Decreto FiscaleIn generale sugli atti tributariNotifica PEC

D. Semplificazione: obbligo di identità digitale (PEC)

La PA deve usare la PEC in luogo delle raccomandate

In data 11 settembre 2020 è stato convertito in legge il Decreto Legge Semplificazioni n. 76/2020. Tale normativa è stata, però, fatta oggetto di “segnalazione” del Presidente della Repubblica. Sergio Mattarella ha promulgato la legge di conversione, ma ha anche inviato ai Presidenti delle Camere ed la Premier una lettera per far rilevare che nel testo normativo vi sono inserite anche parti che con le semplificazioni urgenti nulla rilevano.

Per ricordare è il Decreto approvato dal Consiglio dei Ministri, il 7 luglio 2020, con la solita formulasalvo intese” (cioè che può essere ancora modificato).

Ecco il testo pubblicato e la Slide esplicativa:

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CONTENUTI DEL D.L. SEMPLIFICAZIONI

Appalti (D.Lgs. n. 50/2016)

Edilizia (D.p.r. n. 380/2001)

Procedimento (L. 241/1990)

Responsabilità

Amministrazione digitale

Ambiente (D.Lgs. 152/2006)

Green Economy

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Analizziamo le singole novità, articolo per articolo. Ecco i principali

Argomento ed articoli del Decreto Semplificazioni

Spiegazione

ART. 1. Regime straordinario Appalti. SOTTO soglia (Lavori <€5.350.000; Forniture e Servizio<€214.000)

Regime emergenziali sugli appalti (fino al 31/12/2021). Per appalti SOTTO soglia europea

Prevede un periodo transitorio temporaneo di gestione dell’assegnazione degli investimenti pubblici (è in deroga agli artt. 36 e 157 D.Lgs. n. 50/2016, Codice Appalti). Tale regime transitorio va dal 16 luglio 2020 (data entrata in vigore del D.L. Semplificazione) al 31 dicembre 2021. Rileva che gli appalti siano attivati entro il 31 dicembre 2021.

Lavori, servizi e forniture, sotto soglia Europea

LAVORI:

-Art. 1, comma 2, let. a D.L. 76/2020. Affidamento diretto (art. 34 Codice Appalti): fino a €150.000;

– Art. 1, comma 2, let. b – prima parte- D.L. 76/2020. Negoziata senza bando, 5 operatori (art. 35 ed art. 63 Codice Appalti): da €150.000 ad €350.000. Si deve chiamare almeno 5 imprese in diversi territori, con il sistema della rotazione;

– Art. 1, comma 2, let. b – seconda parte- D.L. 76/2020. Negoziata senza bando, 10 operatori (art. 35 ed art. 63 Codice Appalti): da €350.000 ad €1 milione. Deve essere pubblicato il bando sul sito ufficiale della pubblica amministrazione, e devono essere chiamati almeno 10 imprese in diversi territori, con il sistema della rotazione;

– Art. 1, comma 2, let. b – seconda parte- D.L. 76/2020. Negoziata senza bando, 15 operatori (art. 35 ed art. 63 Codice Appalti): da €1 milione ad €5.350.000. Deve essere pubblicato il bando sul sito ufficiale della pubblica amministrazione, e devono essere chiamati almeno 15 imprese in diversi territori, con il sistema della rotazione;

SERVIZI e FORNITURE:

-Art. 1, comma 2, let. a D.L. 76/2020. Affidamento diretto (art. 34 Codice Appalti): fino a €75.000;

– Art. 1, comma 2, let. b – prima parte- D.L. 76/2020. Negoziata senza bando, 5 operatori (art. 35 ed art. 63 Codice Appalti): fino a €214.000 (per Enti statali) e fino a €75.000 (per Enti locali). Si deve chiamare almeno 5 imprese in diversi territori, con il sistema della rotazione;

