Agenzia delle Entrate Riscossione

Non serve convenire in giudizio il Comune se chiami solo il Riscossore

Tra il Riscossore ed ente creditore non c’è litisconsorzio necessario anche per pretese non tributarie

La Suprema Corte, con l’ordinanza n.  12674 del 25 giugno 2020, ha precisato che non sussiste litisconsorzio tra il Riscossore e l’Ente creditore neppure per pretese diverse da quelle tributarie. La conseguenza è che il contribuente può evocare in giudizio solo il Riscossore e sara’ onere di quest’ultimo di chiamare in giudizio l’Ente creditore (tipo il Comune) se non vuole subire le conseguenze della condanna.

La questione è rilevante anche dal punto di vista pratico.

Spesso i giudici di merito ignorano tale principio della Cassazione (più e più volte confermato) e “agevolano” il Riscossore, autorizzandolo a chiamare l’Ente creditore anche se il termine per la chiamata di terzo è decaduto (art. 23, comma 3, D.Lgs. n. 546/1992).

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La fattispecie oggetto della sentenza

Un contribuente impugnava avanti al Giudice di Pace un preavviso di fermo amministrativo con a base cartelle per la violazione al codice della strada.

Veniva citato in giudizio solo il Riscossore, il quale non “sollecitava” (litis denuntiatio) l’intervento in giudizio dell’Ente creditore (Comune). Il Giudice di Pace dava ragione al contribuente, probabilmente per la mancata produzione in giudizio dei documenti che erano nella disponibilità del Comune.

Su appello al Tribunale da parte del Riscossore la decisione di primo grado veniva riformata e rimandata la causa al Giudice di Pace, perché non ha ordinato il contraddittorio con il Comune.

Il contribuente impugnava la sentenza del Tribunale (organo d’appello) avanti alla Cassazione ed eccepiva che l’inopportunità di far integrare il contraddittorio, perché non ve ne era necessità.

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Il principio della Cassazione sul litisconsorzio tra Riscossore e Ente creditore

Il Supremo Consesso accolto il ricorso del contribuente confermando, per l’ennesima volta, che tra il Riscossore e l’Ente creditore (qualunque esso sia, Agenzia delle Entrate, INPS, Comune, eccetera) NON sussiste un litisconsorzio necessario (si veda Cass. n. 24371/2019; Cass. n.9250/2019; Cass. n. 10669/2019; Cass. n. 4578/2018; Cass. n. 16832/2018 e Corte d’Appello Milano n. 981/2019).

In buona sostanza, se il contribuente cita in giudizio solo il Riscossore anche per circostanze relative all’operato dell’Ente creditore, non serve che nel processo partecipi anche quest’ultimo. Il Riscossore sta in giudizio per sé ed anche per l’Ente creditore (art. 81 c.p.c. letto assieme all’art. 39 D.Lgs. n. 112/99, si veda la News del 16/12/2019).

La relazione tra Riscossore ed Ente creditore (qualunque esso sia) è solo un rapporto a loro interno che non interessa il contribuente.

Quindi sono processualmente presenti tutte le parti necessarie e il Giudice può andare a sentenza.

Precisamente:

  • la disposizione dell’art. 39 del decreto legislativo 13 aprile 1992, 112 (…) trova generale applicazione anche alla riscossione a mezzo ruolo delle entrate diverse da quella tributaria, come emerge in modo inequivocabile dall’esplicito riferimento all’ “ente creditore interessato” (e non quindi al solo ente impositore), con la conseguenza che nel giudizio di opposizione a cartella di pagamento, ovvero agli atti ad essa conseguenziali non si dà luogo a litisconsorzio necessario tra Agenzia per la riscossione ed ente creditore” (Cass. n. 12674/2020).

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