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IVA: adempimenti differiti e sospensione dei versamenti

E' possibile anche la compensazione IVA

Il Decreto “Cura Italia” ha previsto anche il differimento degli adempimenti IVA ed i relativi versamenti, rientranti nel periodo di sospensione dal 8 marzo 2020 al 31 maggio 2020. Quindi tentiamo di inquadrare e schematizzare tali novità in termini di IVA.

Adempimenti IVA differiti

Utilizzo in compensazione dei crediti IVA

Sospensione versamenti IVA

L’art. 62 del D.L. n. 18/2020 prevede la sospensione degli adempimenti tributari (ad eccezione dei versamenti e dell’effettuazione di ritenute e trattenute), che scadono tra l’8 marzo e il 31 maggio 2020 al 30 giugno 2020.

Tra gli adempimenti differiti per l’IVA vi sono:

1. la dichiarazione annuale IVA, il cui termine di presentazione per il periodo d’imposta 2019 scadrebbe ordinariamente al 30 aprile 2020;

2. il modello “TR” relativo al rimborso/compensazione del credito IVA relativo al primo trimestre 2020, il cui termine di presentazione è ordinariamente previsto per il 30 aprile 2020;

3. la comunicazione delle liquidazioni periodiche per il primo trimestre 2020, il cui termine ordinario di presentazione è fissato al 31 maggio 2020;

4. l’esterometro relativo al primo trimestre 2020, il cui termine ordinario di presentazione è previsto per il 30 aprile 2020;

5. i modelli INTRASTAT (ordinariamente previsti per le scadenze del 25 marzo 2020, 27 aprile 2020 e del 25 maggio 2020) e trimestrali (scadenza del 27 aprile 2020)

Consideriamo i primi due adempimenti della precedente colonna:

1. la dichiarazione annuale IVA, il cui termine di presentazione per il periodo d’imposta 2019 scadrebbe ordinariamente al 30 aprile 2020;

2. il modello “TR” relativo al rimborso/compensazione del credito IVA relativo al primo trimestre 2020, il cui termine di presentazione è ordinariamente previsto per il 30 aprile 2020.

In riferimento a tali due adempimenti IVA si ricorda che è possibile utilizzare in compensazione, cosiddetta, orizzontale il credito IVA (annuale e trimestrale), ma con preventiva presentazione del modello dichiarativo o del “TR”.

E’ evidente che la fruizione del maggior termine di presentazione per tali adempimenti previsto dal decreto legge “Cura Italia” (30 giugno 2020) determina lo slittamento della possibilità di utilizzo in compensazione dei relativi crediti di imposta

I versamenti IVA sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, :

– in unica soluzione entro il 31 maggio 2020 (termine che scade di domenica quindi slitta al 1 giugno 2020);

– oppure mediante rateazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di maggio 2020.

Versamento saldo IVA

Per quanto riguarda il versamento del saldo IVA relativo al 2019, è comunque possibile differirlo:

– entro il 30 giugno 2020 senza maggiorazioni;

– entro il 30 luglio 2020 con l’applicazione delle maggiorazioni.

Sembrerebbe che al ritardato pagamento fino al 31 maggio 2020 non dovrebbe essere applicato alcun interesse. Invece per il successivo ritardo:

– dal 31 maggio 2020 al 30 giugno 2020 saranno applicati gli interessi;

– dal 30 giugno 2020 al 30 luglio 2020, saranno applicati gli interessi e le maggiorazioni, come sopra indicato.

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