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INPS. C’è sempre tempo per far valere la prescrizione dei contributi

Si alla prescrizione anche dopo la notifica degli avvisi di addebito INPS

La Cassazione, con l’ordinanza n. 10584 del 4 giugno 2020, ha confermato che per far valere la prescrizione dei contributi INPS non vi è termine d’impugnazione.

Il contribuente può far valere la prescrizione anche contro cartelle o avvisi di addebito precedenti e non impugnati ed anche oltre il termine ordinario di 40 giorni.

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Fattispecie oggetto dell’ordinanza della Cassazione

Una società impugnava avanti al competente Tribunale, in funzione del Giudice del Lavoro, una intimazione di pagamento relative a diverse cartelle ed avvisi INPS non impugnati.

Il Tribunale dava ragione alla società contribuente ed annullava tutti i contributi oggetto degli atti del Riscossore (cartelle) e dell’INPS (Avvisi di Addebito) perché prescritti per il trascorrere dei 5 anni (Cass. SS. UU. n. 23397/2016).

La Corte d’Appello rigettava l’impugnazione del Riscossore e statuiva la prescrizione di tali contributi.

Tuttavia ricorreva per Cassazione il Riscossore per, principalmente, i seguenti seguenti motivi:

  1. il ricorso della società contribuente doveva essere dichiarato inammissibile perché non rispettoso del termine di 40 giorni del processo del Lavoro (art. 24 D.Lgs. n. 46/1999);

  2. il termine di prescrizione da considerare non è di 5 anni ma di 10 anni ex art. 20 D.Lgs. n. 112/1999 e dell’art. 17 D.Lgs. n. 46/1999.

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La decisione della Cassazione

Tale pronuncia è importante per diverse questioni affrontate.

Esiste un termine entro il quale impugnare gli atti per far valere la prescrizione dei contributi?

Nel procedimento avanti al giudice del Lavoro il termine generale, per far annullare i contributi INPS, è di 40 giorni. Il Riscossore, quindi, eccepiva che il ricorso della Società contribuente era inammissibile perché tardivo rispetto alle cartelle ed avvisi posti a base dell’intimazione impugnata.

Per il Riscossore se le cartelle e gli avvisi di addebito NON sono stati tutti correttamente impugnati nel termine di 40 giorni, non si può ridiscutere i relativi contributi con un successivo ricorso. Esso sarebbe inammissibile perché, appunto, tardivo.

Per la Cassazione, invece, tale ricorso era ammissibile e tempestivo. Nel caso in cui un contribuente voglia far valere la prescrizione maturata dopo la regolare notifica dei cartelle o di avvisi di addebito, NON esiste un termine per l’impugnazione.

In altri termini, per richiedere al Giudice che accerti la prescrizione dei contributi (accertamento negativo del credito) non vi è alcun termine da rispettare.

Non vi è un decadenza di 20 giorni (per le opposizioni agli atti), di 40 giorni (per le impugnazioni degli avvisi di addebito INPS) e neppure di 60 giorni (per le impugnazioni tributarie) per far dichiarare prescritto in credito contributivo.

Precisamente:

per effetto della mancata opposizione alle medesime, non è preclusiva dell’accertamento della prescrizione o dei fatti comunque estintivi del credito, maturati successivamente alla notifica delle cartelle in oggetto, attraverso l’azione generale prevista dell’art. 615 c.p.c., la cui proposizione non è soggetta a termine di decadenza (…) Lo stesso vale per l’avviso di addebito dell’INPS, che, dal 1 gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziali di detto Istituto” (Cass. n. 10584/2020).

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