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Prescrizione & Decadenza, con specifiche sentenze e normative

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Entrambi hanno in comune che l’azione del tempo determina la perdita di un diritto, ma esse, genericamente, si differenziano perché:

Prescrizione: l’inerzia per un determinato tempo, comporta la perdita di tale diritto che era già presente nella sfera del titolare. Essa è soggetta a sospensione (l’inerzia è “giustificata” e quindi apre una parentesi nel decorso del tempo) ed ad interruzione (c’è azione e l’inerzia viene, quindi, meno e ricomincia a decorre nuovamente il tempo);

Decadenza: il mancato compimento di una determinata azione in un tempo determinato comporta la perdita di acquisire il diritto, che non c’era nella sfera del soggetto. Non è soggetta a sospensione e interruzione.

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PRESCRIZIONE

La prescrizione del credito tributario, sia dal punto di vista del Fisco, sia da quello dei contribuenti, è scarsamente regolata dalla legislazione di settore, con la consueta utilizzazione “suppletiva” del diritto civile. Se vuoi calcolare AUTOMATICAMENTE e GRATUITAMENTE la prescrizione TRIBUTARIA, Clicca qui

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PRESCRIZIONE E LA DILAZIONE CONCESSA (anche parzialmente corrisposta) DALL’AGENTE DELLA RISCOSSIONE, nonchè SULLA RICHIESTA DELL’ESTRATTO DI RUOLO

Prima di inquadrare i termini prescrizionali per singolo TRIBUTO e CONTRIBUTO, seguendo le indicazioni giurisprudenziali, è NECESSARIO in quadrare la rateazione ex art. 19 del D.p.r. n. 602/1973.

La Suprema Corte con diverse sentenze ha precisato, in riferimento alla DILAZIONE concessa dal RISCOSSORE, che:

  • Costituisce principio generale nel diritto tributario che non si possa attribuire al puro e semplice riconoscimento, esplicito o implicito, fatto dal contribuente d’essere tenuto al pagamento di un tributo e contenuto in atti della procedura di accertamento e di riscossione (…), l’effetto di preclude ogni contestazione in ordine all’an debeatur, (…). La rateazione chiesta dal ricorrente non costituisce acquiescenza(Cass. n. 28822/2021; Cass. n. 5549/2021; Cass. n. 12735/2020; Cass. n. 31484/2019; Cass. n. 31486/2019; Cass. n. 14945/2018; Cass. n. 18/2018; Cass. n. 3347 del 08 febbraio 2017) Si veda anche Cass. n. 454 del 14 gennaio 2020; Cass. n. 7820/2017; Cass. n. 6820/2016; Cass. n. 22729/2016; Cass. n. 2197/2015; C. di Stato (Ad. Plen.) n. 15 del 05.06.2015; C. di Stato n. 4821/2013; CTR Palermo n. 652 del 17.2.2016; CTP di Roma n. 4265/2017; CTP Caltanissetta n. 1072/2014.
  • il riconoscimento del diritto, idoneo ad interrompere il corso della prescrizione, non deve necessariamente concretarsi in uno strumento negoziale, cioè in una dichiarazione di volontà consapevolmente diretta all’intento pratico di riconoscere il credito, e può, quindi, anche essere tacito e concretarsi in un comportamento obiettivamente incompatibile con la volontà di disconoscere la pretesa del creditore. Pertanto, il pagamento parziale, ove non accompagnato dalla precisazione della sua effettuazione «in acconto», non può valere come riconoscimento.” (Cass. n. 5549/2021; Cass. n. 12735/2020; Cass. n. 31484/2019; Cass. n. 31486/2019; Cass. n. 7820/2017).
  • Ancora, la Suprema Corte, per una pretesa contributiva vantata dall’INPS, confermava il proprio recente orientamento: “il pagamento parziale, ove non accompagnato dalla prescrizione della sua effettuazione in acconto, non può valere come riconoscimento, rimanendo comunque rimessa al giudice di merito la relativa valutazione di fatto, incensurabile in sede id legittimità se congruamente motivata(Cass. n. 18 del 03-01-2018 si veda anche Cass. n. 5549/2021; Cass. n. 12735/2020; Cass. n. 31484/2019; Cass. n. 31486/2019; Cass. n. 13506 del 29 maggio 2018).
  • TUTTAVIA CONTRO si veda la isolata sentenza della Suprema Corte n. 16098 del 18/06/2018 che ha affermato: “la rateazione degli importi indicati nelle cartelle di pagamento, nondimeno il riconoscimento del debito comporta in ogni caso l’interruzione del decorso del termine di prescrizione e si pone quindi in maniera incompatibile con l’allegazione del contribuente di no aver mai ricevuto delle cartelle“. Tale pronuncia, però, è solitaria ed espressamente riferita ai soli tributi.
  • Da novembre 2021, il legislatore, però, ha modificato il comma 1-quater dell’art. 19 del D.p.r. n. 602/1973 prevedendo la sospensione del termine di prescrizione dalla semplice richiesta della rateazione, per maggiori info, CLICCA QUI.

