Prescizione

Prescrizione, ecco come la si deve verificare

La Cassazione indica il principio da seguire

La Suprema Corte, con la sentenza n. 11814 del 18 giugno 2020, ha precisato quale sia il principio da seguire in riferimento al termine di prescrizione da applicare per le pretese tributarie ed extra-tributarie. Per la Cassazione si deve sempre tener in considerazione la natura del credito vantato per stabilire il termine dio prescrizione. E’ sempre la legge che stabilisce tale termine di prescrizione per singola pretese.

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La fattispecie oggetto della sentenza

Una società contribuente impugnava un atto d’intimazione di pagamento eccependo, in particolare, la non notifica delle cartelle sottostanti e l’intervenuta prescrizione quinquennale.

In primo grado la CTP dava ragione alla società contribuente perché il Riscossore depositava tardivamente la documentazione relativa alla notifica delle sottostanti cartelle (art. 32 D.Lgs. n. 546/1992).

La CTR, però, dava atto della legittimità e tempestività della produzione, in appello, della documentazione che il Riscossore aveva prodotto in ritardo in primo grado.

Inoltre, la CTR aveva affermato che per i tributi erariali si doveva applicare la prescrizione ordinarie dell’art. 2946 c.c. E non la prescrizione quinquennale del’art. 2948 n. 4 c.c.

Avverso tela sentenza ricorrenza in Cassazione la società contribuente e resisteva con appello incidentale il Riscossore.

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Il principio della Cassazione sui termini prescrizionali

Il Supremo Consesso ha statuito il principio base da considerare ogni qualvolta si vuole considerare o individuare il termine prescrizionale applicabile per ogni pretese tributaria o extra-tributaria:

  • Ciò comporta che debba farsi riferimento alla disciplina sostanziale, in tema di prescrizione, propria di ciascun tributo, trovando applicazione, ove non disposto diversamente dalla legge, il termine ordinario decennale di cui all’art. 2946 cod. civ.. Nell’individuare in detto termine quello di prescrizione dei tributi erariali la sentenza impugnata si è allineata alla costante giurisprudenza di questa Corte in materia (…), essendosi osservato che ai crediti afferenti ai tributi erariali, in mancanza di espressa diversa disposizione di legge, non può applicarsi la prescrizione breve di cinque anni prevista dall’art. 2948 cod. civ. Per le prestazioni periodiche (Cass. n. 11814/2020).

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In buona sostanza, la Cassazione individua i seguenti passaggi:

  • 1. si applica il termine prescrizionale considerando l’oggetto del credito vantato (ad esempio: tributi nazionali, tributi locali; contributi; sanzioni tributarie eccetera);

  • 2. si deve individuare se esistono norme che specificatamente individuano il termine prescrizionale per tipologia di credito (ad esempio: per contributi si veda art. 9 ed art. 10 Legge 335/1995; Contravvenzioni al codice della strada art. 28 Legge n. 689/1981; per la tassa automobilistica si veda art. 5, comma 51, D.L. n. 953/1982; per le Sanzioni tributarie art. 20 D.Lgs. n. 472/1197);

  • 3. nel caso non vi sia una norma specifica che stabilisca il termine di prescrizione si applica la normativa generale del codice civile: artt. 2946-2963 c.c.

  • 4. per i tributi Nazionali (Iva, Irpef, Ires) non si applica la normativa dell’art. 2948 n. 4 c.c. perché tali tributi “non possono, infatti, qualificarsi come prestazioni periodiche, in quanto il loro ammontare deriva, anno per anno, da elementi riferibili a ciascun anno d’imposta in relazione alla sussistenza dei presupposti impositivi” (Cassa. n. 11814/2020).

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