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Fase 2: Circolare Ministeriale che spiega le disposizioni del D.P.C.M.

Scarica la Circolare del Ministero dell'Interno ai Prefetti

Il Ministero degli Interni, nel tentativo di fare chiarezza su alcuni punti dubbi del D.P.C.M. Del 26 aprile 2020, ha emanato la Circolare del 2 maggio 2020. E’ importante analizzare tale circolare anche in riferimento alla possibilità di maggior libertà di circolazione nel territorio nazionale dal 4 maggio 2020.

(Si veda anche la NEW del 23/12/2020 relativa alla sentenze del GIP di Milano che statuisce la non integrazione di reato delle false dichiarazione riportate nelle autocertificazioni per la circolazione durante la PANDEMIA da COVID)

Analizziamo la circolare Ministeriale:

SPOSTAMENTI

Sono consentiti (con il divieto di assembramento e con l’obbligo di tenere la distanza interpersonale di 1 metro) gli spostamenti all’interno della regione per le seguenti comprovate motivazioni:

– esigenze lavorative (NON serve l’autocertificazione, ma può bastare: tesserino di lavoro, tesserino di appartenenza all’albo, altra adeguata documentazione)

– situazioni di necessità (SERVE ancora l’autocertificazione);

– motivi di salute (serve ancora l’autocertificazione);

– incontrare i congiunti.

Con il termine congiunti si intende: coniugi, rapporti di parentela, rapporti di affinità, rapporti relativi alle unioni civili e relazioni durature e significative nella comunione di vita e negli affetti.

Quindi sono vietati gli spostamenti fuori dalle regioni. Eccezione sono le comprovate esigenze lavorative e di assoluta urgenza (elemento ulteriore in riferimento agli spostamenti all’interno della regione) e per motivi di salute.

AREE PUBBLICHE E PRIVATE

Rimane il divieto di assembramenti di persone in luoghi pubblici e privati (il Sindaco ha il poter di chiudere specifiche aree se non è possibile far rispettare il divieto).

E’ ammesso l’accesso dei cittadini ai parchi, nelle ville ed ai giardini pubblici. Deve sempre essere rispettato il divieto di assembramento e la distanza interpersonale di 1 metro (anche per tali aree il Sindaco ha il potere di chiuderle se non sono rispettate tali disposizioni).

CERIMONIE FUNEBRI

Sono ammesse le cerimonie funebri ma alle seguenti condizioni:

– esclusiva partecipazione dei congiunti;

– limite massimo dei partecipanti a 14 persone.

E’ consigliato di svolgere tali cerimonie funebri all’aperto e con mascherine e mantenendo la distanza interpersonale di 1 metro.

ATTIVITA’ COMMERCIALI AL DETTAGLIO

Sono sospese tutte le attività commerciali al dettaglio ad eccezione delle:

– attività di vendita di generi alimentari (indicate nell’ALLEGATO 1 del D.C.P.M. Del 26 aprile 2020);

– attività di prima necessità (indicate nell’ALLEGATO 1 del D.C.P.M. Del 26 aprile 2020);

– edicole;

– tabaccai;

– farmacie e para-farmacie;

– commercio al dettaglio di fiori, piante, semi e fertilizzanti.

In ogni caso si deve mantenere la distanza interpersonale di 1 metro.

SERVIZI DI RISTORAZIONE

Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione come: bar, pub, ristoranti, gelaterie e pasticcerie.

Sono consentite le attività di:

– mense,

– catering continuativo,

se sono stipulati contrattualmente e garantiscono la distanza interpersonale di 1 metro.

ATTIVITA’ PRODUTTIVE INDUSTRUALI E COMMERCIALI

Il D.P.C.M. Del 26 aprile 2020 ha ampliato le attività consentite aggiungendo altri codici Ateco. Le attività consentite sono quelle indicate nell’ALLEGATO 3.

Si ricorda che il D.P.C.M., art. 1, let. cc., ha espressamente vietato l’apertura di attività come:

– parrucchieri;

– barbieri;

– estetiste.

Le attività consentite sono subordinate al rispetto dei protocolli di sicurezza negli ambienti di lavoro del 24 aprile 2020 (e di altri protocolli).

L’obbligo della preventiva comunicazione al Prefetto rimane solo per le attività non indicate nell’ALLEGATO 3 del D.P.C.M. del 26 aprile 2020.

MEZZI DI TRASPORTO

E’ consentito l’utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico (treni, bus, autobus, tram, metrò), ma devono essere mantenute continuamente le seguenti condizioni:

– la distanza interpersonale di 1 metro;

– l’uso di mascherine.

Tali disposizioni valgono per ogni luogo chiuso accessibile al pubblico (tipo Tribunali, Poste, eccetera).

Le sopra indicate condizioni non si applicano a:

– bambini al di sotto di 6 anni;

– soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso di mascherine, e i loro accompagnatori.

Per far rispettare tali disposizioni i Prefetti possono avvalersi delle Forze di polizia e delle Forze armate.

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