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Decreto Rilancio convertito in Legge

Scarica il Vademecum del Fisco e del Ministero del Lavoro

Il parlamento ha finalmente convertito in Legge il Decreto Rilancio:

Si riportano anche:

Vedi anche il Decreto di Agosto che ha introdotto importanti novità.

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Inoltre:

Per info sul Decreto Cura Italia CLICCA QUI.

Per info sul Decreto Liquidità CLICCA QUI.

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(Si veda anche la NEW del 23/12/2020 relativa alla sentenze del GIP di Milano che statuisce la non integrazione di reato delle false dichiarazione riportate nelle autocertificazioni per la circolazione durante la PANDEMIA da COVID)

Utili sono anche

VADEMECUM: fiscale

(raggruppa le novità fiscali)

VADEMECUM: aiuti alle imprese

(raggruppa gli aiuti alle imprese)

Pagamento fatture con il Bonus fiscale.(art. 121 e art. 122)

Una delle ultime novità introdotto dal Decreto Rilancio n. 34 del 19 maggio 2020, vi è anche la possibilità di monetizzare il Bonus Fiscale sugli interventi edilizi.

In buona sostanza sarò possibile cedere il credito d’imposta per gli interventi edilizi per pagare, in parte, le fatture dei lavori edilizi eseguiti (tale possibilità sembrerebbe prevista anche per il Bonus affitti, per il Bonus sanificazione e per il Bonus turismo). Per maggiori info CLICCA QUI.

Cancellazione IRAP. (art. 24)

Per le imprese con ricavi NON superiori a 250 milioni di euro, NON dovranno corrispondere il saldo Irap 2019 e neppure la prima rata dell’acconto Irap 2020.

Contributo a fondo perduto. (art. 25)

E’ istituito un contributo a fondo perduto per imprese e professionisti alle seguenti condizioni (per maggiori info CLICCA QUI):

1. l’attività non deve essere cessata al 31/03/2020;

2. i ricavi/compensi, del precedente anno d’imposta, devono essere inferiori a 5 milioni di euro;

3. fatturato del mese di aprile 2020 deve esse inferiore del 33% del fatturato del mese di aprile 2019;

4 il contributo è pari alla differenza tra i fatturato dei due mesi di aprile, moltiplicato per le seguenti percentuali

– vi sarà la percentuale del 25% per ricavi/compensi inferiori a €100.000

– vi sarà la percentuale del 20% per per ricavi/compensi tra €100.000 ed € 400.000;

– vi sarà la percentuale del 15% per ricavi/compensi tra €400.000 ed €5 milioni

Rafforzamento patrimonio imprese. (art. 27)

Per le imprese di capitali:

– con ricavi NON superiori a 5 milioni di euro,

– che hanno subito una riduzione dei ricavi a causa della pandemia,

è prevista:

1. una detrazione d’imposta per i soci (persone fisiche o persone giuridiche);

2. Fondo Patrimoniale PMI per strumenti finanziaria partecipativi emessi dalle società.

Bonus affitti. (art. 28 e art. 29)

Tale agevolazione spetta alle imprese e ai professionisti, con ricavi inferiori a 5 milioni di euro. Si tratta di un credito d’imposta pari al 60% del canone di locazione pagato

Si veda anche Circolare AE di giugno 2020

Rifinanziamento fondi. (art. 32)

Aumento fondo garantito da SACE per le PMI ex art. 13 D.L. n. 23/2020. Aumentato Fondo prima casa.

Acquisto Mascherine. (art. 124)

L’art. 124 del D.L. n. 34/2020 prevede lo sgravio IVA sull’acquisto delle mascherine (nonché su altri beni impiegati per l’emergenza sanitaria: disinfestanti, abbigliamento protettivo, eccetera). L’Iva quindi passa dal 22% al 5%

Reddito d’emergenza. (art. 82)

E’ riconosciuto un reddito straordinario ai nuclei familiari in condizione di necessità economica, che presentano un valore Isee inferiore ad 15.000. Tale aiuto vari da €400 ad €800 ed è versato in due quote.

