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Le sanzioni da Covid-19. Possono essere contestate e annullate

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Il Governo con l’art. 4 del D.L. n. 19 del 25 marzo 2020 ha regolamentato e inasprito ulteriormente le sanzioni relative alle misure di contenimento della pandemia da Covid-19. Tale emergenza ha comportato però la limitazione di diritto fondamentali e previsti dalla nostra Carta Costituzionale: libertà di circolazione (art. 16 Cost.), libertà di riunione (art. 17 Cost.), libertà di culto (art. 19 Cost.), libertà di iniziativa economica (art. 41 Cost.), limitazione del diritto di difesa (art. 24 Cost.).

E’ però importante individuare le modalità ed il procedimento di tali sanzioni amministrative, per potersi poi difendersi. Utile è muoversi in breve tempo. Contattateci

Analizziamo i passaggi:

PROCEDIMENTO APPLICABILE:

Il procedimento di applicazione di tali sanzioni è quello previsto dalla Legge n. 689 del 24 novembre 1981. Quindi vi:

  1. una fase accertativa (art. 14 L. n. 689/81);

  2.  una successiva fase ingiuntiva (art. 18 L. n. 689/81)

1. FASE ACCERTATIVA (art. 14 L. n. 689/81):

Le  Forze dell’ordine contestano immediatamente al cittadino trasgressore la violazione delle misure indicate negli art. 1 e art. 2 nel D.L. n. 19/2020.

SANZIONI APPLICABILI ALLA FASE ACCERTATIVA

L’art. 4, comma 1, D.L. n. 19/2020 prevede che in caso di contestazione delle violazioni delle misure indicate negli art. 1 e art. 2 nel D.L. n. 19/2020, si applichi la sanzione amministrativa da €400 a €3.000.

Tuttavia, l’art. 4, comma 2, D.L. n. 19/2020 prevede l’applicazione dell’art. 202, comma 1, 2 e 2.1 del D.Lgs. n. 202/285 (Codice della Strada), cioè:

  1. Pagamento di €400 entro 60 giorni dalla contestazione della violazione;

  2. Pagamento €280 (€400- 30%) se avviene entro 5 giorni dalla contestazione della violazione;

  3. Pagamento fino ad €3.000 se oltre i 60 giorni dalla contestazione della violazione;

  4. Se la contestazione della violazione concerne anche l’uso di un veicolo, la sanzione è aumentata fino a 1/3.

ATTENZIONE:

Pagata la sanzione indicata nel verbale di contestazione (anche con la riduzione del 30%) non sarà più possibile impugnare la sanzione amministrativa. Se si vuole contestare la violazione si deve attendere che l’autorità preposta (Prefetto o Regioni) emetta l’ordinanza d’ingiunzione (art. 18 L. n. 689/81).

2. FASE INGIUNTIVA (art. 18 L. n. 689/81)

Entro il termine di 30 giorni il cittadino che ha ricevuto la notifica del verbale che accerta le violazioni può far pervenire all’autorità preposta (Prefetto o Regione) scritti o memorie difensive, nonché relativi documenti, si può anche chieder di essere sentiti da tale autorità.

L’autorità competente, sentiti gli interessati che ne hanno fatto richiesta ed esaminati i documenti e le difese depositate, può:

  1. confermare l’accertamento eseguito dalle Forze dell’ordine, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento da eseguire entro 30 giorni dalla notifica di tale ordinanza di ingiunzione.

  2. Considerare fondate le difese e i documenti del cittadino e, con ordinanza motivata, archivia l’accertamento eseguito dalle Forze dell’ordine.

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