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Decreto “Liquidità”: altre agevolazioni fiscali

Sospensione delle ritenute, riduzione acconti e versamenti al 16 aprile 2020

Il Decreto “liquidità” oltre alle agevolazioni fiscali dell’art. 18 (si veda New del 9 aprile 2020) prevede altre novità. L’art. 19 è relativo alla ritenute d’acconto, l’art. 20 concerne la riduzione degli acconti IRPEF, IRES e IRAP, nonché l’art. 21 ha come oggetto la rimessione in termine per i versamenti in scadenza. Vedi anche il Decreto di Agosto che ha introdotto importanti novità.

Art. 19

(Non effettuazione delle ritenute d’acconto)

Oggetto della sospensione

Oggetto della norma sono i redditi:

– dei lavoratori autonomi;

– provvigioni per rapporti di commissione;

– di agenzia;

– di mediazione;

– dei rappresentanti di commercio;

– dei procacciatori d’affari.

Destinatario

Tutti i soggetti:

– residenti, sede legale (domicili fiscali) o sede operativa in Italia;

– con ricavi o compensi, nell’anno d’imposta precedente a quello in corso al 17 marzo 2020, NON superiori ad €400.000;

– senza dipendenti o assimilati nel mese precedente.

Periodo di riferimento

Il periodo di riferimento concerne i ricavi e i compensi percepito dal 17 marzo al 31 maggio 2020.

Fine sospensione e ripresa fiscale

Le ritenute non operate (nel periodo dal 17 marzo al 31 maggio 2020) sono versate dal percipiente, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in:

– unica soluzione entro il 31 luglio 2020;

– mediante rateazione con 5 rate massime mensili e di pari importo, a decorrere dal mese di luglio 2020.

Autodichiarazione

Per poter usufruire di tale sospensione ex lege è necessario che i relativi contribuenti rilascino una autodichiarazione (ai seni degli artt. 46 e 47del DPR n. 445/2000) dalla quale risulti che i ricavi e compensi non sono oggetto a ritenute ai sensi di tale art. 19.

Art. 20

(Riduzione degli acconti IRPEF, IRES e IRAP)

Oggetto della riduzione

Non si applicano le disposizioni concernenti l’applicazione degli interessi e delle sanzioni nel caso di omesso o insufficiente versato degli acconti IRPEF, IRES e IRAP.

L’importo versato è pari ad almeno l’80% delle somme effettivamente dovute.

Destinatari

Tutti soggetti passivi IRPEF, IRES e IRAP.

Periodo di riferimento

Tale riduzione è applicata agli acconti dovuti per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019.

Art. 21

(Rimessione in termini per i versamenti)

Oggetto della rimessione in termini

Oggetto di tale norma sono i versamenti di cui all’art. 60 del D.L. n. 18/2020. Precisamente sono i versamenti che dovevano essere effettuati il 16 marzo 2020 e poi spostati al 20 marzo 2020.

In buona sostanza i pagamenti che sono stati spostati al 20 marzo 2020 possono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni o interessi, al 16 aprile 2020.

Destinatario

Tutti i contribuenti che dovevano effettuare i versamenti nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni in data 16 marzo 2020.

Periodo di riferimento

Sono tutti i versamenti che dovevano essere effettuati alle Pubbliche Amministrazioni in scadenza al 16 marzo 2020.

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