Decreto “Liquidità”: altre agevolazioni fiscali
Sospensione delle ritenute, riduzione acconti e versamenti al 16 aprile 2020

Il Decreto “liquidità” oltre alle agevolazioni fiscali dell’art. 18 (si veda New del 9 aprile 2020) prevede altre novità. L’art. 19 è relativo alla ritenute d’acconto, l’art. 20 concerne la riduzione degli acconti IRPEF, IRES e IRAP, nonché l’art. 21 ha come oggetto la rimessione in termine per i versamenti in scadenza. Vedi anche il Decreto di Agosto che ha introdotto importanti novità.
Art. 19 (Non effettuazione delle ritenute d’acconto) |
Oggetto della sospensione Oggetto della norma sono i redditi: – dei lavoratori autonomi; – provvigioni per rapporti di commissione; – di agenzia; – di mediazione; – dei rappresentanti di commercio; – dei procacciatori d’affari. Destinatario Tutti i soggetti: – residenti, sede legale (domicili fiscali) o sede operativa in Italia; – con ricavi o compensi, nell’anno d’imposta precedente a quello in corso al 17 marzo 2020, NON superiori ad €400.000; – senza dipendenti o assimilati nel mese precedente. Periodo di riferimento Il periodo di riferimento concerne i ricavi e i compensi percepito dal 17 marzo al 31 maggio 2020. Fine sospensione e ripresa fiscale Le ritenute non operate (nel periodo dal 17 marzo al 31 maggio 2020) sono versate dal percipiente, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in: – unica soluzione entro il 31 luglio 2020; – mediante rateazione con 5 rate massime mensili e di pari importo, a decorrere dal mese di luglio 2020. Autodichiarazione Per poter usufruire di tale sospensione ex lege è necessario che i relativi contribuenti rilascino una autodichiarazione (ai seni degli artt. 46 e 47del DPR n. 445/2000) dalla quale risulti che i ricavi e compensi non sono oggetto a ritenute ai sensi di tale art. 19. |
Art. 20 (Riduzione degli acconti IRPEF, IRES e IRAP) |
Oggetto della riduzione Non si applicano le disposizioni concernenti l’applicazione degli interessi e delle sanzioni nel caso di omesso o insufficiente versato degli acconti IRPEF, IRES e IRAP. L’importo versato è pari ad almeno l’80% delle somme effettivamente dovute. Destinatari Tutti soggetti passivi IRPEF, IRES e IRAP. Periodo di riferimento Tale riduzione è applicata agli acconti dovuti per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019. |
Art. 21 (Rimessione in termini per i versamenti) |
Oggetto della rimessione in termini Oggetto di tale norma sono i versamenti di cui all’art. 60 del D.L. n. 18/2020. Precisamente sono i versamenti che dovevano essere effettuati il 16 marzo 2020 e poi spostati al 20 marzo 2020. In buona sostanza i pagamenti che sono stati spostati al 20 marzo 2020 possono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni o interessi, al 16 aprile 2020. Destinatario Tutti i contribuenti che dovevano effettuare i versamenti nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni in data 16 marzo 2020. Periodo di riferimento Sono tutti i versamenti che dovevano essere effettuati alle Pubbliche Amministrazioni in scadenza al 16 marzo 2020. |