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Convertito Decreto Liquidità, basta con il CRIF

Si passa a €30.000 con 10 anni per restituirli

Il Decreto Liquidità n. 23/2020 è stato convertito con modifiche dalla Legge n. 40 del 5 giugno 2020. Sono quindi definitive importanti modifiche. Per vedere anche le novità del Decreto Rilancio, CLICCA QUI. Vedi anche il Decreto di Agosto che ha introdotto importanti novità.

Si riporta il Decreto Legge Liquidità convertito dalla Legge n. 40/2020. Le novità inserite sono indicate “in corsivo“.

Indichiamo le principali novità

Quando sono attivi i nuovi articoli relativi al Fondo di Garanzia?

La legge n. 40/2020 ha apportato modifiche alle procedure di concessione dei finanziamenti, nell’ottica di eliminare o diminuire la relativa burocrazia.

Tuttavia gran parte di tali articoli sono condizionati all’approvazione della Commissione Europea. Quindi non hanno una efficacia immediata (art. 13 let. N-bis).

Il finanziamento anche per precedenti debiti

All’art. 1-bis è inserita la possibilità di utilizzare i finanziamenti garantiti anche per pagare rate scadute di precedenti finanziamenti.

Al comma 5 di tale articolo 1-bis vi è indicato che il soggetto erogante non è tenuto a svolgere ulteriori accertamenti oltre al rispetto della verifica formale di quanto dichiarato in con la autocertificazione.

Anche per i soggetti con esposizione verso la banca erogante

L’art. 13 let. g-bis concede la possibilità di chiedere tali finanziamenti anche a soggetti che hanno esposizioni nei confronti bell’istituto/banca erogante, sia per esposizioni scadute, sia sconfinamenti scaduti.

Inserimento di una autodichiarazione

Il nuovo art. 1-bis prevede una autodichiarazione che deve fornire il richiedente al fine di snellire la procedura per avere tali finanziamenti.

Prestito ad €30.000 e 10 anni per restituirlo

La conversione del D.L. Liquidità ha aumentato il limite massimo dei finanziamenti garantiti al 100% dallo Stato. Si passa da €25.000 ad €30.000, ma sempre con il limite del 25% del fatturato dell’anno precedente (art. 13 let. m).

Inoltre il termine per la restituzione passa da 6 anni a 10 anni, con ammortamento sempre di 2 anni.

Tasso d’intesse applicato

Il tasso d’interesse applicato a tali finanziamenti dovrà essere uguale al tasso di Rendistato (calcolo di interesse mensile calcolato dalla Banca d’Italia), aumentato di solo il 0,2%.

No alle delocalizzazioni

Oltre all’obbligo di gestire i livelli di occupazione con tale finanziamento, l’azienda richiedente NON potrà delocalizzare nessuna sua produzione.

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