Bonus Baby-sitting e congedo parentale. (art. 72)

E’ confermato ed ampliato nei fondi lo strumento del Bonus Baby-sitting (Per maggiori info CLICCA QUI).

Viene inoltre aumentato il congedo parentale fino ad un massimo di 30 giorni (il congedo è in alternativa al Bonus Baby-Sitting).

Aiuti per i prestiti alle imprese. (art. 111)

Le Regioni e le provincie autonome possono elargire aiuti alle imprese attraverso finanziamenti bancari. I finanziamenti avranno un tasso d’interesse agevolato e non possono superare i 6 anni.

Allargamento Cassa in deroga (art. 66)

Il Fondo viene allargato anche ai volontari ed ai collaboratori domestici e familiari.

Si veda anche le spiegazioni illustrate del Ministero del Lavoro: CLICCA QUI

Integrazione salariale e assegno. (art. 68)

Tale articolo modifica l’articolo 19 del D.L. n. 18/2020 relativo all’integrazione salariale. Precisamente, oltre al precedente periodo di 9 settimane per l’integrazione salariale (art. 19 D.L. n. 18/2020), per il periodo dal 23 febbraio al 31 agosto 2020, i datori di lavoro possono richiedere ulteriore 5 settimane (a condizione che abbiano interamente fruito delle precedenti 9 settimane). 

Si veda anche le spiegazioni illustrate del Ministero del Lavoro: CLICCA QUI

Modifiche per la Cassa integrazione. (art. 70)

Tale articolo modifica l’art. 22 del D.L. n. 18/2020 ed, in particolare, abroga il comma 6 che prevedeva che solo l’INPS poteva erogare il trattamento della Cassa Integrazione. Pertanto, anche i Fondi di solidarietà Bilaterali, a livello regionale, potranno erogare i contributi della Cassa Integrazione. E’ questa “esclusività all’INPS” che ha creato e sta creando grossi problemi e ritardi nei pagamenti per i lavoratori (specialmente del settore artigianale).

Si veda anche le spiegazioni illustrate del Ministero del Lavoro: CLICCA QUI

Semplificazione Cassa Integrazione in deroga. (art. 71)

Le nuove domande per la Cassa Integrazione in Deroga potranno essere presentate direttamente dal datore di lavoro all’INPS, ma solo dal 18 giugno 2020. Il datore di Lavoro ha 15 giorni per trasmettere la domanda. L’INPS ha poi altri 15 giorni per pagare. La nuova procedura è relativa all’art. 22-quater introdotto dal Decreto Rilancio nel D.L. n. 18/2020. Bisogna però attendere la Circolare dell’INPS per poter conoscere le precise modalità di presentazione della domanda.

Si veda anche le spiegazioni illustrate del Ministero del Lavoro: CLICCA QUI

600 euro per aprile e maggio. (art. 84)

Tale articolo prevede per i professionisti e per i lavoratori autonomi che hanno già ricevuto i 600 euro per il mese di marzo, la stessa indennità anche per il mese di aprile e per il mese di maggio 2020 (l’accesso a tale indennità dovrebbe essere automatico). Questi non dovranno rifare la domanda all’INPS, l’accredito avverrà automaticamente.

Sono stati aggiunti altre categorie di lavoratori, non previste dal D.L. n. 18/2020:

  • lavoratori stagionali del settore turistica;
  • lavoratori intermittenti;
  • lavoratori autonomi senza partita iva (prestazione occasionale);
  • incaricati alla vendite a domicilio.

Tutti questi soggetti dovranno presentare domanda all’INPS (CLICCA qui)

Per di più, i professionisti che hanno una diminuzione del 33% del reddito a causa del Covid-19 possono pretendere per il mese di maggio l’indennità di 1000 euro (anziché 600 euro)

Inoltre, dall’indennizzo del mese di aprile e maggio 2020 sono esclusi i professionisti iscritti alle casse private (Avvocati, ingegneri, geometri, eccetera). Tale esclusione deriva dall’ art.86 D.L. n. 34/2020 che non ammette il cumulo tra questa indennità e quella che era prevista dall’art. 44 D.L. 18/2020, proprio l’articolo che stabilisce l’indennità per i professionisti iscritti alle Casse private.

