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Bonus canoni locazione immobili

Il bonus può arrivare anche al 60% del canone ed è cedibile

L’art. 26 del Decreto “Rilancio” ha aumentato le agevolazioni relative ai canoni di locazione di immobili, già introdotti dall’art. 65 del Decreto “Cura Italia”. Quindi per fronteggiare le conseguenze economiche della pandemia sono state introdotte specifiche misure, in particolare un credito di imposta riferito ai canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo (chiarimenti sono stati introdotti anche dalla Circ. AE n. 14/2020 e dalla Risoluzione n. 32/2020).

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Tutte le novità del Bonus immobili

Soggetti Beneficiari

Come precisato dall’Agenzia delle Entrate (Cir. n. 14/2020) i soggetti beneficiari sono:

imprenditori individuali (compresi i forfettari) e società di persone (indipendentemente dal regime contabile adottato;

società di capitali, cooperative e muta assicurazione;

– enti pubblici, privati diversi dalle società, trust (residenti in Italia che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali);

– stabili organizzazioni di società ed enti non residenti in Italia;

lavoratori autonomi ed associazioni professionali;

– imprenditori ed imprese agricole;

– enti non commerciali (anche se l’attività commerciali non è prevalente).

Limite di Ricavi/Compensi

Il beneficio spetta ai soggetti con ricavi o compensi 2019 NON superiori a 5 milioni di euro.

Il limite di ricavi o compensi 2019 va individuato secondo le regole di determinazione del reddito da parte dei soggetti beneficiari.

Ambito oggettivo

Il credito d’imposta istituito dal Decreto “Rilancio” è pari al 60% del canone mensile di locazione, Leasing o concessione di immobili ad uso non abitativo utilizzati per lo svolgimento dell’attività.

L’agevolazione è invece pari al 30% in caso di contratti di servizi a prestazione complessa o affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività stessa.

Condizioni per accedere al bonus

Il beneficio è riconosciuto ai soggetti con:

– ricavi o compensi 2019 non superiori a 5 milioni di euro (ad eccezione delle strutture alberghiere o agrituristiche);

una riduzione del fatturato o dei corrispettivi pari ad almeno il 50% rispetto allo stesso mese del 2019.

L’Agenzia delle Entrate (nella Cir. n. 14/2020) precisa che per verifica della riduzione di fatturato:

– vanno considerate le operazioni effettuate nei mesi di marzo, aprile o maggio fatturato o certificato, che hanno partecipato alla liquidazione periodica dei mesi di: marzo 2019 (rispetto a marzo 2020); aprile 2019 (rispetto ad aprile 2020); maggio 2019 (maggio 2020); compresi i corrispettivi delle operazioni effettuate nei precedenti mesi non rilevanti ai fini IVA;

– la data di riferimento è quella in cui l’operazione è stata effettuata, ossia:

per le fatture immediate o corrispettivi, la data della fattura e la data del corrispettivo giornaliero;

per le fatture differite, la data dei DDT o documenti equipollenti richiamati in fattura

Misura del credito

Il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del:

60% del canone mensile di locazione, leasing operativo o concessione di immobili ad uso non abitativo;

30% del canone in caso di contratto di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda.

Il beneficio è commisurato:

– all’importo pagato nel 2020 per i canoni di locazione, leasing operativo o concessione riferiti ai mesi di marzo, aprile o maggio;

– all’importo pagato nel 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di aprile, maggio o giugno per le strutture turistiche ricettive con attività solo stagionale;

a condizione che il conduttore abbia subito una riduzione del fatturato o dei corrispettivi pari ad almeno 50% rispetto al rispettivo mese del 2019

Utilizzo del credito d’imposta

Tale bonus è utilizzabile:

– nel modello REDDITI 2021 (a.i. 2020). L’eventuale residuo può essere riportato nei periodi d’imposta successivi, ma non può essere chiesto a rimborso.

– in compensazione nel modello F24, successivamente al pagamento dei canoni.

Il Codice tributo è: 6920.

Tale bonus non andrà a formare la base imponibile per IRPEF, IRES e IRAP.

E’ possibile cedere, per i periodo tra il 19 maggio 2020 ed il 31 dicembre 2021, tale bonus (credito d’imposta), in luogo al suo utilizzo.

Ulteriore agevolazione per i canoni

Già il Decreto “Cura Italia” (art. 65 D.L. n. 18/2020) ha previsto un credito d’imposta a favore degli esercenti attività d’impresa nella misura del 60% del canone di locazione del mese di marzo 2020.

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