Sempre in riferimento alla prescrizione la Suprema Corte ha affermato che la semplice richiesta di copia dell’ESTRATTO DI RUOLO al Riscossore non è circostanza idonea ad interrompere il termine PRESCRIZIONALE dei tributi/contributi (Cass. n. 3990/2020)

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IRPEF e IRES e IVA

  • Art. 2948, n. 4, c.c. (5 anni): sembrerebbe applicabile il termine breve di 5 anni perché le imposte si corrispondono periodicamente di anno in anno.
  • Secondo la Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Calabria, Sez. VII, Sent. 28 maggio 2014 n. 2634, il termine prescrizionale è di 5 anni. La sentenza (basandosi sul principio giurisprudenziale che per i tributi locali il termine è di 5 anni), applica il termine breve di prescrizione dell’articolo 2948 c.c., perché in tale norma vi è riportato il “sostantivo maschile “tutto” che non può ridursi arbitrariamente ad una sola categoria di imposta, ossia a quelli locali e non quelle erariali”. Si veda anche Tribunale di Catania Lavoro – Sentenza 1752 del 21.04.2016 e Tribunale Catania Lavoro – Sentenza 1412 del 01.04.2016.
  • Inoltre, la Cassazione Sezioni Unite n. 23397 del 17.11.2016 (pag. 6 e pag. 7),  da’ atto che il termine decennale di prescrizione (art. 2946 c.c.) per le imposte dirette ed indiretta (specialmente per l’IVA) deriva solamente dall’effetto di “conversione” dell’art. 2953 c.c.. Articolo escluso, appunto, da tale Cassazione a Sezioni Unite. Quindi se la prescrizione decennale deriva solo dall’applicazione dell’art. 2953 c.c.e tale articolo è stato escluso dalla Cassazione SS. UU. n. 23397/2016, è evidente che per le imposte dirette ed indirette (specialmente per l’IVA) il termine non è decennale, ma di 5 anni, si veda anche CTP Savona n. 129 del 24 febbraio 2017. Si consideri anche la CTP di Avelino n. 267 del 23 febbraio 2017 che conferma l’applicazione del termine quinquennale ex art. 2948 n. 4 c.c. a tutti i Tributi e non solo per quelli degli Enti locali (si veda anche CTP Ascoli Piceno n. 101 del 24 marzo 2017). La CTR Lazio n. 1471 del 5 giugno 2020, riportandosi alla Cass. SS. UU. n. 23397/2016 ha statuito che il termine di prescrizione dei Tributi è “comunque di cinque anni” (si veda anche Cass. n. 8719/2020).
  • Anche la CTR Lazio n. 1229 del 14 marzo 2017, basandosi sempre sulla Cass. SS. UU. n. 23397/2016, ha affermato che: “I crediti tributari fatti valere con le cartelle di pagamento oggetto di appello (IRPEF, IRAP, IVA Addizionali, Sanzioni, Interessi) non prevedono la prescrizione ordinaria decennale, ma – ratio temporis – una prescrizione più breve (quadriennale o quinquennale per gli avvisi di accertamento relativi ad imposte sui redditi, ad IRAP o IVA, quinquennale per le sanzioni ex art. 20 d.lgs. n. 472/1997), si veda anche CTR Lazio n. 1050 del 07 marzo 2017 e CTP Savona n. 129 del 24 febbraio 2017. Anche la CTP Treviso n. 340 del 19 luglio 2017, nell’interpretare la Cass. SS. UU. n. 23397/2016, ha stabilito la prescrizione di 5 anni per IVA, Irap, Irepf, interessi e sanzioni. Anche la CTP di Torino n. 820 del 15 giugno 2017, basandosi sulla Cass. SS.UU. n. 23397/2016, ha dichiarato la prescrizione di 5 anni per tributi IRPEF, IVA e IRAP, si veda anche CTR Lazio n. 1416 del 12 marzo 2019; CTP Roma n. 6661 del 14 maggio 2019.
