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Quando è possibile accedere al credito?

Come chiedere il finanziamento per le società con credito deteriorato

L’art. 13 del Decreto Legge n. 23/2020 (il cosiddetto Decreto “Liquidità”) ha previsto l’accesso al Fondo di garanzia delle PMI. Già con la News del 15 aprile 2020 abbiamo indicato e schematizzato le condizioni per acceder ai finanziamenti del Fondo centrale di Garanzia per le PMI. Ora schematizziamo le richieste considerando la posizione creditizia deteriorata della PMI che lo richiede (si veda anche la News del 10 aprile 2020 sulla valutazione del credito deteriorato)

Beneficiari

Legge Fallimentare

Credito in sofferenza

Crediti ristrutturati (UTP)

Crediti scaduti da oltre 90 giorni

Imprese con sede in Italia. Con crisi da Covid-19. Diverse dalle Banche

Non si applica

Se ci sono crediti in sofferenza NON è consentito l’accesso al finanziamento

Se ci sono crediti UTP (“unlike to pay”) è possibile accedere ai finanziamenti, se la segnalazione UTP è avvenuta dopo il 31/01/2020

Se ci sono segnalazioni di crediti scaduti da oltre 90 giorni (sconfinamenti, crediti deteriorati), tale segnalazione deve essere avvenuta dopo il 31/01/2020

Imprese Italiane, ammesse alla procedura di concordato in continuità, ex art. 186-bis della Legge Fallimentare

La presenza di un concordato preventivo non è un limite alla concessione del finanziamento, ma vi deve essere la dichiarazione di apertura del Concordato con Decreto del Tribunale, ex art. 163 della Legge Fallimentare

Se ci sono crediti in sofferenza NON è consentito l’accesso al finanziamento

Se ci sono sono crediti UTP (“unlike to pay”) è possibile accedere ai finanziamenti se:

1) l’esposizione non sia classificata come “deteriorata”;

2) se vi sono state precedenti concessioni dalle banche, esse NON devono avere pagamenti in arretrato;

3) la banca esegue una sua analisi finanziaria e tale analisi deve dare un esito di ragionevole integrale rimborso dell’esposizione a scadenza.

Se ci sono segnalazioni di crediti scaduti da oltre 90 giorni (sconfinamenti, crediti deteriorati), è possibile accedere ai finanziamenti se:

1) l’esposizione non sia classificata come “deteriorata”;

2) se vi sono state precedenti concessioni dalle banche, esse NON devono avere pagamenti in arretrato;

3) la banca esegue una sua analisi finanziaria e tale analisi deve dare un esito di ragionevole integrale rimborso dell’esposizione a scadenza.

Imprese che hanno stipulato accordi di ristrutturazione, ex art. 182 bis della Legge Fallimentare

E’ possibile accedere al finanziamento se la stipula di tale accordio di ristrutturazione ha le seguenti condizioni:

1)l’accordo sia stato sottoscritto con tanti creditori che rappresentano almeno il 60% dei loro crediti;

2) vi sia una relazione redatta da un professionista, sulla veridicità dei dati e sulla attuabilità dell’accordo

3) le sottoscrizioni siano state autenticate da un Notaio (o scambiate tramite PEC);

4)l’accordo sia stato pubblicato nel registro delle imprese

Se ci sono crediti in sofferenza NON è consentito l’accesso al finanziamento

Se ci sono sono crediti UTP (“unlike to pay”) è possibile accedere ai finanziamenti se:

1) l’esposizione non sia classificata come “deteriorata”;

2) se vi sono state precedenti concessioni dalle banche, esse NON devono avere pagamenti in arretrato;

3) la banca esegue una sua analisi finanziaria e tale analisi deve dare un esito di ragionevole integrale rimborso dell’esposizione a scadenza.

Se ci sono segnalazioni di crediti scaduti da oltre 90 giorni (sconfinamenti, crediti deteriorati), è possibile accedere ai finanziamenti se:

1) l’esposizione non sia classificata come “deteriorata”;

2) se vi sono state precedenti concessioni dalle banche, esse NON devono avere pagamenti in arretrato;

3) la banca esegue una sua analisi finanziaria e tale analisi deve dare un esito di ragionevole integrale rimborso dell’esposizione a scadenza.

Imprese che hanno presentato un piano attestato, ex art. 67, comma 3, let. d) della Legge Fallimentare

Si necessità di:

a) la fattibilità del piano deve essere attestata dal professionista abilitato ed indipendente, assieme alla veridicità dei dati aziendali ivi riportati;

b) il piano deve anche essere già stato pubblicato nel registro delle imprese.

Se ci sono crediti in sofferenza NON è consentito l’accesso al finanziamento

Se ci sono sono crediti UTP (“unlike to pay”) è possibile accedere ai finanziamenti se:

1) l’esposizione non sia classificata come “deteriorata”;

2) se vi sono state precedenti concessioni dalle banche, esse NON devono avere pagamenti in arretrato;

3) la banca esegue una sua analisi finanziaria e tale analisi deve dare un esito di ragionevole integrale rimborso dell’esposizione a scadenza.

Se ci sono segnalazioni di crediti scaduti da oltre 90 giorni (sconfinamenti, crediti deteriorati), è possibile accedere ai finanziamenti se:

1) l’esposizione non sia classificata come “deteriorata”;

2) se vi sono state precedenti concessioni dalle banche, esse NON devono avere pagamenti in arretrato;

3) la banca esegue una sua analisi finanziaria e tale analisi deve dare un esito di ragionevole integrale rimborso dell’esposizione a scadenza.

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