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Sospensione covid e feriale, sono cumulabili? Per l’Agenzia delle Entrate sono cumulabili

Scarica la Circolare dell'Agenzia n. 25 del 20 agosto 2020

Da sabato 1 agosto 2020 si attiverà la sospensione feriale fino al 31 agosto 2020, come previsto dall’art. 1 della Legge 742/1969.

Tuttavia per l’anno 2020 vi è stata anche una sospensione straordinaria per i termini processuali: i 64 giorni previsti dall’art. 83 del Decreto Cura Italia (si veda anche art. 158 D.L. Rilancio). Orbene è opportuno se non utile valutare se tali sospensioni si sommano e in che limiti.

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Per completezza espositiva si allega articolo dell’Avv. Tomassini e dell’Avv. Valenzi sulla cumulabilità di tali termini di sospensione. Per questi professionisti tale problematica è un falso problema, i due termini si possono cumulare anche perché tali sospensioni di coincidono dal punto di vista temporale

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Orbene la presenza di tali due periodi di sospensione può comportare che il termine per proporre un ricorso (oppure un appello, eccetera) possa essere interessato dalla sospensione dei 64 giorni ed anche da quella feriale del mese di agosto.

Sulla questione ci sono tre valutazioni o interpretazioni

Secondo il legislatore

Il legislatore ha affrontato il problema in riferimento alla cumulabilità tra i 64 giorni del Covid e la sospensione dell’istanza di adesione agli avvisi di accertamento (90 giorni), con l’art. 158 del Decreto n. 34/2020 (Decreto Rilancio).

Tale articolo ha previsto la cumulabilità tra tali due periodi di sospensione.

Inoltre, anche il Decreto legge 193/2016 ha previsto la cumulabilità tra i termini per l’istanza di adesione (90 giorni) e il periodo feriale di sospensione (31 giorni).

Da tali attività legislative si può dedurre che per il legislatore sono cumulabili sia il periodo di sospensione del Covid (64 giorni), sia il periodo di sospensione feriale (31 giorni).

Quindi, se il termine per notificare il ricorso, sommando i 64 giorni del covid scadeva il 20 agosto, il termine ultimo sarebbe: 19 settembre 2020

Secondo l’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate ha ritenuto cumulabili non solo i periodi di sospensione del Covid (64 giorni) e la sospensione feriale (31 giorni), ma anche il periodo relativo all’istanza di adesione (90 giorni). La circolare 11/2020 (quesito 5.10)

Più precisamente l’Agenzia chiarisce che se il periodo di sospensione di 90 giorni per l’adesione investe il mese di agosto allora occorre considerare anche la pausa estiva in virtù della norma che ammette il cumulo delle due sospensioni (da adesione e feriale). Diventa quindi irrilevante che in precedenza si sia già beneficiato della sospensione Covid.

Inoltre, sempre l’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 25 del 20 agosto 2020 (si veda il punto 3.3.2, pag. 30) ha chiaramente confermato la cumulabilità tra il periodo feriale di agosto (dal 1 al 31 agosto) con il periodo di sospensione dell’art. 83 del Decreto Cura Italia.

Secondo la cassazione

La Cassazione, invece, si è sempre orientata per la NON cumulabilità del termine della sospensione feriale con altri termini di sospensione previsti da altre norme.

In varie pronunce viene confermata la cumulabilità tra le sospensioni feriali (da Cass. 9997/2020 relativa al caso in cui i termini di appello erano di un anno e quindi potevano incrociare due volte il mese di agosto).

Tuttavia, in altre sentenze ha precisato che la sospensione feriale non è cumulabile con altri tipi di sospensioni, avendo scopi e finalità diverse (Cass. n. 9438/2017 vedi infra, Cass. n. 16347/2013, Cass. n. 16876/2014, Cass. n. 23047/2015). Tali sentenze riguardavano il cumulo con la sospensione prevista per la definizione agevolata.

Di recente, però, la Suprema Corte (Cass. n. 10252/2020) ha ammesso che se il termine ordinario di impugnazione scade in agosto, allora si applica la sospensione feriale.

In buona sostanza, per la Cassazione:

  1. se le due sospensioni si incontrano non si possono cumulare;

  2. se invece la prima sospensione si sia già esaurita e ad agosto scade il termine ordinario di impugnazione, allora si applica la sospensione feriale (la sospensione Covid terminava l’11 maggio, dopo tale data riprende a correre il termine ordinario che se scade nel mese di agosto avrà la sospensione di agosto).

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Cassazione n. 10252/2020

Con questa pronuncia la Suprema Corte argomenta sulla sospensione Liti ex art. 39 D.L. n. 98/2011 e la sospensione feriale (che alla era di 46 giorni, dal 1 agosto al 15 settembre).