Si veda anche le spiegazioni illustrate del Ministero del Lavoro: CLICCA QUI

Contratti a tempo determinato(art. 34)

Sara possibile rinnovare o prorogare i contratti a tempo determinato fino al 30 agosto 2020, senza l’indicazione delle ragioni giustificative di tale rinnovo/proroga, in luogo di un contratto a tempo indeterminato.

Si veda anche le spiegazioni illustrate del Ministero del Lavoro: CLICCA QUI

Proroga dei termini di riscossione dei versamenti sospesi. (art. 154)

Viene modificato l’art. 68 del D.L. n. 18/2020 (conv. con mod. dalla Legge n. 27/2020).

Sono quindi sospesi i termini per i versamenti tributari e non tributari (ritenute alla fonte, l’IVA e i contributi previdenziali e assistenziali) dal 08 marzo 2020 al 31 agosto 2020.

Viene modificato il comma 4 dell’articolo 16 del decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119, prevedendo la possibilità dell’udienza da remoto con sistemi audiovisivi informatici.

Si veda anche Comunicato dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione: CLICCA QUI

Lotteria scontrini. (art. 140)

La lotteria degli scontrini è posticipata al 1 gennaio 2021. Agli operatori, inoltre, è concessa la moratoria delle sanzioni, ma la  relativa documentazioni (ricevute, scontrini e bollettari) deve essere sempre trasmessa all’Agenzia delle Entrate, entro la fine del mese successivo a quello in cui sono state effettuate le vendite

Bollo elettronico. (art. 143)

La liquidazione dell’imposta di bollo della fattura elettronica è rinviata a gennaio 2021.

Avvisi Bonari. (art. 144)

Rimessione in termini e sospensione del versamento degli importi richiesti a seguito del controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni. I versamenti relativi al controllo ex art. 36 bis e 36 ter DPR n. 600/1973, in scadenza nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il giorno antecedente l’entrata in vigore del decreto-legge Rilancio, sono considerati tempestivi se effettuati entro il 30 settembre 2020.

Avvisi di accertamento e di adesione. (art. 149)

Sono prorogati al 16 settembre 2020 (in unica soluzione o rateizzato) i termini di versamento delle somme (scadenti tra il 9 marzo 2020 e il 31 maggio 2020) dei seguenti atti:

a) atti di accertamento con adesione

b) accordo conciliativo;

c) accordo di mediazione;

d) atti di liquidazione a seguito di attribuzione della rendita;

e) atti di liquidazione per omessa registrazione di contratti di locazione;

f) atti di recupero;

g) avvisi di liquidazione emessi in presenza di omesso, carente o tardivo versamento dell’imposta di registro.

È prorogato al 30 settembre 2020 il termine finale per la notifica del ricorso di primo grado innanzi alle Commissioni tributarie relativo agli atti di cui sopra.

La proroga si applica anche alle somme rateali, in scadenza nel periodo compreso tra il 9 marzo e il 31 maggio 2020, dovute in base agli atti rateizzabili in base alle disposizioni vigenti.

Sospensioni dei pignoramenti dell’Agente della riscossione. (art. 152)

Fino al 31 agosto 2020 sono sospesi gli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati prima del 19/05/2020 (data dell’entrata in vigore del decreto Rilancio) dall’Agente della riscossione. Questa moratoria NON vale per le somme già accantonate dal datore di lavoro alla data del 19/05/2020 (cioè già trattenute in capo al lavoratore ma non ancora bonificate al Riscossore).

Tali pignoramenti sono quelli con oggetto le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, nonché a titolo di pensione (in realtà tale pignoramento ex art. 72bis D.p.r. n. 602/1973 non è già applicabile per pignorare le pensioni, si applica l’ordinario pignoramento presso terzi ex art. 543 c.p.c).

