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D.P.C.M. e Ordinanza Lombardia. Gli avvocati non possono circolare

Scarica qui il DPCM del 10 aprile 2020 e le Ordinanze dei Prefetti

Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha emanato un nuovo Decreto per prorogare le restrizioni già in vigore fino al 03 maggio 2020, ma prevede anche quali sono le attività che potranno ripartire per la “fase due” (vedi allegato 1 e allegato 2 del D.P.C.M.). Invece l’allegato 3 prevede le attività che possono già ripartire. Si allega il D.P.C.M.

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ORDINANZE DEI PREFETTI CHE LIMITANO LA CIRCOLAZIONE AGLI AVVOCATI

Tra le attività autorizzate ci sono anche le “Attività legali e contabili“. Quindi per tutto il territorio nazionale l’attività degli studi legali non è sospesa, salvo maggiori restrizioni previste dalle Regioni, come ad esempio l’ordinanza n. 514 del 21 marzo 2020 della Regione Lombardia.

Pertanto il Prefetto di Sondrio (sollecitato dall’Ordine degli Avvocati di Sondrio) ha precisato che le attività degli Avvocati sono autorizzate per tutto il territorio nazionale, tranne per la Regione della Lombardia. Per il Prefetto di Sondrio gli Avvocati possono circolare nella Regione Lombardia solo per strette necessità lavorative, come recarsi in studio per reperire documentazione necessaria o necessari fascicoli (gli Avvocati, con i Tribunali chiusi, possono operare anche telematicamente). Tale decisione del Prefetto di Sondrio è stata poi confermata anche dal Prefetto di Milano.

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Ecco il D.P.C.M. del 10 APRILE 2020

Analizziamo gli articoli

Art. 1

1. Sono consentiti i soli spostamenti motivati da:

– comprovate esigenze lavorative;

– situazioni di necessità;

– motivi di salute.

In ogni caso è fatto divieto alle persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi pubblici o privati, in un comune diverso, salvo che:

– per comprovate esigenze lavorative di assoluta urgenza;

– per motivi di salute

Resta in ogni caso vietato lo spostamento verso ogni abitazione diversa da quella principale.

2. I soggetti sottoposti a misure di quarantena hanno divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora.

3. E’ vietata ogni forma di assembramento.

Art. 2

1. Sull’intero territorio nazionale sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione dell’allegato 3 di tale DPCM del 10 aprile 2020.

2. Le attività sospese possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavora agile

Art. 3

In particolare si evidenzia che è fatta espressamente raccomandazione a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche di evitare di uscire dalla propria abitazione

Art. 4

E’ relativo agli ingressi in Italia

Art. 5

E’ relativo al transito e soggiorno di breve durata in Italia

Art. 6

Concerne le disposizioni in materia di navi da crociera e navi di bandiera estera

Art. 7

Ha come oggetto l’esecuzione e il monitoraggio delle misure

Art. 8

1. Stabilisce che tale DPCM avrà efficacia dal 14 aprile 2020 fino al 3 maggio 2020. Si consideri che il precedente DPCM già stabiliva le restrizioni di circolazione fino al 12 aprile 2020. Quindi le restrizioni continueranno fino al 3 maggio 2020.

2. Dall’entrata in vigore del presente DPCM del 10 aprile 2020 sono cessati gli effetti dei seguenti provvedimenti:

– DPCM del 8 marzo 2020;

– DPCM del 9 marzo 2020;

– DPCM del 11 marzo 2020;

– DPCM del 22 marzo 2020;

– DPCM del 1 aprile 2020.

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