  • La Suprema Corte con la Ordinanza n. 1997 del 26 gennaio 2018 ha, tuttavia, confermato che la prescrizione per i Tributi (anche statali) può essere inferiore a quella ordinaria di 10 anni. E’ una singola recente sentenza, però, oramai, si sta consolidando l’orientamento che non è “assodata” la prescrizione decennale per tutti i tributi (vedi anche Cass. n. 10322/2018 e CTR Lombardia n. 1883 del 23/4/2018). Si veda anche la Cass. Ord. n. 14244 del 25 maggio 2021.
  • Art. 2946 c.c. (10 anni): è, però, più corretto (si veda, però, Cass. Ord. n. 14244 del 25 maggio 2021) considerare l’applicazione del termine di prescrizione ordinaria di cui all’art. 2946 c.c. (sia per l’iscrizione a ruolo, sia per la notifica delle cartelle di pagamento). Ciò, perché il pagamento delle imposte avviene anno per anno ma in modo nuovo ed autonomo, ex art. 7 del D.P.R. n. 917/86. Il pagamento delle imposte non ha la “causa debendi continuativa” propria delle prestazioni periodiche (Cass. n. 8120 del 23 marzo 2021; Cass. Sez. tributaria, Sent. 16 aprile 2003, n. 6069, Tri. Parma n. 4506/07; CTP Caltanissetta n. 842/01/2015; CTP Milano 215/2000; CTP Brescia n. 142/2002; CTP Toscana n. 178/2000 e Cass. n. 4283/2010).
  • Si consideri che l’art. 20, comma 6, del D.Lvo n. 112/1999 afferma: “l’ente creditore (…) successivamente al discarico (…) può, a condizione che non sia decorso il termine di prescrizione decennale, (…) riaffidare in riscossione le somme (… ) “; Quindi è lo stesso dispositivo di tale articolo 20, comma 6 che stabilisce il termine di prescrizione in 10 anni. TUTTAVIA, la sentenza CTR Sardegna n. 221 del 4 luglio 2017, ha precisato che tale art. 20, comma 6, del D.Lvo. n. 112/1999 non ha valenza per supportare il termine ordinario di prescrizionale per i tributi, perché tale termine decennale ha solamente valenza interna tra Agenzia delle Entrate e Riscossore.
  • TUTTAVIA, secondo la Cassazione del 6 marzo 2015 n. 4574 “in tema di riscossione (…) non si applica il termine di prescrizione di dieci anni di cui all’art. 2953 cod. civ. ove la definitività dell’accertamento derivi non da’ una sentenza passata in giudicato, ma dalla dichiarazione di estinzione del processo tributario per inattività delle parti“.
  • Sugli interessi Tributari (5 anni): per consolidata giurisprudenza della Corte (a partire dalla Cass. n. 2941 del 2007, n. 4271 del 2003. Cass. S.U. n. 10955 del 2002) ha chiarito che la prescrizione quinquennale, prevista dall’art. 2948 c.c., n. 4,  è per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad un anno od in termini più brevi (si veda anche Cass. n. 8120 del 23 marzo 2021; Cass. n. 20955/2020Cass. n. 10481/2018; Cass. n. 16533/2018; Cass. n. 17665/2018) Tale disposizione si riferisce alle obbligazioni periodiche o di durata, caratterizzate dal fatto che la prestazione è suscettibile di adempimento solo con decorso del tempo. Appunto anche per gli interessi applicati alle pretese tributarie come quelle indicate nelle cartelle di pagamento (si veda Commissione Tributaria Provinciale Milano n. 7362 del 22 settembre 2016 , si consideri anche CTP Napoli n. 6871 del 30 marzo 2017). ATTENZIONE. Si consideri anche la Cass. n. 2095 del 24 gennaio 2023, che conferma il termine di prescrizione di 5 anni e non di 10 anni.

