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Decreto “Liquidità”, convertito in Legge

Scarica qui il Decreto convertito

Si riporta il Decreto Legge Liquidità convertito dalla Legge n. 40/2020. Le novità inserite sono indicate “in corsivo“. Vedi anche il Decreto di Agosto che ha introdotto importanti novità.

Si indicano anche altri link utili:

Per info sui finanziamenti del Decreto “Liquidità”, CLICCA QUI.

Per info sul Decreto Cura Italia CLICCA QUI.

Per infi sul Decreto Rilancio CLICCA QUI.

Diversi sono gli articoli interessanti (si allega circolare ABI rivolta alle banche per lo stanziamento dei Finanziamenti)*

Art. 1

Misure temporanee per il sostegno alla liquidità delle imprese (per maggiori info CLICCA QUI)

Con tale articolo si definiscono le modalità di concessione della liquidità alle imprese, alle seguenti condizioni:

a) la garanzia è rilasciata entro il 31 dicembre 2020, per finanziamenti di durata NON superiore a 6 anni, con la possibilità per le imprese di avvalersi di un preammortamento;

b) al 31 dicembre 2019 l’impresa beneficiaria non rientrante nella categoria delle imprese in difficoltà ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 e alla data del 29 febbraio 2020 non risultava presente tra le esposizioni deteriorate presso il sistema bancario;

c) l’importo del prestito assistito da garanzia NON è superiore al maggiore tra i seguenti elementi:

    1. 25% del fatturato annuo dell’impresa dell’anno 2019;

    2. il doppio dei costi del personale dell’impresa dell’anno 2019;

d) la garanzia copre il:

    1. il 90% dell’importo finanziamento per imprese con meno di 5000 dipendenti in Italia e con fatturato fino a 1.5 miliardi di euro;

    2. 80% dell’importo del finanziamento per imprese con fatturato tra 1,5 miliardi di euro e 5 miliardi di euro o con più di 5000 dipendenti in Italia;

    3. 70% per le imprese con valore del fatturato superiore a 5 miliardi di euro;

e) percentuali prestabilite e basse di commissioni collegate al finanziamento;

f) modalità della garanzia;

g) la garanzia copre nuovi finanziamenti concessi all’impresa successivamente all’entrata in vigore del presente decreto, per capitale, interessi ed oneri accessori fino all’importo massimo garantito;

h) le commissioni devono essere limitate al recupero dei costi ed il costo del finanziamento;

i) l’impressa che beneficia della garanzia assume l’impiego che essa non approverà la distribuzione di dividendi o il rilascio di azioni nel corso del 2020;

l) l’impresa che beneficia della garanzia assume l’impegno a gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali;

m) il soggetto finanziatore deve dimostrare che, all’esito del rilascio del finanziamento garantito, sono aumentate le esportazioni;

n) il finanziamento coperto dalla garanzia deve essere destinato a sostenere costi del personale, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti italiani.

Art. 3

SACE Spa

La Società SACE S.p.a. è una società controllata da Cassa Depositi e Prestiti S.p.a. (CDP S.p.a.).

La SACE S.p.a. svolgerà la propria funzione di garanzia dei prestiti:

– preventivamente concordando con il Ministero dell’economia e delle finanze;

– preventivamente consultando il Ministero dell’economia e delle finanze.

Art. 4

Sottoscrizione contratti e comunicazioni in modo semplificato

L’articolo regola la possibilità di sottoscrivere i contratti bancari e finanziari tramite modalità telematiche, nel periodo tra la data di entrata in vigore del presente decreto legge (9 aprile 2020) ed il termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020.

Tale sottoscrizione “a distanza” dei contratti può essere effettuata anche tramite semplice email, con:

– allegata copia della carta d’identità in corso di validità;

– l’email deve far riferimento ad un contratto identificabile in modo certo.

