Sostituzione Processuale

Cartella: è legittimo convenire solo il Riscossore

Il Giudice non deve attivarsi per il contraddittorio con l'Agenzia delle Entrate

La Cassazione, con l’ennesima Ordinanza n.  14991 del 15 luglio 2020, continua a affermare che il contribuente può scegliere se impugnare una cartella solo verso il Riscossore, oppure solo verso l’Ente creditore (Agenzia delle Entrate). La scelta non comporta inammissibilità del ricorso.

Questo principio è stato ribadito molte volte dalla Suprema Corte (Cass. SS. UU. 16412/2007; Cass. 12674/2020; Cass. 10669/2019; Cass. 9250/2019; Cass. 24371/2019; Cass. 29798/2018; Cass. 30054/2018 e Cass. 22729/2016), ma molti giudici di merito “fanno fatica” ad adattarsi (chissà perché?).

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La fattispecie oggetto della sentenza

Diversi contribuenti impugnavano una cartella di pagamento avanti la competente Commissione Tributaria Provinciale in relazione a pretese tributarie oggetto del loro defunto parente. Convenivano in giudizio solamente l’Agente della Riscossione e, nel corso del primo grado, l’Agenzia delle Entrate Riscossione non si attivava per chiamare in causa l’Agenzia delle Entrate.

La CTP dava ragione ai contribuenti.

La CTR però accoglieva l’appello dell’Agente della riscossione affermando che il ricorso introduttivo del primo grado era inammissibile, perché notificato solo al Riscossore e non anche all’Agenzia delle Entrate (è probabile che i contribuenti abbiamo sollevato contestazioni dirette, appunto, all’Agenzia delle Entrate, come ad esempio la fattispecie della New del 16/07/2020).

Per la CTR avendo i contribuenti omesso di convenire in giudizio anche l’Ente creditore, il ricorso è inammissibile per violazione dell’art. 21 D. Lgs. n. 546/1992.

Per la riforma della sentenza della CTR ricorrevano in Cassazione i contribuenti.

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La decisione della Cassazione

La Cassazione ha accolto il ricorso dei contribuenti con poche pagine di ordinanza (di cui 2 sul rigetto delle questioni preliminari sollevate dal Riscossore).

Come sopra anticipato, il Supremo Consesso ha, ulteriormente, ribadito la legittimità di un ricorso, avverso una cartella, mosso solamente contro il Riscossore.

La Suprema Corte ha anche ribadito che:

  • La chiamata dell’Agenzia delle Entrate spetta SOLO al Riscossore;
  • Il Giudice NON è tenuto ad ordinare la chiamata in causa dell’Agenzia delle Entrate, perché non si tratta di violazione del contraddittorio (si veda anche la News del 01/03/2018).

Precisamente:

“Ciò posto in via preliminare di rito, quanto alla fondatezza del mezzo proposto va poi ribadito che «Nel processo tributario, il fatto che il contribuente abbia individuato nel concessionario, piuttosto che nel titolare del credito tributario, il legittimato passivo, nei cui confronti dirigere l’impugnazione, non determina l’inammissibilità della domanda, ma può comportare la chiamata in causa dell’ente creditore, onere che, tuttavia, grava sul convenuto, senza che il giudice adito debba ordinare l’integrazione del contraddittorio» (Cass., n. 21220 del 28/11/2012, Rv. 624480 – 01).” (Cass. N. 14991/2020).

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