(Art. 1, comma 2, let. b – seconda parte- D.L. 76/2020. Negoziata senza bando, 5 operatori (art. 35 ed art. 63 Codice Appalti): da €70.000 ad €750.000. Bando da pubblicare sul sito della pubblica amministrazione, chiamare almeno 5 imprese in diversi territori, con il sistema della rotazione. Sono i servizi sociali, come: infermieristica, medici, previdenza sociale, eccetera)

ART. 2. Regime straordinario Appalti. SOPRA soglia (Lavori >€5.350.000; Forniture e Servizio>€214.000)

Regime emergenziali sugli appalti (fino al 31/12/2021). Per appalti SOPRA soglia europea

Prevede un periodo transitorio temporaneo di gestione dell’assegnazione degli investimenti pubblici (è in deroga agli artt. 36 e 157 D.Lgs. n. 50/2016, Codice Appalti). Anche per tale regime SOPRA soglia, il periodo transitorio va dal 16 luglio 2020 (data entrata in vigore del D.L. Semplificazione) al 31 dicembre 2021. Rileva che gli appalti siano attivati entro il 31 dicembre 2021.

Lavori, servizi e forniture, sopra soglia Europea

Subito si precisa che SOPRA soglia europea si intendono quegli appalti:

– per Lavori con valore MAGGIORE di €5.350.000;

– per Forniture e Servizi, con valore MAGGIORE di 214.000 (per Enti statali) e maggiori di €75.000 (per Enti locali).

Qui consideriamo assieme sia i Lavori che Forniture e Servizi. Distinguiamo la spiegazione per commi dell’art. 2

Art. 2, comma 2. Prevede distinte procedure, per le quali si applicano i termini ridotti ex art. 8, comma 1, let. c. D.L. 76/2020:

1.Procedura APERTA: è la regola degli appalti pubblici, si ha attraverso asta pubblica;

2. Procedura RISTRETTA: ha una prima fase di pubblico avviso ed una seconda fase di scelta dei candidati (solitamente attraverso il sorteggio pubblico);

3. Procedura COMPETITIVA con NEGOZIAZIONE: è la negoziata con bando. E’ l’unica procedura che deve avere la motivazione per giustificare la sua scelta.

4. Procedura DIALOGO COMPETITIVO: è una procedura poco usata.

Art. 2, comma 3. E’ la cosiddetta procedura “emergenza Covid”.

a. E’ la NEGOZIATA senza BANDO e segue la procedura dell’art. 63 Codice degli Appalti;

b. E’ una eccezione dei casi previsti dall’art. 63 Codice Appalti (è oltre tali casi previsti dall’art. 63), perchè deve essere fatta solo:

– nei casi di strema urgenza relativi alla pandemia da COVID;

– con criterio di rotazione.

Art. 2, comma 4. E’ la cosiddetta super eccezione” della NEGOZIAZIONE senza BANDO, per: edilizia scolastica; edilizia universitaria; edilizia sanitaria; edilizia giudiziaria; edilizia penitenziaria.

Art. 2, comma 5. è la nomina del RUP (Responsabile Unico del Procedimento) per ogni procedura dell’appalto sopra indicata.

Art. 2, comma 6. prevede che tutti gli atti delle stazino appaltanti devono essere pubblicati nel sito internet istituzionali degli Enti pubblici (oltre agli altri obblighi ordinari; pubblicazione nella gazzetta ufficiale, eccetera).

(Art. 2bis. Per le procedure previste negli artt. 1 e 2 del D.L. n. 76/2020, possono parteciparvi anche le raggruppate temporali d’impresa)

ART. 4. Durc di Conformità Con tale articolo diventa un obbligo generalizzato la verifica della congruità dell’incidenza della manodopera impiegata dall’impresa nel luogo di esecuzione del contratto.

Attraverso questo documento (il cosiddetto Durc di conformità), sarà possibile infatti verificare che gli operatori economici, oltre ad essere in regola con il “normale” Durc, dovranno anche essere in regola con il certificato di congruità dell’incidenza della manodopera impiegata nel luogo di esecuzione del contratto.

