Cartelle di pagamentoPrecedente Contraddittorio

IVA: cartella nulla se non c’è l’avviso bonario

Anche la cartella ex art 36bis è nulla se non vi è stato un contraddittorio

L’art. 4-octies del Decreto Crescita n. 34/2019 (collegato alla Legge di Stabilità) ha dato grande risalto al contraddittorio preventivo. Vi è quindi l’obbligo dell’Agenzia delle Entrate di instaurare tale confronto con il contribuente prima di emettere un avviso di accertamento. Pena la nullità dell’atto. Tale principio però è stato allargato dalla Giurisprudenza di merito (CTP Napoli n. 5440 del 13 luglio 2020) anche alle cartelle di pagamento. In particolare, per le cartelle che derivano dalla procedura regolata dall’art. 36bis D.p.r. n. 602/1973 (il cosiddetto controllo “automatizzato”).

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La questione in discussione

E’ oramai pacifico che il, cosiddetto, avviso bonario (la comunicazione di irregolarità emessa dall’Agenzia delle Entrate), è legislativamente necessario solo in presenza per procedimento previsto dall’art. 36 ter D.p.r. n. 602/1793 (il cosiddetto controllo “formale”). La mancata notifica del precedente avviso bonario per una cartella derivata dal controllo “automatizzato” (ex art. 36 bis) non è causa di nullità (sul punto si veda la News del 13 febbraio 2018).

Tuttavia, la normativa Europea ((artt. 47 e 48 della Carta dei diritti Europei; Corte di Giustizia Europea del 18/12/2008, causa 349/07) e poi anche la Cassazione a Sezioni Unite (Cass. SS.UU. n. 19667/2014 e Cass. SS. UU. N. 24823/2015) hanno introdotto il concetto dei tributi “armonizzati” (tributi europei, come l’IVA) e quelli “non armonizzati” (tributi nazionali). Per approfondire si veda la News del 16 gennaio 2019.

In buona sostanza, per gli avvisi di accertamento, per l’imposta IVA, deve esserci obbligatoriamente un preventivo contraddittorio con il contribuente. Al cittadino accertato, prima dell’emissione dell’atto, deve essere data una concreta possibilità di argomentare e difendersi in una fase anteriore alla notifica di un atto impositivo. Tale obbligo di un contraddittorio preventivo tra amministrazione finanziaria e contribuente sembrava applicabile solo agli avvisi di accertamento. Non in riferimento alle cartelle, anche se hanno come oggetto l’imposta IVA.

E’ su tale “allargamento” dell’obbligo del preventivo contraddittorio alle cartelle di pagamento che si è concentrata la CTP di Napoli con la sentenza qui in commento.

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La fattispecie oggetto della sentenza

Un contribuente impugnava una cartella di pagamento con diversi tributi, ma per la maggior parte IVA. Tale cartella derivava dal procedimento ex art. 36 bis D.pr. n. 602/1973 (controllo “automatizzato”). In buona sostanza la cartella è stata emessa perché il contribuente non ha corrisposto per imposte da lui indicate nella dichiarazione.

Tra i diversi motivi d’impugnazione vi erano:

  • Mancata notifica del relativo atto prodromico, l’avviso bonario;
  • La necessaria ed obbligatorietà dell’invio di tale avviso bonario.

Si costituiva il Riscossore (il quale, sembrerebbe, non aver chiesto di integrare il contraddittorio con l’Agenzia delle Entrate, in riferimento all’avviso bonario) ed eccepiva infondatezza di tutte le ragioni sollevate dal contribuente.

La CTP di Napoli, con una sentenza coraggiosa ma di logica-concreta, ha accolto il ricorso per mancanza dell’obbligatorio contraddittorio preventivo. Il Riscossore non ha portato in giudizio la prova dell’invio e della ricezione di tale avviso bonario.

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La decisione della CTP di Napoli

La CTP di Napoli ha accolto il ricorso del contribuente applicando le norme e le sentenze europee (che gerarchicamente sono superiori a quelle italiane, ma pochi se lo ricordano), anche per una cartella ex art. 36bis.

Per la CTP la cartella, avendo come oggetto l’IVA, doveva essere considerata con gli avvisi di accertamento. Anche perché era il primo atto notificato al contribuente. Pertanto, vi dove essere l’obbligatori contraddittorio preventivo che, però, l’Amministrazione Finanziaria non ha attuato, perché non ha mai inviato l’avviso bonario.

Per di più, il ricorrente aveva giustamente e prontamente dato atto che se vi fosse stato il contraddittorio preventivo egli avrebbe, quantomeno, potuto dilazionare la pretese subito con l’Agenzia delle Entrate, le sanzioni e gli interessi sarebbero stati, di gran lunga, inferiori. La difesa del contribuente, in buona sostanza, ha formulato la cosiddetta “prova di resistenza” (si veda News del 15/01/2020).

Nel caso la CTP di Napoli sta statuito:

  • Pertanto, deve concludersi che l’ordinamento Europeo adotti in tema di contraddittorio endoprocedimentale in materia tributaria un’impostazione diversa e che, sul tema, non vi è coincidenza tra disciplina Europea e disciplina nazionale (…) Ebbene, nel caso del ricorrente, la cartella esattoriale concerne tributi armonizzati, misti, per la maggior parte IVA, mentre in minima parte l’addizionale comunale all’IRPEF e l’IRAP” (CTP Napoli n. 5440/2020).

E’ quindi molto utile, in caso di impugnazione dei cartella di pagamento con oggetto l’IVA:

  • La mancata notifica dell’avviso bonario;
  • Tale avviso bonario è essenziale perché la cartella sia valida, visto e considerato che si pretende l’IVA;
  • Fin dal ricorso introduttivo esplicitare tutte le attività e vantaggi che il contribuente avrebbe potuto usufruire se l’avviso bonario fosse stato comunicato. E’ la cosiddetta “prova di resistenza” (tipo: dilazione trimestale con l’Agenzia delle Entrate, assenza di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, sanzioni al minimo, eventuali documenti che possano far abbassare l’imposta, eccetera)

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