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SUI TRIBUTI LOCALI (TARSU- TARI – IMU -ICP)

(PER IL PERIODO DELL’EMERGENZA COVID, considera anche l’art. 67, co. 1, D.L. n. 18/2020: al termine ordinario si devono sommare 84 giorni (per maggiori info CLICCA QUI). Ma per le Ingiunzioni fiscali, R.D. n. 639/1910, considera anche l’art. 68, co. 2, D.L. N. 18/2020 e si sommano 542 giorni (per maggiori info CLICCA QUI).

Per la Cassazione, oramai, consolidata per i pagamenti dei tributi locali si deve applicare la prescrizione l’art. 2948, n. 4, c.c.: “Si prescrive in cinque anni: … 4) … tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi” (Cass. n. 42830/10; Cass. n. 20956/2019; Cass. n. 30362 del 23-11-2018). Si veda Cass. n. 15782/2022, pag. 3 e 4

In buona sostanza, per la Suprema Corte il contribuente è tenuto a pagare periodicamente una somma, per tali tributi locali, la quale costituisce il corrispettivo di un servizio a lui reso. Ad esempio: perché richiesto (ad esempio concessione di uso di suolo pubblico, di uso di passo carrabile) o perché imposto (tassa per smaltimento rifiuti, contributo opere di risanamento idraulico del territorio, imposta sull’immobile). In ogni caso tale tributo locale è giustificato in quanto il servizio viene erogato anno per anno. E’ quindi un servizio continuativo/periodico che si paga annualmente o in tempi minori (si veda anche CTR Lazio n. 1050 del 7 marzo 2017; si veda anche Cass. n. 20956 del 6 agosto 2019)

TARSU

TARSU (tributo sostituito dalla TARI con la Legge n. 147/2013): Tale tributo è disciplinato dagli art. 58 e seguenti del D.Lgs. n. 507/1993 ed è dovuto per l’occupazione o detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso abitativo, per le quali l’Ente locale provvede al servizio di raccolta dei rifiuti. Inoltre, all’art. 70 è previsto il termine a pena di decadenza del 31 dicembre del terzo anno di presentazione della denuncia di cui all’art. 70, comma 1, sempre del D.Lgs. n. 507/1993. Tuttavia, per il termine prescrizionale del diritto certo del Comune a riscuotere tale tributo, oramai la Giurisprudenza è  concorde nella prescrizione quinquennale del credito TARSU, tra le ultime pronunce dei Giudici tributari: CTP Napoli n. 230 del 12 gennaio 2018; CTP Napoli n. 919 del 31 gennaio 2018, Cass. n. 8719 del 11 maggio 2020, Cass. n. 23227 del 23 ottobre 2020; Cass. n. 30362 del 23-11-2018; si veda Cass. n. 15782/2022, pag. 3 e 4; Cass. n. 31260/2023 pag. 4 e 5) 

IUC

(Tale imposta è stata abrogata dal 1-01-2020 l’art. 1 comma 738 della Legge di Bilancio 2020, vedi info)

Con l’art. 1, co. 796, Legge n. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020), è possibile dilazionare i tributi locali anche con rate 72 rate. Il Comune (ente locale) deve acconsentire a tele dilazione salvo non abbia già deliberato un’apposita disciplina con regolamento 

TARI. La Tari è un tributo della complessa IUC (Imposta Unica Comunale), la IUC comprende, oltre alla Tari, anche IMU e TASI. La Tari è un tributo comunale per finanziare il servizio di raccolta dei rifiuti ed è stata istituita e regolata dall’art. 1, commi 641-700 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (che ha abrogato l’art. 14 del D.L. n. 201/2011). Detta imposta ha come presupposto (art. 1, comma 641) “possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani”. È dovuta da chiunque possieda o detenga, a qualsiasi titolo, i citati beni. Chiunque occupi un immobile è tenuto, entro il 20 gennaio dell’anno successivo a quello di occupazione, a darne comunicazione all’ufficio tributi del Comune in cui si trova l’immobile. Il possibile ravvedimento può essere effettuato non oltre 1 anno da quando la denuncia doveva essere eseguita. I termini della Tari. L’avviso di accertamento del Comune deve essere effettuata entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la DENUNCIA (o dalla data entro la quale andava esse presentata la denuncia omessa). La successiva ingiunzione (o cartella di pagamento) debbono essere notificati entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l’avviso di accertamento è diventato definitivo (Cass. n. 15782/2022, pag. 3 e 4

IMU. 