ART. 8. Esclusione dall’appalto se notificato avviso di accertamento L’art. 8, comma 5, lert. b, del D.L. n. 76/2020 (Decreto Semplificazioni), modificando l’art. 80, comma 4, del Decreto degli Appalti, prevedere la facoltà di esclusione dalle procedure d’appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che l’operatore economico non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali non definitivamente accertati qualora tale mancato pagamento costituisca una grave violazione, laddove per “grave” si intende una violazione di importo superiore a 5.000 euro.

In buona sostanza, una società può essere esclusa da una gara d’appalto per il semplice fatto che riceva un avviso di accertamento da parte dell’Agenzia delle Entrate (indipendentemente che lo stesso sia fondato oppure non sia fondato).

L’impegno a versare le somme accertate, fa riammettere il soggetto alla gara

La nuova normativa che esclude l’operatore economico dalle gare può essere “risolta” tramite l’impegno a pagare i debiti tributari e contributivi, nelle seguenti modalità:

– Pertanto, nel caso di impugnazione dell’avviso di accertamento, l’operatore economico si troverebbe in una situazione assolutamente regolare, se riesce ad ottenere la sospensione dell’atto da parte del Giudice, oppure, abbia corrisposto l’1/3, a titolo provvisorio, delle maggiori imposte e sanzioni.

– in presenza di sentenza di primo grado e/o di secondo grado che abbia annullato l’avviso di accertamento impugnato.

– in presenza di sentenza di primo grado sfavorevole al contribuente, sia stato corrisposto il 2/3 delle maggiori imposte e sanzioni.

ART. 17-BIS. Pignoramenti dei Comuni più efficaci Tale articolo 17-bis del D.L. n. 76/2020 (Decreto Semplificazioni) ha ampliato i poteri dei Comuni e degli altri Enti locali, già iniziato con l’art. 1, commi modificato l’artt. 784-815 della Legge di bilancio 2020.

In particolare, viene inserito, in tale articolo della Legge di Stabilità, il richiamo all’art. 7, comma 6, D.P.R. n. 605/1973.

Ai Comuni quindi è dato il potere di interrogare direttamente l’Anagrafe Tributaria, anche per i conti correnti e per altri prodotti finanziari.

Tale modifica è in vigore dal 15 settembre 2020.

ART. 24. Domicilio digitale per tutti (NEW) L’art. 24 del D.L. n. 76/2020 ha modificato l’art. 3bis del CAD (D.Lgs. n. 82/2005).

E’ stato ufficializzato, come “effettivo” pubblico registro per gli indirizzi digitali (PEC), l’INAD, ai fini delle comunicazioni digitali (tale indice era già stato creato dall’art. 6-quater del CAD)

Esso è l’Indice dei Domicili Digitali delle Persone Fisiche (e degli Enti di diritto privato non tenuti all’iscrizione in albi professionali).

In tale indice sono inserite le PEC delle persone fisiche che volontariamente lo hanno richiesto.

La novità, però, sta nella circostanza che ad oggi NON è più possibile richiedere la cancellazione della PEC da tale elenco.

Vi sarà la cancellazione d’ufficio di tali PEC solo se tale indirizzo digitale risulterà non più attivo. (Si veda anche il VADEMECUM INFORMATICO)

ART. 26 comma 18. Aumentato il tempo per il pignoramento del Riscossore L’art. 26, comma 18, D.L. n. 76/2020 (Decreto Semplificazioni) è intervenuto nell’art. 50, comma 3, D.p.r. n. 602/1973.

Precisamente l’efficacia dell’intimazione di pagamento (art. 50) passa da 6 mesi ad 1 anno.

Precisamente, nel caso in cui sia passato più di un anno dalla notifica della cartella di pagamento, il Riscossore prima di eseguire un pignoramento deve notificare una intimazione di pagamento.

