 9-3-2020 al 15-4-2020 (art. 83) all’11 maggio 2020 (vedi il Decreto Liquidità)

Il FAQ del Riscossore ha precisato che anche le rate di tali cartelle, scadenti nel periodo di sospensione, sono sospese (CLICCA qui per il FAQ).

Avvisi bonari

SONO ESCLUSI DA TALE PROROGA DEI VERSAMENTI

IN CASO DI TARDIVO PAGAMENTO SI APPLICANO GLI INTERESSI

I termini per l’impugnazione dell’atto è sospeso dal 9-3-2020 al 15-4-2020 (art. 83)all’11 maggio 2020 (vedi il Decreto Liquidità)

Avvisi di recupero dei crediti d’imposta

SONO ESCLUSI DA TALE PROROGA DEI VERSAMENTI

IN CASO DI TARDIVO PAGAMENTO SI APPLICANO GLI INTERESSI

I termini per l’impugnazione dell’atto è sospeso dal 9-3-2020 al 15-4-2020 (art. 83) all’11 maggio 2020 (vedi il Decreto Liquidità)

Atti di contestazione sanzioni ex art. 16 D.Lgs. 472/1997

SONO ESCLUSI DA TALE PROROGA DEI VERSAMENTI

IN CASO DI TARDIVO PAGAMENTO SI APPLICANO GLI INTERESSI

I termini per l’impugnazione dell’atto è sospeso dal 9-3-2020 al 15-4-2020 (art. 83all’11 maggio 2020 (vedi il Decreto Liquidità)

Avvisi di liquidazione per imposte prima casa o di successione

SONO ESCLUSI DA TALE PROROGA DEI VERSAMENTI

IN CASO DI TARDIVO PAGAMENTO SI APPLICANO GLI INTERESSI

I termini per l’impugnazione dell’atto è sospeso dal 9-3-2020 al 15-4-2020 (art. 83) all’11 maggio 2020 (vedi il Decreto Liquidità)

Articoli Correlati

Back to top button