L’imposta municipale (propria) è stata introdotta dall’art. 8 del D.Lgs. n. 23/2011 (modificato con abrogazione di commi dall’art. 1, comma 780, Legge n. 190/2019).

Tale tributo ha per presupposto il possesso di immobili diversi dall’abitazione principale (art. 8 D.Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011, si veda anche i D.M. del 30 ottobre 2012 sull’ leasing). Normativa principale dell’IMU è il D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011 (detto anche “Decreto Monti” o “Salva Italia”). L’Imu si applica sul possesso della prima casa solo se essa è di “lusso” (classificazione catastale A/1, A/8, A/9). L’accertamento e la riscossione dell’Imu sono eseguite e di competenza del Comune (art. 11 D.Lgs. n. 504/1992). Il Comune può rettificare le dichiarazioni del contribuente oppure accertare d’ufficio l’imposta per le omesse dichiarazioni. La RETTIFICA deve essere notificata al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. La CONTESTAZIONE e la IRROGAZIONE delle sanzioni deve essere notificata entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata effettuata o doveva essere effettuata (art. 14 D.Lgs. n. 504/1992). La RISCOSSIONE COATTIVA deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo. L’art. 1, comma 738 e 780 della Legge di bilancio 2020, ha modificato la disciplina dell’IMU, clicca qui per info.

Excursus su IMU L’IMU è stata introdotta dall’art. 8 del D. L. n. 23/2011 (decorrenza dall’anno 2014). Con l’art. 14 del D.L. n. 201/2011 (“Decreto Monti”) è stata anticipata, in via sperimentale, l’introduzione del tributo. Con l’art. 1, comma 1, del D.L. n. 54/2013 è stato sospeso il pagamento della prima rata, per l’anno 2013, in riferimento alle abitazioni principali e relative pertinenze. Con l’art. 1 del D.L. n. 133/2013 è stata abolita definitivamente la seconda rata, per l’anno 2013, in riferimento alle abitazioni principali e relative pertinenze; tramite l’art. 1, comma 707, della Legge di Stabilità n. 147/2014 l’abolizione dell’IMU, per le abitazioni principali e relative pertinenze, è stata estesa anche agli anni 2014 e 2015. Con l’art. 1, comma 13, della Legge di Stabilità n. 208/2015 è stata sancita l’esenzione totale dell’IMU per le abitazioni principali (e pertinenze) a decorrere dall’anno 2016. Con l’art. 1, comma, 738, della Legge di Stabilità n. 160 del 27 dicembre 2019 è stata abrogata la IUC ed è stata introdotta la Nuova IMU (clicca qui per info.)

TASI

E’ il terzo tributo che (assieme all’IMU ed alla TARI) compone l’IUC (Imposta Unica Comunale). La Tasi è la Tassa per i Servizi indivisibili erogati dal Comune. Tale imposta è dovuta in relazione al possesso o detenzione di immobili siamo essi persone fisiche o giuridiche (art. 1. comma 669, Legge n. 147/2013): proprietari di immobili e titolari di diritti reali di godimento sugli stessi e locatori finanziari. L’oggetto dell’imposta sono i fabbricati urbani, fabbricati rurali e aree fabbricabili e non fabbricabili. Per il calcolo dell’aliquota: per individuare la base imponibile si applicano le medesime regole previste per l’IMU; l’aliquota della Tasi ha come base l’1 per mille (ma i Comuni possono azzerarla – art. 1 comma 676, Legge n. 147/2013 – oppure aumentarla fino ad un massimo del 2,5 per mille, nel rispetto dei vincoli dell’IMU e della TARI per ciascun immobile. La Tasi può essere pagata in parte sia dal proprietario che dal conduttore di un immobile. La dichiarazione relativa alla Tasi è sempre relativa a quella dell’IMU, quindi il termine è il 30 giugno dell’anno successivo (art. 1, comma 687, Legge n. 147/2013). L’avviso di accertamento per la rettifica delle dichiarazioni infedeli o incomplete o omesse può essere emesso dal Comune entro il 31 dicembre del quinto anno successivo (art. 1, comma 161 Legge n. 296/2006),:

  • a quello di presentazione della denuncia infedele o incompleta;

  • a quello in cui doveva essere presentata la denuncia omessa.

