CoronaVirus

Nuovo rinvio delle udienze e nuovi termini processuali

La sospensione dei termini vale anche per la Rottamazione Liti?

Il Decreto “Liquidità” n. 23 dell’8 aprile 2020 ha anche prorogato i termini del rinvio d’ufficio di tutte le udienze e i termini processuali. L’art. 36 di tale decreto allunga al 11 maggio 2020 il termine di tale rinvio delle udienze e dei termini processuali. Tale rinvio è relativo ai processi, civili, penali, tributari e della Corte dei Conti (salvo le eccezioni già previste dall’art. 83 del D.L. n. 18/2020).

Una disciplina particolare è invece prevista per il procedimento amministrativo: la sospensione è solo fino al 3 maggio2020 e limitatamente per la notifica dei ricorsi.

Tuttavia l’Agenzia delle Entrate ha emesso la Circolare n. 10 del 16 aprile 2020 al fine di chiarire tali nuove disposizioni legislative con il processo tributario.

*****

Analizziamo i passaggi più importanti di tale circolare

Subito si precisa che la sospensione dal 9 marzo 2020 all’11 maggio 2020 ha un meccanismo analogo a quello della sospensione feriale dei termini processuali (una parentesi temporale che va sommata al normale termine). 

Periodo di sospensione dei termini processuali

La Circolare interpreta l’art. 29, comma 3, D.L. n. 23/2020 e l’art. 83, comma 2, D.L. n. 18/2020 (erroneamente indicato art. 73, comma 1, nell’art. 29, comma 3, D.L. n. 23/2020).

Tale periodo di sospensione va dal 9 marzo 2020 all’11 maggio 2020 e vale per tutte le parti del processo tributario, senza alcuna distinzione.

Gli atti del processo tributario sospesi

Sono quindi sospesi dal 9 marzo 2020 all’11 maggio 2020 i seguenti atti:

1. proposizione del ricorso introduttivo;

2. proposizione dell’atto d’appello;

3. proposizione del ricorso per Cassazione e del controricorso in Cassazione;

4. proposizione dell’atto di riassunzione innanzi alla CTP e CTR;

5. costituzione in giudizio del ricorrente e dell’appellante;

6. costituzione in giudizio del resistente e dell’appellato;

7. formulazione dei motivi aggiunti;

8. proposizione del reclamo contro i provvedimenti presidenziali;

9. proposizione giudizio di ottemperanza;

10. la pubblicazione delle sentenze.

Quindi, per esempio:

– se il termine di impugnazione di un avviso di accertamento inizia a decorre dal 13 febbraio 2020, i 60 giorni, senza sospensione per il COVID-19, andrebbe a scadere il 13 aprile 2020;

invece, se il termine di impugnazione di un avviso di accertamento inizia a decorre dal 13 febbraio 2020, i 60 giorni, CON la sospensione per il COVID-19, andrebbe a scadere il 18 giugno 2020 (si sommano i giorni che vanno dal 9 marzo 2020 all’11 maggio 2020).

Gli atti del processo tributario NON sospesi

La sospensione NON opera invece, per:

a. i giudizi cautelari;

b. il termine dei 9 mesi previsti per la Rottamazione Liti ex art. 6, comma 11, D.L. n. 119/2018;

c. la notifica del diniego alla Definizione agevolata della Rottamazione Liti ex art. 6 D.L. n. 119/2020 (rimane quindi per l’Agenzia delle Entrate il termine del 31 luglio 2020);

d. per il pagamento della QUINTA rata del piano di pagamento della Definizione agevolata della Rottamazione Liti ex art. 6 D.L. n. 119/2020

Sospensione e Rottamazione Liti ex art.6 D.L. n. 119/2018

L’art. 6, comma 11, del D.L. n. 119/2018, relativamente alle liti definibili, prevede la sospensione automatica, per un periodo di 9 mesi, i termini di impugnazione, anche incidentali, delle pronunce dei giudici tributari.

Orbene, per tale Circolare tale termine di 9 mesi non è sospeso se va a cadere nel periodo di sospensione dal 9 marzo 2020 all’11 maggio 2020.

Quindi:

– se, per l’effetto della sospensione dei 9 mesi (dell’art. 6, comma 11, D.L. n. 119/2018) il termine d’impugnazione della sentenza scadrà in data SUCESSIVA all’11 maggio 2020, NON si deve tener conto del periodo di sospensione per l’epidemia del COVID-19 (9 marzo 2020 all’11 maggio 2020),

– se, invece, sempre per l’effetto della sospensione dei 9 mesi (dell’art. 6, comma 11, D.L. n. 119/2018) il termine per l’impugnazione della sentenza scadrà ALL’INTERNO tra il 9 marzo 2020 all’11 maggio 2020, allora si DEVE tener conto del periodo di sospensione per l’epidemia del COVID-19 (9 marzo 2020 all’11 maggio 2020).

Sospensione e Mediazione, Reclamo-Ricorso ex art. 17 bis D.Lgs. n. 546/1992

Sempre la circolare precisa che anche il termine dei 90 giorni per l’espletamento della procedura di mediazione (ex art. 17bis D.Lgs. n. 546/1992) è sospeso per il periodo di dal 9 marzo 2020 all’11 maggio 2020.

Facciamo anche qui un esempio:

– il termine per la conclusione di un procedimento di mediazione inizia il 21 gennaio 2020, ma rimane sospeso dal 9 marzo all’11 maggio 2020, e quindi va a scadere il 23 giugno 2020 (anziché il 20 aprile 2020).

**

Allo scadere di tale termine per espletare la procedura di mediazione (i 90 giorni) comincia a decorre il termine di 30 giorni per l’iscrizione a ruolo della causa (in caso di esito negativo della mediazione).

Come per la costituzione a ruolo del ricorrente e dell’appellante, anche per tale costituzione (che cade nel termine dal 9 marzo 2020 al 11 maggio 2020), si sospendono i 30 giorni (la sospensione vale anche per i 20 giorni per il versamento del totale o della prima rata in caso di esito positivo della mediazione).

Termini che iniziano durante il periodo di sospensione

La Circolare precisa che se il termine processuale comincia a decorrere nel periodo tra l’9 marzo 2020 ed l’11 maggio 2020, lo stesso comici a decorrere al 12 maggio 2020.

Termine con computo a ritroso

La Circolare precisa che l’art. 82, comma 2, D.L. n. 18/2020 (richiamato dal D.L. n. 23/2020), se il termine, cosiddetto a ritroso, va a scadere tra il 9 marzo 2020 ed l’11 maggio 2020, allora la successiva udienza dovrà essere spostata per rispettare tali termini a ritroso previsti dal codice.

Nel processo tributario ci sono tre tipi di termini a ritroso previsti dall’art. 32 D.Lg. n. 546/1992:

– 5 giorni prima dell’udienza in camera di consiglio, per brevi repliche (non sospese);

– 10 giorni prima della pubblica udienza, per memorie illustrative;

– 20 giorni prima della pubblica udienza, per deposito documenti.

Articoli Correlati

Back to top button