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Notifiche cartelle. La compiuta giacenza è bloccata fino al 30 aprile 2020

Nuove modalità per atti notarili e deposito in Cassazione on line

Con il Maxi emendamento del Governo, nel corso della conversione in legge del Decreto Legge n. 18/2020, sono state formulate importanti modifiche a tale le “Cura Italia”. La più importante concerne la notifica delle cartelle e di altri atti del fisco spediti con raccomandata.

Precisamente, nel caso in cui il postino lasci l’avviso di tentata notifica (il famoso “scontrino”), i famosi 10 giorni ex lege per ritirare la raccomandata presso un preciso ufficio postale, decorrono dal 30 aprile 2020.

In particolare:

 

Nuovo comma 11-bis all’art. 83 del D.L. n. 18/2020 Per i procedimenti civili innanzi alla Corte di Cassazione, sino al 30 giugno 2020, il deposito degli atti e dei documenti da parte degli avvocati può avvenire in modalità telematica (CLICCA QUI per vedere l’emendamento).
Nuovo art. 103-ter del D.L. n. 18/2020 I Notai per i contratti di mutuo, di leasing, gli atti di surrogazione e le relative quietanze, di cancellazione, frazionamento e restrizione di ipoteche e in genere gli atti in cui è costituito quale parte contrattuale un istituto di credito o un intermediario di cui all’art. 106 del TUB o comunque altro soggetto titolare di crediti derivanti da contratti di leasing o finanziamento bancari, sono stipulati mediante scambio a distanza di proposta e accettazione (CLICCA QUI per vedere l’emendamento).
Nuovo art. 108 del D.L. n. 18/2020 (CLICCA QUI per info) L’art. 108 del Decreto Legge n. 18/2020 aveva già previsto una speciale procedura per i postini, in questo periodo di emergenza sanitaria (CLICCA QUI per info).

L’originario art. 108 prevede che per gli invii raccomandati, assicurati, i pacchi, nonché per le notifiche a mezzo posta di cartelle di pagamento o di avvisi di accertamento, gli operatori postali, procederanno con due modalità:

 

PRESENZA DEL DESTINATARIO

Il Postino:

1. alla consegna deve preventivamente accertare la presenza del destinatario o di persona abilitata al ritiro;

2.  NON raccoglierà la firma;

3. immetterà la raccomandata nella cassetta delle lettere dell’abitazione o dell’ufficio.

 

NON PRESENZA DEL DESTINATARIO

Il Postino:

1.  alla consegna NON riesce ad accertare la presenza del destinatario o di persona autorizzata al ritiro;

2. NON immetterà la raccomandata nella cassetta delle lettere dell’abitazione o dell’ufficio;

3. lascerà un avviso di tentata notifica nella cassetta delle lettere (il famoso “scontrino”), dove vi è indicato che la raccomandata è presso un determinato ufficio postale e si può ritirare solo nel termine di 10 giorni (è la cosiddetta compiuta giacenza). Passato tale breve termine la raccomandata tornerà al mittente (per esempi al Riscossore) è il contribuente non avrà alcuna possibilità per ritrovare tale spedizione

***

E’ chiaro che nel caso in cui il postino non possa accertare la presenza del destinatario (o di persona autorizzata al ritiro) e debba lasciare l’avviso in cassetta, costringerebbe il contribuente a recarsi all’ufficio postale, in violazione delle norme anti-circolazione per pandemia.

Per rimediare a tale anomalia tale emendamento prevede che il periodo di compiuta giacenza (i famosi 10 giorni) sarà sospesa fino al 30 aprile 2020 (saranno sospesi anche i termini di prescrizione e di decadenza).

Facciamo un esempio.

Il Riscossore spedisce con posta una cartella di pagamento. Il postino, in data 14 aprile 2020 non può accertare che il destinatario (o persone autorizzate al ritiro) è presenti e, pertanto, lascia in cassetta l’avviso di tentata notifica.

Senza tale emendamento il contribuente avrà tempo fino al 24 aprile 2020 per ritirare la raccomandata (contente la cartella). Da tale data parte il termine di 60 giorni per impugnarla o per pagarla.

Con l’emendamento il contribuente avrà tempo fino al 11 maggio 2020 (il 10 è una domenica) per ritirare la raccomandata (contente la cartella). Da tale data parte il termine di 60 giorni per impugnarla o per pagarla.

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