CoronaVirus

Bonus Baby-Sitting, aggiornato al DECRETO di AGOSTO

Scarica il TUTORIAL dell'INPS

Il Bonus Baby-Sitting, introdotto nuovamente dall’articolo 72 del Decreto Legge Rilancio,  che ha modificato l’articolo 25 del Decreto Cura Italia (convertito con modifiche dalla Legge n. 27/2020), è stato rifinanziato dall’art. 21 del Decreto di Agosto. Inoltre il suo valore rimane di €1.200,00 e può essere usato per:

  • BABY SITTING;

  • CENTRI ESTIVI E SERVIZI INTEGRATIVI PER L’INFANZIA.

Tuttavia, fin dal Decreto Cura Italia, vi era il dubbio se anche i NONNI possono usufruire ti tale Bonus Baby-Sitting, nel caso in cui, effettivamente, accudiscono i nipotini.

L’INPS, con la Circolare n. 73/2020 ha precisato che anche i NONNI possono essere assegnatari di tale bonus se non conviventi con i genitori richiedenti.

Per una maggio comprensione, si allega anche il TUTORIAL dell’INPS per la domanda:

Qui analizziamo e schematizzeremo le novità relative ai Bonus

Soggetti interessati

I nuovi bonus per servizi di baby-sitting e centri estivi possono spettare alle seguenti categorie di lavoratori:

– dipendenti del settore privato;

– iscritti in via esclusiva alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335;

– autonomi iscritti all’INPS

– autonomi iscritti alle casse professionali.

– ai lavoratori iscritti alle Casse professionali (Avvocati, Ingegneri, Architetti, eccetera), con la condizione che le rispettive casse di appartenenza abbiamo comunicato all’INPS il numero di tali soggetti beneficiari, Circ. INPS n. 44/2020, è rimasto il comma 9 dell’art. 24 D.L. n. 18/2020)

In relazione con il congedo

I lavoratori sopra indicati potranno usufruire dei Bonus in alternativa al congedo previsto dall’art. 23 (che l’art. 72 D.L. n. 34/2020 lo ha aumentato a 30 giorni).

L’utilizzo dei Bonus

Il D.L. Rilancio prevede anche il Bonus centri estivi per la prima infanzia (ma viene meno per pagare gli asili nido).

Tale Bonus è riferito ai genitori che hanno figli non superiori ad anni 12. Tale limite non si applica per i genitori che hanno figli con disabilità grave accertata.

Tale bonus per l’iscrizione ai centri estivi non può essere fruito per gli stessi periodi di fruizione del bonus nido erogato dall’INPS, ai sensi della legge 232/2016 e successive modifiche e integrazioni.

Altre condizioni

I Bonus spettano ai lavoratori sopra indicati che NON:

– vi sia altro genitore beneficiario di altri strumenti di sostegno al reddito (ad esempio NASPI, CIGO, indennità mobiliare, eccetera);

– vi sia altro genitore disoccupato o non lavoratore (Circ. INPS n. 44/2020).

non abbiano mai presentato la domanda per la prestazione bonus baby-sitting previsto dal Decreto Cura Italia.

Indicazione temporale di tali Bonus

Tale indicazione temporale non è variata.

Per i Bonus ci si riferisce all’anno 2020 con effetto retroattivo, quindi dal 5 marzo 2020 (data in cui è stato sospeso il servizio scolastico), per tutto il periodo di sospensione dell’attività scolastica (come modificato dall’art. 72 del D.L. n. 34/2020).

Importi

L’art. 72 del D.L. n. 34/2020 ha aumentato il bonus da €600,00 ad 2.000,00 erogabile più di una volta (prima era erogabile una volta sola), per:

lavoratori iscritti alla Gestione separata dell’INPS (considerando tali ultime modifiche no è ostativo a tale bonus aver ricevuto i 600 euro ex art. 27 D.L: Cura Italia, ma si attende la Circ. INPS);

lavoratori autonomi iscritti all’INPS;

i lavoratori iscritti alle Casse professionali (considerando tali ultime modifiche no è ostativo a tale bonus aver ricevuto i 600 euro ex art. 27 D.L: Cura Italia, ma si attende la Circ. INPS).

Come si richiede i Bonus?

COME SI ACCEDE:

Per ora (in attesa della nuova circolare dell’INPS), le modalità non sono cambiate.

Per i Bonus si accede tramite apposita domanda all’INPS, nelle seguenti modalità:

– tramite contact center integrato: numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) e numero 06164.164 (da rete mobile con tariffa a carico dell’utente chiamante);

– tramite patronati: con i servizi offerti gratuitamente;

– tramite il sito INPS (CLICCA QUI per accedere al sito INPS). L’accesso al sito INPS può avvenire:

tramite il PIN rilasciato dall’INPS (il Messaggio INPS n. 1381/2020 ha precisato che è possibile inviare la richiesta anche utilizzando solo la prima parte del PIN, quella inviata tramite SMS o e-mail),

– SPID di livello 2;

– Carta d’identità elettronica;

– Carta nazionale dei Servizi.

LA PROCEDURA

  1. il Genitore deve prima accedere al sito INPS (CLICCA QUI per accedere, oppure accedi nelle altre modalità sopra indicate) e compilare la domanda per avere Il Bonus.

  2. il soggetto che dovrà svolgere la Baby-Sitter dovrà accedere con apposito codice INPS alla pagina del sito INPS del Libretto Famiglia (CLICCA QUI). Verrà rilasciato un codice identificativo

  3. il Genitore dovrà controllare periodicamente l’esito della sua domanda.

  4. Se la domanda verrà accolta, entro 15 giorni, il genitore dovrà accedere a Libretto Famiglia (CLICCA QUI) per approvare l’acquisto del bonus ed inserire il codice identificativo del soggetto che dovrò svolgere le funzioni di Baby-sitter

Come compilare la domanda

La domanda dovrà essere compilata inserendo :

1. dati anagrafici del genitore richiedente;

2. dati del minore;

3. dati relativi all’altro genitore;

4. deve essere specificata la categoria di appartenenza;

5. dichiarare, sotto la propria responsabilità di trovarsi nelle condizioni previste dal D.L. n. 18/2020, relativamente alla situazione lavorativa personale e dell’altro genitore.

Evasione delle domande

Le domande per i Bonus saranno evase a seconda dell’ordine cronologico di arrivo, fino all’esaurimento dei fondi disponibili.

Fruizione dei Bonus

La fruizione dei Bonus avviene mediante Libretto Famiglia.

L’utilizzatore e il prestatore devono, quindi, iscriversi preliminarmente sulla piattaforma delle prestazioni occasionali, accessibile dal sito www.inps.it utilizzando il PIN dispositivo (CLICCA QUI per accedere al servizio INPS).

 

Articoli Correlati

Back to top button