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Bollo su fatture elettroniche, le proroghe

Il Decreto Liquidità ha introdotto importanti proroghe sulle scadenza per il pagamento dei bolli

L’art. 26 del Decreto “Liquidità” ha apportato diverse proroghe per il pagamento dei bolli sulle fatture elettroniche. L‘art. 17, comma 1bis, D.L. n. 124/2019 completava la disciplina relative ai bolli sulle Fatture elettroniche (art. 12 novies Decreto Legge n. 34/2019).

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Pertanto, la corresponsione dell’imposta di bollo inerente alle fatture elettroniche emesse utilizzando lo SDI (Sistema di Interscambio dell’Agenzia delle Entrate, – oppure il cosiddetto “extra-SDI” per pagamenti per trimestri solari-) dovrebbe avvenire, come regola generale, entro il giorno 20 del primo mese successivo, utilizzando il pagamento telematico con il Modello F24.

L’entità del tributo per le fatture trasmesse, mediante il sistema SDI, viene calcolato dalla stessa Agenzia delle Entrate sulla base delle informazioni contenute nelle stesse fatture. L’importo da pagare viene poi segnalato al soggetto passivo all’interno dell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” (si ricorda, però, che in ogni caso il sistema permette di modificare quanto proposto rettificando il numero dei documenti di riferimento).

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Le modifiche del Decreto “Liquidità”

Per effetto delle modifiche apportate dal Decreto “Liquidità” la corresponsione dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche che risultano emesse nei primi due trimestri dell’anno solare può essere validamente posticipata se l’entità dovuta:

Art. 26 let. a, Decreto Liquidità a) per il primo trimestre, nei termini previsti per il versamento dell’imposta relativa al secondo trimestre solare dell’anno di riferimento, qualora l’ammontare dell’imposta da versare per le fatture elettroniche emesse nel primo trimestre solare dell’anno sia inferiore a 250 euro;

 

Art. 26 let. b, Decreto Liquidità  b) per il primo e secondo trimestre, nei termini previsti per il versamento dell’imposta relativa al terzo trimestre solare dell’anno di riferimento, qualora l’ammontare dell’imposta da versare per le fatture elettroniche emesse nel primo e secondo trimestre solare dell’anno sia inferiore complessivamente a 250 euro.”.

 

Tale agevolazione si rende applicabile per i pagamenti dovuti con decorrenza dal primo trimestre 2020. I termini per la corresponsione dell’imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche che vengono emesse nel terzo e nel quarto trimestre solare dell’anno sono rimasti invariati

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Riportiamo un utile prospetto sulle scadenze

Periodo di riferimento Termini di versamento
Primo trimestre 2020 20 aprile 2020
Primo trimestre 2020

(se l’imposta dovuta è inferiore a €250)

20 luglio 2020
Secondo trimestre 2020 20 luglio 2020
Primo e secondo trimestre 2020

(se l’imposta dovuta è complessivamente inferiore ad €250)

20 ottobre 2020
Terzo trimestre 2020 20 ottobre 2020
Quarto trimestre 2020 20 gennaio 2021

 

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