Dopo la notifica dell’intimazione di pagamento, il Riscossore ha tempo 1 anno per eseguire un pignoramento (prima era di 6 mesi).

Tale modifica è in vigore dal 17 luglio 2020

ART. 26. Addio alla Raccomandata, ora tutto con PEC (NEW) La P.A. sarà obbligata ad inviare le comunicazioni tramite PEC (in luogo della raccomandata) a tutti i cittadini e imprese che devono avere un indirizzo digitale, oppure che hanno scelto di avere tale indirizzo digitale.

Art. 26 D.L. n. 76/2020. Atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni saranno, infatti, recapitati ai cittadini e imprese attraverso la piatta forma telematica gestita da PagoPA Spa.

Sono esclusi da tale uso obbligatorio della PEC le comunicazioni relative:

– il processo civile (in particolare gli atti di espropriazione forzata);

– il processo penale;

– il processo amministrativo;

– il processo tributario (ad eccezione degli atti d’intimazine, di preavviso di d’ ipoteca ex D.p.r. n. 602/1973, quindi andranno obbligatoriamente notificati con PEC);

– il procedimento contabile.

(Si veda anche il VADEMECUM INFORMATICO)

ART. 27. Antiriciclaggio L’art. 27, comma 3, let. c, n. 2, D.L. n. 76/2020 (Decreto Semplificazioni) ha modificato la disciplina dell’”antiriciclaggio”.

Precisamente, è stato modificato l’art. 19 del D.Lgs. n. 231/2007 (Modalità di adempimento degli obblighi di adeguata verifica).

In particolare, la norma riformulata, consente che l’identificazione del cliente e dell’esecutore e la verifica della loro identità avvenga sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente.

Pertanto, non dovrà più trattarsi necessariamente di un documento d’identità o di altro documento di riconoscimento equipollente, ma di qualsiasi documento che offra un sufficiente grado di attendibilità.

Inoltre, il nuovo comma 4bis dell’art. 19 della disciplina dell’ “antiriciclaggio” prevede che l’obbligo di identificazione si considera assolto anche senza la presenza fisica del cliente.

Previa identificazione elettronica basata su credenziali che assicurano i requisiti dell’art. 4 Reg. US. 389/2018 (per maggior info sulla disciplina relativa alla firma elettronica CLICCA QUI)

ART. 37. Domicilio digitale (NEW) Dal 1 ottobre 2020, le imprese (anche individuali), nonché i professionisti iscritti agli albi dovranno avere una PEC, comunicandola ai rispettivi organi (camera di Commercio e Ordini Professionali). E’ questa la previsione dell’art. 37 del Decreto Semplificazioni.

Dal 1 ottobre 2020, nel caso ci siano imprese sprovviste di tale PEC vi saranno delle sanzioni amministrative che andranno da un minimo di €206 ad un massimo di €2.064).

Inoltre, se nel corso della vita dell’impresa tale PEC diventa inattiva, il conservatore del registro della imprese (presso la Camera di Commercio relativa) cancellerà d’ufficio l’indirizzo, previa diffida, e procederà con l‘applicazione delle sanzioni e con l’assegnazione d’ufficio di nuova PEC.

(Si veda anche il VADEMECUM INFORMATICO)

ARTT. 50-56. P.A. deve passare al digitale entro 28/02/2021 (NEW) Gli artt. 50-56 del D.L. n. 76/2020, modificando l’art. 64 del CAD, hanno previsto che le Pubbliche Amministrazioni, dal 28 febbraio 2020, DEVONO utilizzare ESCLUSIVAMENTE le identità digitali e la carta di identità elettronica ai fini dell’identificazione che accedono ai propri servizi di rete.

Tale servizio sarà attivato con i servizi gratuiti:

SPID: Sistema Pubblico d’Identità Digitale;

CIE: Carta d’Identità Elettronica.

(Si veda anche il VADEMECUM INFORMATICO)

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