ICP

ICP (Imposta Comunale sulla pubblicità).Tale imposta grava sulla diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso form di comunicazione visive o acustiche percepite in luoghi comuni oppure aperti al pubblico (D.Lgs. n. 507 del 15 novembre 1993, modificato anche dall’art. 1, comma 919 della Legge n. 145/2018). Il Soggetto attivo dell’imposta è il Comune, invece il soggetto passivo tenuto a pagare il tributo è colui che dispone, a qualsiasi titolo, del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso. L’oggetto dell’imposta è, appunto, il mezzo attraverso il quale viene diffuso il messaggio pubblicitario. L’azione d’accertamento della maggiore imposta e la contestazione/irrogazione delle sanzioni devono essere notificate entro e non oltre il 31 dicembre del quinto anno successivo  a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. ATTENZIONE: per le nuove pubblicità non denunciate, però, il termine decorre dalla data di inizio della pubblicità, indipendentemente dalla decorrenza del calcolo del tributo presuntivamente disposto dal 1 gennaio dell’anno in cui è stata accertata la pubblicità (Nota MEF n. 11159 del 19 marzo 2007)

COSAP

ll tributo COSAP è regolato, fino all’anno 2019 e per l’anno 2020 (considerando l’art. 4 D.L. n. 162/2019) dall’art. 63 D.Lgs. 446/1997, per gli anni successivi dalla Legge 190/2019.

In riferimento al termine di prescrizione applicabile vi è molta incertezza. Per una recente Cassazione, tale diritto di credito si prescrive in 10 anni (Cass. n. 18632/2023) e non in termini più brevi.

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Per la Decadenza dei Tributi locali si rinvia alla parte, sotto riportata, DECADENZA considerando anche la Legge n. 160/2019 (per info sulla Legge, CLICCA QUI)

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CONTRAVVENZIONE AL CODICE DELLE STRADA

In riferimento alle contravvenzioni al codice della strada il termine di prescrizione è di 5 anni ex art. 28 della legge 689/81, richiamato dall’art. 209 D.Lgs. 285/1992 (Codice della Strata) Si vedano anche: Trib. Catania n. 3951 del 13.07.2016, si veda anche Cass. n. 11800 del 15-5-2018 .

I tempi di tale prescrizione vanno dalla data della violazione a quella della successiva iscrizione a ruolo ed emissione della cartella di pagamento, nonché dall’ingiunzione.

Vale a dire che se la cartella di pagamento viene ricevuta dal contribuente dopo i 5 anni dalla commessa violazione la stessa è illegittima per decorrenza dei termini di prescrizioni.

Con l’art. 1, co. 804, Legge n. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020), è possibile dilazionare le violazioni al codice della strada anche con rate 72 rate. Il Comune deve acconsentire a tele dilazione salvo non abbia già deliberato un’apposita disciplina con regolamento 

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CANONE ABBONAMENTO ALLA TELEVISIONE

Il canone di abbonamento RAI è soggetto alla prescrizione decennale ordinaria prevista dall’art. 2946 c.c..

Ciò è confermato anche da giurisprudenza: Cass. n. 33213 del 29 novembre 2023; CTR di Torino n. 04/30/12; CTP di Torino n. 136/17/10; CTP di Torino n. 55/19/10; CTP di Torino n. 28/15/13; CTP di Torino n. 36/06/13; CTP di Torino n. 133/06/13.

Infine, si precisa che con D.Lgs. n. 193/01 è stato abolito il termine decadenziale entro il quale l’Ufficio deve notificare la cartella di pagamento che, pertanto, deve essere notificata solamente entro il termine decennale di prescrizione: CTP di Torino n. 156/10/07.

