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Bonus vacanze ATTIVO. Anche le Agenzia di Viaggio possono usarlo

Scarica il vademecum dell'Agenzia delle Entrate

Il Decreto Legge Rilancio, all’art. 176, ha previsto un Bonus vacanze al fine di aiutare le famiglie e le relative strutture che, più di tutte, stanno subendo gli effetti del lock-down.

Con la circolare n. 18/2020 dell’Agenzia delle Entrate, tale bonus può essere applicato anche dai Tour Operator o dalle Agenzia di Viaggio. Essi però possono agire solo come intermediari delle strutture turistiche. Il Tour Operator e le Agenzia di Viaggio, quindi, dovranno incassare il bonus e fatturarlo (con IVA 22%) in nome e per conto delle strutture turistiche.

Ecco il VADEMECUM su bonus vacanze dell’ Agenzia delle Entrate.

Vediamone i principali punti e le condizioni di utilizzo.

CHE COSA E’?

Il Bonus Vacanze è una componente di due fattori:

1. è un credito pari all’80% del bonus, che l’utente potrà usare come sconto nelle strutture di vacanze site in Italia;

2. è un credito pari al 20% del bonus, che l’utente potrà utilizzare come detrazione nella dichiarazione irpef (redditi 2021).

Entrambi le due percentuali sopra indicate possono essere usate una volta sola ed in unica soluzione.

QUALE E’ IL SUO VALORE?

L’importo varia in base al nucleo familiare:

– fino a 150 per singolo;

– fino a 300 per due persone;

– fino a 500 per 3 o più persone.

CI SONO CONDIZIONI PER ACCEDERVI?

Per potervi accedere vi sono 3 condizioni:

1. avere una identità digitale (SPID, che permette l’accesso a tutti i servizi on-line della pubblica amministrazione);

2. avere un ISEE aggiornato inferiore ai €40.000. Tale Isee corrisponde al reddito per famiglia di circa €80.000 annui. Per calcolare ed avere subito l’ISEE puoi usare anche il sistema di calcolo Online dell’INPS: CLICCA QUI. (devi avere però un PIN dispositivo, che anche questo lo puoi richiedere online). Se ti serve calcolare la rendita catastale dei tuoi immobili, CLICCA QUI

3. scaricare l’apposita App. “IO” resa disponibile da “PagoPa” , che genererà un QrCode spendibile nelle strutture di vacanze.

DA QUANDO SI POTRA’ USARE? E FINO A QUANDO?

Questo Bonus Vacanze si potrà usare dal 1 luglio al 31 dicembre 2021, in tutto il territorio italiano.

QUALI STRUTTURE SONO ESCLUSE?

Sono escluse da tale bonus:

– case o appartamenti in affitto tramite privati;

– le strutture diverse da quelle di privati, che, però, utilizzano intermediari (si veda però la circ. AE n. 18/2020 che ammette, entro certi limiti, l’utilizzo del Bonus da parte dei Tour Operator e dalle Agenzia di Viaggio) o piattaforme online o portali telematici per i pagamenti degli utenti

VI SONO ALTRE INDICAZIONI?

Per l’utilizzo del bonus si devono considerare anche:

1. la struttura scelta per le vacanze deve aderire a tale bonus (l’utilizzo del bonus è facoltativa);

2. il bonus deve essere usato tutto ed in unica soluzione;

3. non vi è un tetto massimo della spesa per le vacanze sulla quale si applica il bonus;

4. il totale di quanto versato dovrà essere fatturato solo con modalità elettronica (fattura elettronica);

5. il titolare della struttura vacanziera ricettiva maturerà un credito che potrà essere usato subito in compensazione anche con i versamenti fiscali del 2020 (tipo l’IVA del mese successivo all’incasso). Il codice tributo che dovrà vedere usato dalla struttura turistica che riceverà, a pagamento delle vacanze, il bonus è: 6915 . Si veda la Risoluzione n. 33/2020 per le modalità di compilazione dell’ F24.

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