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Covid-19. Tribunale di Genova. Stop a cambiali per gli affitti

Le sentenze possono aiutare per la crisi di liquidità

Con la crisi di liquidità, che si è innescata a causa della pandemia, si deve fare molta attenzione ai provvedimenti dei Giudici che applicano “estensivamente” le ultime novità legislative per la sospensione dei debiti. Tali decisione possono salvare le attività di diversi imprenditori. In particolare si segnala l’ordinanza del Tribunale di Genova del 1 giugno 2020.

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Al fine di contenere gli effetti del lockdown, il legislatore ha posto in essere diversi interventi legislativi, in particolare con l’art. 11 del Decreto n. 23/2020 (Decreto Liquidità) ha previsto la sospensione dei termini di pagamento di cambiali ed altri titoli di credito emessi prima della data di entrata in vigore del Decreto Liquidità (9 aprile 2020).

Tale sospensione vale per:

  • la presentazione a pagamento di tali titoli cambiari;

  • la levata del protesto o delle equipollenti contestazioni;

  • sospensione delle segnalazioni di assegni bancari, postali e delle carte di credito per mancanza di provvista nel periodo di sospensione;

Tuttavia tale articolo 11 limitava la sospensione solo per il periodo dal 9 marzo 2020 al 30 aprile 2020.

Rimaneva quindi scoperto il periodo tra il 1 maggio 2020 al 30 maggio 2020. Mese in cui si sono sentiti ancora gli effetti del lockdown.

Inoltre, molte situazioni relative ai pagamenti di affitti con cambiali NON erano state previste da tale Decreto Liquidità, come:

  • affitti per il pagamento di rami d’azienda ceduti, garanti da cambiali.

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Come spesso succede, dove il legislatore è carente subentra la giurisprudenza con i propri provvedimenti. In particolare il Tribunale di Genova con l’ordinanza del 01 giugno 2020.

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L’ordinanza del Tribunale di Genova

LA FATTISPECIE

Un soggetto aveva preso in affitto un ramo d’azienda (una discoteca) dal proprietario dell’immobile.

Il pagamento della cessione era stato concordato, prima della crisi dovuta dal Covid-19, con pagamenti rateali garantiti da ipoteca.

Sopraggiunto il lockdown l’affittuario (che si è visto totalmente chiusa la sua attività: discoteca) non aveva più la liquidità per onorare i canoni mensili dell’accordo.

Vi era quindi la concreta possibilità che il proprietario mettesse le cambiali (concesse in garanzia) all’incasso e, non avendo neppure i soldi per pagare tali titoli, si sarebbe innescata una situazione di esposizione debitoria che avrebbe portato l’imprenditore che aveva preso in affitto l’azienda al fallimento.

Veniva quindi instaurato un procedimento d’urgenza (ex art. 700 c.p.c.) per chiedere al giudice di “bloccare” l’incasso di tali cambiali.

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LA DECISIONE DEL TRIBUNALE

Nel ricorso d’urgenza l’affittuario aveva rappresentato:

  • l’impossibilità di procedere al pagamento per crisi di liquidità a lui non imputabile;

  • la sua attività era stata totalmente chiusa per la pandemia, dal 23 febbraio 2020;

  • ha evidenziato le ragioni di estrema urgenza, deducendo gravi effetti pregiudiziali che potrebbe subire se le cambiali vengono portati all’incasso dall’affittante (protesto, segnalazione alla Centrale Rischi, uscita dal circuito creditorio);

Dall’altra parte, il proprietario costituito aveva documentato che:

  • anche lui stava vivendo una seria difficoltà economica che aveva necessità di porre all’incasso le ultime due cambiali.

Il Tribunale di Genova, Sezione III, ha ordinato al proprietario di non incassare le cambiali in suo possesso emesse dall’affittuario a garanzia dei canoni di locazione, astenendosì altresì dall’effettuare girate delle suddette cambiali a favore di terzi

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