La banca o la finanziaria assolverà l’obbligo di consegnare una copia del contratto sottoscritto dal cliente mediante la messa a disposizione dello stesso di tale copia su un supporto durevole. Alla prima occasione utile, dopo il periodo di sospensione, l’intermediario consegnerà tale copia al cliente.

Le sopra indicate modalità “a distanza” valgono anche per il diritto al recesso.

Art. 5

Differimento dell’entrata in vigore del codice delle crisi d’impresa

Il Codice della crisi entrerà in vigore il 1 settembre 2021.

Art. 6

Disposizione temporanea in materia di riduzione del capitale

A decorrere dalla data di entrata in vigore di tale Decreto Legge (9 aprile 2020) e fino alla data del 31 dicembre 2020 per le fattispecie verificatesi nel corso degli esercizi chiusi entro la predetta data non si applicano gli:

  • art. 2446 (“Riduzione del capitale per perdite”), commi secondo e terzo, c.c.,

  • art. 2447 (“riduzione del capitale sociale al disotto del limite di legge”) c.c.,

  • art. 2482 bis (“Riduzione del capitale per perdite”), commi quarto, quinti e sesto, c.c.,

  • art. 2484 (“Cause di scioglimento”) primo comma, numero 4, c.c.,

  • art. 2454 duodecies (“scioglimento”) c.c.

Art. 8

Disposizioni temporanee in materia di finanziamenti alle società

Art. 9

Disposizioni in materia di concordato preventivo e di accordi di ristrutturazione

Art. 10

Disposizioni temporanee in materia di ricorsi e richieste per la dichiarazione di fallimento

Art. 11

Sospensione dei termini di scadenza dei titoli di credito

Art. 12

Fondo solidarietà mutui “prima casa”, cd. “Fondo Gasparrini”

Art. 13

Fondo centrale di garanzia a PMI (per maggiori info CLICCA QUI)

Tra le varie misure, si prevede che sino al 31 dicembre 2020:

1. la garanzia può essere concessa a titolo gratuito;

2. l’importo massimo garantito per singola impresa è elevato a 5 milioni di euro;

3. sono ammesse alla garanzia le imprese con numero di dipendenti non superiori a 499;

4. la percentuale di copertura della garanzia diretta è incrementata al 90% dell’ammontare di ciascuna operazione finanziaria, previa autorizzazione della Commissione Ue;

5. la percentuale di copertura della riassicurazione è incrementata al 100% dell’importo garantito del Confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura del 90%, previa autorizzazione della Commissione UE;

6. la riassunzione può essere innalzata al 100% dell’importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non prevedano il pagamento di un premio che tiene conto della remunerazione per il rischio di credito assunto;

7. sono ammissibili alla garanzia del Fondo, per la garanzia diretta nella misura dell’80% e per la riassicurazione nella misura del 90% dell’importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell’80%, i finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario, purché il nuovo finanziamento preveda l’erogazione al medesimo beneficiario di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 10% dell’importo del debito accordato in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione.

Le ipotesi di garanzia concedibili previste dal decreto sono

garanzia al 100% per i prestiti fino 25.000 euro, senza alcuna valutazione del mercato, alle PMI, agli imprenditori individuali e agli esercenti arti e professioni la cui attività sia stata danneggiata dall’emergenza COVID-19, attestata da dichiarazione autocertificata e in presenza di determinati requisiti;

– garanzia al 100% per i prestiti fino a 800.00 euro, alle PMI con applicazione della valutazione del merito di credito, in presenza di determinati requisisti;

– garanzia al 90% per i prestiti fino a 5 milioni di euro, con possibilità di arrivare al 100% con la controgaranzia dei Confidi, in presenza di determinati requisiti.

Art. 18

Sospensione versamenti tributari e contributivi (CLICCA QUI per maggiori info)

Si interviene con norme urgenti per il rinvio di adempimenti fiscali e tributari da parte di lavoratori e imprese.