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TASSA AUTOMOBILISTICA

Ai sensi dell’art. 5, comma 51, del Decreto legge n. 953, del 1982 (convertito con Legge n. 53/1983) “L’azione dell’Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1° gennaio 1983 per effetto dell’iscrizione di  veicoli  o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive  con il decorso del  terzo  anno  successivo  a  quello  in  cui  doveva  essere effettuato il pagamento(Si veda anche CTP Caltanissetta n. 1122-2017;  CTP di Siracusa, Sez. 5, n. 3155 del 28 settembre 2015; si veda CTP Bari n. 3647/04/2015 si veda anche CTR Catanzaro n. 3 del 4 gennaio 2016 che rigetta l’appello del contribuente, ma conferma la prescrizione triennale si veda anche CTP Napoli n. 1580 del 29 settembre 2016; Cass. Ord. 20425/2017; Cass. n. 20503/2017; Cass. n. 2014 del 24 gennaio 2019; si veda anche Cass. n. 9607 del 25-5-2020).

ATTENZIONE. La Suprema Corte di Cassazione, però, ha statuito che tale termine dell’art. 5, co. 51, D. Lgs. n. 953/1982 è di decadenza, anche per come è formulato (“con decorso del terzo anno successivo“), e non di prescrizione, quindi non soggetto all’interruzione. Si veda Cass. n. 16195/2022 e Cass. n. 16229/2022.

TUTTAVIA, per la richiesta di pagamento successiva all’invio dell’avviso di accertamento dell’Ente pubblico, la Cassazione n. 701 del 15 gennaio 2014 (richiamando la Cass. n. 5791/2008) ha esplicitamente  riconosciuto applicabile al bollo auto il termine prescrizionale di 10 anni ex art. 2946 c.c., se la Regione ha, appunto, correttamente notificato l’avviso di accertamento della tassa entro il, sopra riportato, termine dei 3 anni. IN CONTRASTO con tale pronuncia la recente Cass. n. 20425 del 25 agosto 2017 ha esteso la statuizione della Cassazione Sezioni Unite n. 23397/2015 (che aveva escluso la conversione del termine prescrizionale quinquennale con quello decennale in caso di non impugnazione delle cartelle di pagamento relative a contributi previdenziali) anche alla tassa automobilistica. Quindi, anche per il Bollo auto vale il principio che, pur non essendo stato impugnato l’avviso di accertamento, il termine prescrizionale è sempre di tre anni. Con recente sentenza la Cassazione ha confermato che la non impugnazione della cartella, con oggetto bollo auto, non ha l’effetto di convertire la prescrizione triennale in quella decennale (Cass. 20425-2017).

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DIRITTI CAMERALI

Ai sensi dell’art. 18, comma 1, let. a), Legge n. 580/1993, il pagamento all’iscrizione alla Camera di Commercio è annuale:” a) il diritto annuale come determinato ai sensi dei commi 4, 5 e 6”.

Pertanto,  a tale diritto si applica la prescrizione breve, ex art. 2948 c.c.: cinque anni (si veda anche l’art. 10 del D.M. n. 54 del 27 gennaio 2005 in tema di sanzioni relative ai Diritti Camerali).

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CONTRIBUTI INPS

Esiste un diritto dell’INPS ad avere i contributi dai lavoratori e/o dai datori di lavoro. L’INPS stessa può pretendere il versamento di tali contributi previdenziali anche se al lavoratore non viene corrisposta la retribuzione.

Tuttavia tale diritto dell’Ente previdenziale è soggetto ad un termine di prescrizione ai sensi dell’art. 3, commi 9 e 10, della Legge n. 335/1995:

  • per periodi prima dell’entrata in vigore di tale legge n. 335/1995 (17 agosto 1995) il termine prescrizionale è di 10 anni sempre che l’INPS abbia compiuto atti interruttivi di tale prescrizione tra il 17 agosto 1995 ed il 31 dicembre 1995;
  • per periodi dal 1 gennaio 1996 in poi il termine prescrizionale è di 5 anni (Cass. SS.UU. del 04/07/2014 n. 15296; Cass. SS.UU. del 4/3/2008 n. 5784; Cass. SS.UU. del 7/3/2008 n. 6173).
  • per la ripetizione dell’indebito, versato dall’INPS al lavoratore, vi è il termine di prescrizione di cui all’art. 2946 c.c. (dieci anni).