Pertanto tale norma del D.L. n. 34/2020 fa escludere la sospensione dei pignoramenti del Riscossore (con oggetto stipendi) dal 8 marzo a fine maggio 2020, prevista dall’art. 68 del D.L. n. 18/2020.

Dubbio sussiste se rimangono sospesi i pignoramenti posti in essere prima dell’8 marzo 2020.

Si veda anche Comunicato dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione: CLICCA QUI

Proroga del periodo di sospensione delle attività dell’agente della riscossione. (art. 154)

La sospensione delle attività del Riscossore dell’art. 68 D.L. n. 18/2020 è prorogata fino al 31 agosto 2020. Quindi anche la sospensione del pagamento delle rate concesse dal Riscossore andrà dall’8 marzo 2020 al 31 agosto 2020.

Inoltre, si avrà decadenza dal piano di rateazione concesso con il mancato pagamento di 10 rate (in luogo delle 5 dell’art. 19, comma 3, DPR n. 602/1973)

Inoltre, il mancato pagamento di tutte le rate della Rottamazione TER e del Saldo e Stralcio dell’anno 2020 non determina l’inefficacia delle stesse definizioni se il debitore effettua l’integrale versamento delle predette rate entro il termine del 10 dicembre 2020. Tuttavia, non sarà applicata la tolleranza di 5 giorni di ritardo per il pagamento.

Viene altresì inserita la possibilità di poter richiede nuove dilazioni anche per gli importi oggetto di Rottamazione TER o saldo e Stralcio decaduti alla data del 10 dicembre 2019. In tale modo sarà possibile rimanere tutelati da eventuali azioni esecutive o cautelari (ipoteca) dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione. Si ricorda che la regola generale sia della Rottamazione che del Saldo e Stralcio era quella che se decaduta la definizione agevolata non era più possibile dilazionare i debiti.

Importante, però, è approfittare di tale nuova possibilità di dilazionare prima del 31 agosto 2020, così si potrà beneficiare della soglia di “tolleranza” di 10 rate non pagate anziché di 5.

Si veda anche Comunicato dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione: CLICCA QUI

Proroga  termini notifica degli atti di accertamento e delle cartelle. (art. 157)

Gli atti di accertamento (di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti di imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione) e le cartelle per i quali i termini di decadenza per la loro notifica scadevano tra il 8 marzo 2020 ed il 31 dicembre 2020 (nelle precedenti “bozze” il termine era dal 9 marzo al 31 dicembre 2020) sono notificati nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021 (ma emesso entro il 31 dicembre 2020). Inoltre non si deve considerare il termine di sospensione di 85 giorni previsti dall’art. 67 del Decreto Cura Italia (dall’ 8 marzo al 31 maggio 2020).

Per le cartelle di pagamento i termini per la notificazione sono prorogati di un anno, per:

a) alle dichiarazioni presentate nell’anno 2018, per le somme che risultano dovute a seguito dell’attività di liquidazione prevista dagli articoli 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

b) alle dichiarazioni dei sostituti d’imposta presentate nell’anno 2017, per le somme che risultano dovute ai sensi degli articoli 19 e 20 del Testo Unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

c) alle dichiarazioni presentate negli anni 2017 e 2018, per le somme che risultano dovute a seguito dell’attività di controllo formale prevista dall’articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973.

Si veda anche Comunicato dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione: CLICCA QUI

Bonus vacanze (art. 176)

Viene introdotto per aiutare le imprese del turismo un bonus vacanze. E’ previsto un contributi fino a €500,00 per soggiorno in imprese turistiche e Bed & Breakfast in Italia.

L’importo varia in base al nucleo familiare:

– fino a 150 per singolo;

– fino a 300 per due persone;

– fino a 500 per 3 o più persone.

Il contributo potrà essere speso dal 1 luglio al 31 dicembre 2020.

Il contributo viene così rilasciato:

80% come sconto sul corrispettivo dovuto;

20% come detrazione d’imposta sul reddito.

Per maggiori info CLICCA QUI

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