In particolare, si prevede la sospensione dei versamenti di Iva, ritenute e contributi per i mesi di aprile e maggio, in aggiunta a quelle già previste con il “Cura Italia”.
Nel dettaglio:

1. IVA, ritenute e contributi sospesi per soggetti con calo di fatturato di almeno il 33% per ricavi/compensi sotto i 50 milioni e di almeno il 50% sopra tale soglia;

2. sono sospesi in ogni caso i detti versamenti per i soggetti che hanno iniziato ad operare dal 1° aprile 2019;

3. per i residenti delle 5 province più colpite (Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi, Piacenza), sospensione versamento IVA se calo del fatturato di almeno il 33% a prescindere dalla soglia di fatturato dei 50 milioni;

4. ripresa dei versamenti a giugno, con la possibilità di rateizzazione in 5 rate.

La sospensione delle ritenute d’acconto sui redditi da lavoro autonomo prevista dal decreto “Cura Italia” viene estesa anche alle scadenze di aprile e maggio.

È esteso al 16 aprile il termine per i versamenti in scadenza il 20 marzo scorso e la scadenza per l’invio della Certificazione Unica è stata prorogata dal 31 marzo al 30 aprile.

Inoltre, il credito d’imposta al 50% per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro viene allargato anche all’acquisto dei dispositivi di protezione individuale, mascherine e occhiali. 

Viene consentito all’Inps di rilasciare un Pin semplificato, tramite identificazione telematica del richiedente e posticipando al termine dell’emergenza la verifica con riconoscimento diretto.

Si introducono norme sui “farmaci compassionevoli” (i farmaci non ancora autorizzati), che prevedono l’esclusione all’applicazione di imposte in caso di cessione gratuita.

Art. 19

Proroga sospensione ritenute d’acconto

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Art. 20

Riduzione degli acconti IRPEF, IRES e IRAP

(per maggiori info CLICCA QUI)

Art. 21 e Art. 22

Art. 21 Rimessione in termini per i versamenti (per maggiori info CLICCA QUI)

Art. 22 Proroga di termini relativi alle certificazioni Uniche 2020 (per maggiori info CLICCA QUI)

Art. 24

Termini agevolazione 1° casa.

Ai fini del riconoscimento delle agevolazioni “prima casa”, sono sospesi dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 i termini:

1. di cui alla nota II-bis all’art. 1 della tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. Del 26 aprile 1986 n. 131, precisamente:

– il periodo di 18 mesi dall’acquisto della prima casa, entro cui trasferire la residenza nel comune in cui è ubicata l’abitazione;

– il termine di un anno entro il quale il contribuente che ha ceduto l’immobile acquistato con i benefici “prima casa” deve procedere all’acquisto di altro immobile da destinare a propria abitazione principale;

– il termine di un anno entro il quale il contribuente che ha acquistato un immobile da adibire ad abitazione principale deve procedere alla vendita dell’abitazione.

2. di cui all’art. 7 della Legge 23 dicembre 1998, n. 488 (Legge Finanziaria del 1999) per il riacquisto della “prima casa”.

Art. 25

Assistenza fiscale a distanza

Art. 29

Disposizione in materia di processo tributario e notifica degli atti sanzionatori relativi al contributo unificato e attività del contenzioso degli enti impositori (CLICCA QUI per maggiori info)

Art. 36

Proroga termini sospensione in materia di giustizia civile, penale contabile tributaria e militare (per maggiori info CLICCA QUI)

Prorogato dal 15 aprile all’11 maggio 2020 il termine concernente il rinvio d’ufficio delle udienze dei procedimenti civili, penali e tributari pendenti presso tutti gli uffici giudiziari, nonché la sospensione del decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti, espressamente in particolare: indagini preliminari, adozione di procedimenti giudiziari e deposito della loro motivazione, proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, impugnazioni e, in genere, tutti i termini processuali.

 

*NON ANCORA AGGIORNATO CON LA LEGGE DI CONVERSIONE N. 40/2020

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