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Governo: riapertura dopo il 18 maggio

Ecco il testo del Decreto e quello condiviso delle Regioni

Il Consiglio dei Ministri, ieri 15 maggio 2020, ha approvato un Decreto Legge (scarica qui il Decreto) che introduce misure per delineare le riaperture dal 18 maggio al 31 luglio 2020. Con successivi ordinanze di Stato, Regioni e Comuni saranno poi disciplinati i dettagli per disciplinare le riaperture (si ricorda che il D.P.C.M. del 13-5-2020 ha effetto fino al 17 maggio 2020). Ecco il testo condiviso delle Regioni CLICCA QUI

Nel dettaglio, in attesa della pubblicazione di tale Decreto Legge:

Spostamenti

A partire dal 18 maggio 2020, gli spostamenti delle persone all’interno del territorio della stessa regione non saranno soggetti ad alcuna limitazione. Lo Stato o le Regioni potranno adottare o reiterare misure limitative della circolazione all’interno del territorio regionale.

Fino al 2 giugno 2020 restano vietati gli spostamenti in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente ci si trova.


A decorrere dal 3 giugno 2020, gli spostamenti tra regioni diverse potranno essere limitati solo con provvedimenti statali.

È confermato il divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena per provvedimento dell’autorità sanitaria in quanto risultate positive al virus COVID-19.

Attività economiche, produttive e sociali

A partire dal 18 maggio 2020, le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida, idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento.

In assenza di quelli regionali trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale.

Le misure limitative delle attività economiche e produttive possono essere adottate con provvedimenti statali emanati ai sensi dell’articolo 2 del decreto legge n. 19 del 2020 o, nelle more di tali provvedimenti, dalle Regioni.

Per garantire lo svolgimento in condizioni di sicurezza delle attività economiche, produttive e sociali, le regioni monitorano con cadenza giornaliera l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e, in relazione a tale andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale.

Sanzioni

Il mancato rispetto dei contenuti dei protocolli o delle linee guida regionali o, in assenza, determina la sospensione dell’attività economica o produttiva fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

Salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all’articolo 650 del codice penale (“Inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità”), le violazioni delle disposizioni, sono punite con la sanzione amministrativa che prevede il pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000 (articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19).

Nei casi in cui la violazione sia commessa nell’esercizio di un’attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni.

Ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l’autorità procedente può disporre la chiusura provvisoria dell’attività o dell’esercizio per una durata non superiore a 5 giorni, eventualmente da scomputare dalla sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione.

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