Sul punto la Cassazione ha precisato:

  • Non deve prorogarsi ulteriormente la scadenza del termine de quo in ragione del periodo di sospensione feriale compreso tra il 1 agosto 2011 ed il 15 settembre 2011, in quanto quest’ultimo è già interamente assorbito dal concorrente decorso della sospensione stabilita in via eccezionale (dal 6 luglio 2011 al 30 giugno 2012) dall’ art. 39, comma 12, di. n. 98 del 2011. “

  • Deve, invece, prorogarsi ulteriormente la scadenza del termine de quo in ragione del periodo (46 giorni) di sospensione feriale compreso tra il l agosto 2012 ed il 15 settembre 2012, in quanto successivo alla cessazione della sospensione ex art. 39, comma 12, d.l. n. 98 del 2011 (terminata il 30 giugno 2012), ma compreso nel termine prorogato in ragione di quest’ultima.” (Cass. n. 10252/2020)

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Cassazione n. 9438/2017

In particolare la Suprema Corte individua, con tale sentenza, il chiaro distinguo degli scopi delle due sospensioni:

  • quella feriale (per permettere agli operatori del settore di poter godere delle ferie);

  • quella della sospensione delle liti fiscali (dare la possibilità di aderire a tale agevolazione ed effettuare i relativi controlli). Questa potrebbe essere paragonata alla sospensione per il COVID-19

Nonché il divieto di cumulabilità della sospensione feriale con quella della Legge n. 289 del 2002:

  • Sul punto, costituisce principio consolidato di questa Suprema Corte che la sospensione di 90 giorni del termine per impugnare l’avviso di accertamento, prevista dall’art. 6, comma 2, del d.lgs. 19 giugno 1997 n. 218, per consentire al contribuente di formulare istanza di accertamento con adesione, e la sospensione sino al 19 aprile 2004 del termine per impugnare l’avviso di accertamento prevista dall’art. 15, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, al fine della definizione agevolata delle controversie, non si cumulano tra loro, avendo scopi e finalità diversi, in coerenza, peraltro, con la non cumulabilità della sospensione feriale con quella di cui alla legge n. 289 del 2002.” (Cass. n. 9438/2017). Si veda però l’art. 7-quater, comma 18 D.L. n. 193/2016 che ammette la cumulabilità tra termine di sospensione dell’istanza di adesione e termini della sospensione feriale di agosto

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Cassazione n. 9438/2017

Anche per tale sentenza non si possono cumulare i termini di sospensione della definizione agevolata (che potrebbe essere paragonata a quelle per il COVID-19) e quelli della sospensione feriale.

Tuttavia tale sentenza individua un punto centrale: non si ha tale cumulabilità dei due termini di sospensione se sono “attivi” i termini “amministrativi” dell’istanza di adesione (art. 6, comma 2, D.Lgs. n. 218/1997). Sembrerebbe, quindi, che se non vi fossero pendente il termine di 90 giorni dell’istanza di adesione, forse potrebbe essere possibile la cumulabilità di tali due periodi di sospensione.

Precisamente:

  • Secondo quanto affermato da questa Corte, la sospensione di 90 giorni del termine per impugnare l’avviso di accertamento, prevista dal D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, art. 6, comma 2, per consentire al contribuente di formulare istanza di accertamento con adesione, e la sospensione sino al 19 aprile 2004 del termine per impugnare l’avviso di accertamento prevista dalla L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 15, comma 8, al fine della definizione agevolata delle controversie, non si cumulano tra loro, avendo scopi e finalità diversi; ne consegue che, ove il contribuente abbia formulato istanza di accertamento con adesione relativamente ad un avviso di accertamento rientrante nel campo d’applicazione di ambedue le norme sopra ricordate, e tale accertamento non si perfezioni, il termine per l’impugnazione dell’avviso resta sospeso sino al 60 giorno successivo 19 aprile 2004, secondo la previsione dell’art. 15, comma 8 D.Lgs. citato, dovendosi escludere che le sospensioni previste dalle due norme si cumulino tra loro.” (Cass. n. 23047/2015; si veda anche Cass. 16876/2014; Cass. n. 16347/2013; Cass. n. 23576/2012).

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Le questioni

Considerando quanto è stato dichiarato a Telefisco e anche quanto statuito nelle sentenza della Cassazione si può concludere che:

  • in tutti i casi in cui il termine scada NEL mese di agosto, l’impugnazione dovrà avvenire ENTRO il 1 settembre 2020.

  • Nel caso in cui l’impugnazione, invece, scadrà DOPO il mese di agosto NON si applica la sospensione feriale dei 31 giorni.

Facciamo alcuni esempi

  1. Se un accertamento dell’Agenzia delle Entrate è stato notificato il 17 febbraio 2020 e, dopo pochi giorni, viene proposta istanza di adesione, si devono considerare i seguenti termini: 60 (per il ricorso) + 90 (per istanza di adesione) + 64 (sospensione Covid-19) = 214 giorni. Tali giorni andranno a scadere il 18 settembre 2020. Scadendo DOPO il mese di agosto NON si sommano i 31 giorni della sospensione feriale di agosto.

  2. Se, invece, un accertamento dell’Agenzia delle Entrate è stato notificato il 10 gennaio 2020 e, dopo pochi giorni, viene proposta istanza di adesione, si devono considerare i seguenti termini: 60 (per il ricorso) + 90 (per istanza di adesione) + 64 (sospensione Covid-19) = 214 giorni. Tali giorni andranno a scadere il 01 agosto 2020. Scadendo NEL mese di agosto si sommano i 31 giorni della sospensione feriale di agosto e la scadenza sarà il 1 settembre 2020.

  3. Si ricorda però che tali considerazioni sono relative al termine di 90 giorni dell’istanza di adesione che non è un termine processuale.

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