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Contributo a Fondo Perduto. Pronti i codici per la restituzione

Istituiti i codici tributi per la restituzione dei contributi

Il Governo dal 15 giugno 2020 sta già corrispondendo i contributi a fondo perduto previsti dal Decreto Rilancio. Tale Decreto Legge n. 34/2020, all’art. 25, prevede un contributo a fondo perduto. Tali contributi sono subito corrisposti dall’Agenzia delle Entrate senza alcuna istruttoria. I controlli saranno effettuati successivamente al conferimento delle somme. A tal proposito la Risoluzione n. 37 del 26 giugno 2020 dell’Agenzia delle Entrate, ha già comunicato i codici tributo da utilizzare, nel modello F24, per la restituzione dei contributi versati, ma non dovuti

Qui puoi scaricare:

il modulo per fare la richiesta, CLICCA QUI;

– il protocollo dell’Agenzia delle Entrate, CLICCA QUI;

– le relative istruzioni dell’Agenzia delle Entrate per la compilazione della richiesta, CLICCA QUI.

Vediamone le principali caratteristiche:

Soggetto erogante

Sarà l’Agenzia delle Entrate che erogherà tale contributo. Quest’ultimo sarà caratterizzato dalla celerità. Non vi sarà nessun preventiva istruttoria del soggetto richiedente. Precisamente: l’Agenzia delle Entrate erogherà il contributo ai soggetti legittimati a riceverlo.

Dopo l’erogazione la stessa Agenzia e la Guardia di Finanza si potrà attivare per tutti i controlli e per l’applicazione di eventuali sanzioni (vedi infra).

Soggetti beneficiari

Tutti si soggetti titolari di partita IVA (soggetti titolari di reddito d’impresa e lavoratori autonomi). Sono però esclusi i professionisti iscritti alle Casse private (ad esempio, avvocati, ingegneri, commercialisti, eccetera)

Soggetti esclusi

Sono esclusi da tale contributo i seguenti soggetti:

1. chi ha cessato l’attività alla data del 31 marzo 2020;

2. enti pubblici;

3. intermediari finanziari;

4. i soggetti che hanno beneficiato di: indennità dei 600 euro (art. 27 D.L. n. 18/2020), indennità per i lavoratori dello spettacolo (art. 38 D.L. n. 18/2020) e chi si è avvantaggiato del fondo di reddito di ultima istanza (art. 44 D.L. n. 18/2020).

Limiti per accedervi

Tra i soggetti che vi possono accedere sono esclusi anche coloro che non rispettano le seguenti condizioni:

1 hanno conseguito ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente (2019);

2. l’ammontare del fatturato del mese di aprile 2020 sia minore del 33% del fatturato del mese di aprile 2019.

Secondo la circolare n. 15/E/2020 dell’Agenzia delle Entrate, tale fatturato deve essere considerato senza IVA

Calcolo dell’ammontare

La somma corrispondente al calo (almeno il 33%) del mese di aprile 2019, deve poi essere moltiplicato per le seguenti percentuali:

25% per ricavi/compensi inferiori 100.000

20% per ricavi/compensi tra 100.000 ed 400.000;

15% per ricavi/compensi tra 400.000 ed 5 milioni.

Il bonus spetta per una somma NON inferiore ad euro 1000 per le persone fisiche. Inoltre il bonus non concorre a formare la base imponibile per il calcolo dell’ irpef e dell’ irap.

Modalità di invio della domanda

Le modalità di invio della domanda saranno definite dall’Agenzia delle Entrate con apposita circolare (vedi sopra gli allegati da scaricare). Tuttavia la domanda potrà essere inviata dal primo pomeriggio del 15 giugno 2020 ed avrà le seguenti condizioni:

– invio con modalità telematica;

entro 60 giorni (13 agosto 2020) da quando sarà stabilita e pubblicata la procedura (vedi sopra gli allegati da scaricare);

– assieme alla domanda (vedi sopra gli allegati da scaricare) dovrà essere inviata anche l’autocertificazione di regolarità antimafia. Nel caso il contributo spettante sia superiore ad €150.000,00 il modello dell’istanza (comprensivo di autocertificazione antimafia) dovrò essere predisposto in formato .PDF ed inviato esclusivamente via PEC e firmate digitalmente al seguente indirizzo: Istanza-CFP150milaeuro@pec.agenziaentrate.it. Non saranno accettate PEC con allegate istanze non firmate digitalmente (anche le rinunce alle istanza per importi superiori ad €150.000,00 seguono le medesime modalità)

Sanzioni applicabili

Il comma 12 dell’art. 25 del D.L. n. 34/2020 prevede che, nel caso in cui l’Agenzia delle Entrate o la Guardia di Finanza, verifichi (successivamente all’erogazione) che il contributo non spettava tutto o in parte, irrogherà le sanzioni dal 100% al 200% dei contributi erogati (art. 13, comma 5, D.Lgs. n. 471/1997), oltre ali interessi.

Conseguenze penali

L’illecita riscossione di tali contributi potrebbero essere considerati come indebito utilizzo di crediti ai sensi dell’art. 1, comma 4331, Legge n. 311/2004 e, pertanto, l’Agenzia delle Entrate sarà costretta a segnalare la situazione alla Procura della Repubblica per l’eventuale integrazione di reato (art. 27, comma 16, D.L. n. 185/2008).

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