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Omesso versamento IVA, vale la somma in dichiarazione e non quanto risulta dalla contabilità

Non rileva il debito IVA risultante dalle scritture contabili

La Suprema Corte, con la sentenza penale n. 12378 del 17 aprile 2020, ha confermato importanti elementi per la formazione del reato previsto e punito dall’art. 10 ter del D.Lgs. n. 74/2000 (omesso versamento IVA). Per la Suprema Corte si integra il reato se non versato quanto indicato nella dichiarazione IVA (anche se errata) e non quanto (più correttamente) riportato nelle scritture contabili.

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La fattispecie oggetto della sentenza della Cassazione

La Corte d’Appello di Brescia confermava la condanna inflitta ad un imprenditore dal Tribunale penale di Brescia per omesso versamento dell’IVA.

Per la Corte elemento centrale di tale delitto era la somma indicata nella dichiarazione, ai fini IVA, anche se nella contabilità dell’impresa era indicata una somma molto più bassa. Per di più, la Corte evidenziava che la stessa dichiarazione contenente la somma relativa all’IVA era stata firmata dall’imprenditore.

Ricorreva in Cassazione il contribuente eccependo, principalmente, che la reale somma dovuta a titolo di IVA era quella risultante dalle scritture contabili e non quella erroneamente riportata nella dichiarazione

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La decisione delle Cassazione

La Suprema Corte ha rigettato il ricorso dell’imputato confermando definitivamente la condanna a sei mesi di reclusione inflitta dal Tribunale.

La Cassazione ha confermato un suo precedente principio (Cass. n. 1495/2017, Strada) con il quale affermava che “ai fini della integrazione del reato di omesso versamento dell’IVA di cui all’art. 10 ter del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, l’entità della somma da versare, costituente il debito IVA, è quella risultante dalla dichiarazione del contribuente e non quella effettiva, desumibile dalle annotazioni contabili” (Cass. n. 12378/2020).

Per il reato di omesso versamento dell’IVA il relativo debito tributario NON deve risultare dai registri delle fatture emesse o dalla contabilità dell’impresa o dal bilancio. Si ha tale reato se non è stato versato (nei tempi di legge) la somma a titolo IVA riportata nella dichiarazione annuale.

La presentazione della dichiarazione, infatti, costituisce un presupposto necessario ai fini della consumazione del reato (…), tant’è che l’autore del reato deve necessariamente rappresentarsi che l’oggetto della condotta omissiva è esattamente (ed esclusivamente) il debito dichiarato, non quello risultante aliunde (Sex. U. n. 37424 del 28/03/2013…)” (Cass. n. 13278/2020).

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