CoronaVirussovraindebitamento

Covid-19 e sovraindebitamento

Per l’emergenza Covid-19 si rinviano le rate del sovraindebitamento

Il Tribunale di Napoli, con il provvedimento del 3 aprile 2020, ha rinviato l’inizio del pagamento del piano anticrisi per svraindebitamento (ex Legge n. 3/2012) per l’emergenza da COVID-19. Per il Tribunale è più importante il peggioramento della situazione economica dell’operario, a lui non imputabile (inserito nella Cassa Integrazione Guadagni, CIG), che il diritto dei creditori di essere pagati (anche se in parte). Lo stesso Decreto Legge “Cura Italia” ammette tale possibilità.

*****

La fattispecie oggetto della sentenza

Un operario aveva contratto diversi finanziamenti per esigenze familiari. Dopo la separazione con la moglie, però, con perdita della casa familiare e l’obbligo di corrispondere anche gli alimenti alla consorte, si è trovato in grosse difficoltà ad onorare i molteplici debiti.

Il debito complessivo è di oltre 90.000 euro verso istituti di credito, finanziarie ed anche verso l’Agenzia delle Entrate-Riscossione.

Non riuscendo più a far fronte a tale enorme situazione debitoria, con il solo suo stipendio mensile, attivava la procedura per la crisi di sovraindebitamento della Legge n. 3/2012.

La relazione dell’Organismo di Composizione della Crisi (OCC) designato aveva escluso che una eventuale alienazione forzata (pignoramenti) avrebbero portato a guadagni minimamente sufficienti per i creditori, anche perché il debitore non era proprietario di immobili e gli unici mezzi erano dei motoveicoli rubati.

Pertanto, l’OCC predisponeva un piano di riparto dei debiti considerando solo il suo stipendio mensile (€1.500,00) e le spese relative alla vita di tutti i giorni (bollette, vestiario, spese sanitarie, alimentari eccetera), ammontanti cifra di €1.200,00.

Quindi il debito di €90.000 veniva tutto definito con pagamento parziale, tramite rate mensili di €291,17, per la durata di 8 anni.

In attesa della definitiva omologazione da parte del Tribunale avveniva la crisi relativa al COVID-19. Tale situazione di emergenza travolgeva anche l’operari che, dal 1 aprile 2020, veniva inserito nella CIG.

A norma del D.Lgs. n. 148/2015, l’indennità riconosciuta al debitore in Cassa Integrazione (CIG) dall’INPS è pari all’80% della retribuzione mensile. Quindi l’operario percepiva solo €1.200,00 con conseguente azzeramento di tutto il margine necessario per i pagamenti mensili del piano previsto dall’OCC (€291,17). Vi era qui il grave pericolo di far saltare tutto il piano di sovraindebitamento formulato, facendo ricadere nella disperazione il debitore.

L’operaio, anche tramite l’OCC, evidenziava tale nuova situazione creatasi a causa della crisi COVID-19 a Tribunale di Napoli chiedendo di spostare l’inizio del pagamento delle rate previste dal piano dopo la cessazione di tale crisi: 1 ottobre 2020.

Veniva chiesta l’applicazione dell’art. 13, comma 4-ter, della Legge n.3/2012 che prevede: “Quando l’esecuzione dell’accordo o del piano del consumatore diviene impossibile per ragioni non imputabili al debitore, quest’ultimo, con l’ausilio dell’organismo di composizione della crisi, può modificare la proposta e si applicano le disposizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 della presente sezione

*****

La decisione del Tribunale di Napoli

Il Tribunale innanzitutto ha precisato che non si può applicare l’art. 13, comma 4-bis, Legge n. 3/2012, perché il piano in oggetto non era ancora stato omologato. Tale articolo è applicabile solo ai piani omologati, perché è relativo alla fase esecutiva del piano che diventa impossibile per cause non imputabili al debitore.

Tuttavia, il Giudice precisa che deve valutare tale impossibilità di adempiere il piano da parte del debitore per cause a lui non imputabili. Il Giudice, quindi, applica l’art. 91 del Decreto “Cura Italia” n. 18/2020.

Tale articolo concerne i ritardi o inadempimenti contrattuali derivanti dall’attuazione delle misure di contenimento del COVID-19. E’ questo lo strumento giuridico usato dal giudice per poter valutare l’evento eccezionale (CIG per l’epidemia) non imputabile al debitore sul piano da omologare.

Quindi il Giudice ha omologato il piano predisposto dall’OCC con la scadenza spostata in avanti al 1 ottobre 2020. In un periodo in cui, molto probabilmente, la CIG finirà.

Tale sentenza è particolare perché è il primo provvedimento che ha applicato il Decreto “Cura Italia” in una situazione di impossibilità sopravvenuta di adempiere ai pagamenti, per causa non imputabile al debitore

Articoli Correlati

Back to top button