Inoltre, il regime della prescrizione in materia previdenziale, diversamente dalla materia civile, una volta maturata la prescrizione, la stessa non è più rinunciabile da parte del contribuente: “il regime della prescrizione già maturata è sottratto alla disponibilità delle parti – siccome stabilito (dall’articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), anche per le contribuzioni relative a periodi precedenti la data di entrata in vigore della stesa legge” (Cass. Lavoro 24.03.2005 n. 6340; Cass. Lav. 7/11/2007 n. 23164; Cass. Lav. 15/10/2014 n. 21830; Cass. Lav. 20/02/2015 n. 3489). Si veda anche la sentenza n. 697 del 11 maggio 2016 del Tribunale di  Cagliari, in funzione del Giudice del Lavoro, che ha affermato il termine prescrizionale dei contributi in 5 anni e la non applicabilità dell’art. 2953 c.c..

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DECADENZA

Diversi sono i termini decadenziali relativi ai CONTRIBUTI ed ai TRIBUTI, anche Locali:

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TRIBUTI LOCALI (TARSU- TARI – IMU -ICP)

In riferimento al termine decadenziale della notifica dei nuovi avvisi di accertamento immediatamente esecutivi degli Enti Locali, si deve considerare l’art. 1, co. 792, della Legge n. 160/2019, che richiama le norme “vigenti al ruolo, alle somme iscritte a ruolo, alla cartella di pagamento e all’ingiunzione”. Quindi per il termine di decadenza si deve considerare l’anno d’imposta oggetto dell’Avviso di accertamento:

  • Pima dell’anno 2016 compreso: si applica il vecchio testo dell’art. 43 DPR n. 600/1973: “31/12 del quarto anno” (salvo mancata presentazione della dichiarazione e presentazione di denuncia-querela);
  • Dopo l’anno 2016 escluso; si applica il nuovo testo dell’art. 43 DPR n. 600/1973: “31/12 del quinto anno” (salvo mancata presentazione della dichiarazione dei redditi)

CONTRIBUTI

L’art. 25, comma 1, D.Lgs. n. 46/99 prevede che i contributi dovuti all’INPS vengano iscritti in ruoli (“titolo di pagamento” che poi genera la cartella di pagamento) resi esecutivi entro termini decadenziali:

  • non versati dal debitore alla scadenza di legge entro il 31 dicembre dell’anno successivo al termine fissato per il versamento;
  • dovuti in forza ad accertamenti effettuati dagli uffici dell’Ente previdenziale o dell’agenzia delle Entrate (ad esempio avvisi di addebito o avvisi di accertamento) entro il 31 dicembre dell’anno successivo in cui l’atto di accertamento è divetato definitivo (che può coincidere con i 40 o 60 giorni per impugnare l’atto).

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TRIBUTI

L’art. 25 del D.p.r. n. 602/1973 prevede diversi termini decadenziali per la NOTIFICA della CARTELLA di PAGAMENTO:

Entro il 31 dicembre:

  • del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, per le somme che risultano dovute a seguito dell’attività di liquidazione prevista dall’articolo 36-bis del D.p.r n. 600/1973 (il cosiddetto controllo automatizzato);
  • del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione del sostituto d’imposta per  le somme che risultano dovute ai sensi degli articoli 19 e 20 del D.p.r n. 917/1986 (per indennita di fine rapporto;
  • del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, per le somme che risultano dovute a seguito dell’attività di liquidazione prevista dall’articolo 36-ter del D.p.r n. 600/1973 (il cosiddetto controllo formale);
  • del secondo anno successivo a quello in cui l’avviso di accertamento è diventato definitivo;
  • del terzo anno successivo a quello di scadenza dell’ultima rata del piano di dilazione concesso dall’Agenzia delle Entrate;

L’art. 43 del D.p.r. n. 600/1973 prevede ulteriori diversi termini per la NOTIFICA dell’AVVISO di ACCERTAMENTO

Entro il 31 dicembre

  • del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione;
  • del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.
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