Cancellazione Società

DECRETO SEMPLIFICAZIONE: cancellazione società

Con la Sentenza della Corte Costituzionale, ci sono più possibilità per il Fisco

Con la Sentenza della Corte Costituzionale n. 142/2020 al fisco è stato legittimata la possibilità di accertare le società cancellate per altri 5 anni. Inoltre l’art. 40 del Decreto Legge n. 76/2020 (Decreto Semplificazione) prevede alcune disposizioni relative a velocizzare la cancellazione d’ufficio delle società dal registro delle imprese.

Le due situazione sono da considerarle correlate.

Innanzitutto dobbiamo ricordare il principio espresso dalla Cassazione da partire dalle tre sentenze delle Sezioni Unite (Cass. n. 6070/2013, Cass. n. 6071/2016 e Cass. n.6072/2013): se le società sono cancellate i loro debiti sociali sono ereditati dai soci (sia che siamo società di capitali che società di persone).

E’ certo che tale principio di successione (sui generis) dei soci verso la società va contro la responsabilità limitata delle società di capitali e l’idea stessa di società.

Pertanto, al fine di non far gravare ingenti debiti sociali in capo ai soci, molte società vengono tenute aperte, sine die.

Non si può far chiudere le società.

Si avranno (come precisato da una solenne dottrina) una serie di aziende zombi. Società “inattive” che non vengono cancellate per non far gravare i loro debiti sui soci.

Tale patologia del sistema è stata, finalmente, individuata dal legislatore e, dopo aver avuto “la spinta” dalla Corte Costituzionale (Sent. n. 142/2020) ha introdotto, con il Decreto Semplificazione una accelerata alla cancellazione d’ufficio delle imprese “inattive”.

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L’articolo 40 del Decreto Semplificazione

L’articolo 40 del D. L. n. 76/2020 introduce alcune disposizioni volte ad accelerare le attuali procedure di cancellazione d’ufficio delle società dal registro delle imprese.

L’attuale disciplina sulla cancellazione delle Società

SOCIETA’ DI CAPITALI

SOCIETA’ DI PERSONE e IMPRESE INDIVDUALI

L’attuale articolo 2490, comma 6, c.c., prevede che la società è cancellata d’ufficio dal registro delle imprese qualora non vengano depositati i bilanci annuali di liquidazione per oltre tre anni consecutivi.

E’ ’unica ipotesi di cancellazione d’ufficio attualmente prevista per le società di capitali.

Per quanto riguarda le società di persone e le imprese individuali, l’attuale procedimento di cancellazione d’ufficio è regolato dal D.p.r. n. 247/2004, che individua diverse ipotesi di cancellazione. Tale procedura di cancellazione richiede, però, sempre la trasmissione degli atti al giudice del registro delle imprese.

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Le novità introdotte dall’art. 40 del Decreto Semplificazione

SOCIETA’ DI CAPITALI

SOCIETA’ DI PERSONE e IMPRESE INDIVDUALI

Il Decreto Semplificazione interviene prevedendo nuove ipotesi di cancellazione d’ufficio, in particolare nelle seguenti ipotesi:

1) omesso deposito dei bilanci di esercizio per cinque anni consecutivi;

2) mancato compimento di atti di gestione.

Tuttavia, l’omesso deposito dei bilanci ovvero l’inattività gestionale devono verificarsi in concorrenza con almeno una delle seguenti circostanze:

il permanere dell’iscrizione nel registro delle imprese del capitale sociale in lire;

l’omessa presentazione all’ufficio del registro delle imprese dell’apposita dichiarazione per integrare le risultanze del registro delle imprese e quelle del libro soci, limitatamente alle società a responsabilità limitata e alle società consortili a responsabilità limitata.

Per le modifiche per le società di persone, tale procedura prevede che la cancellazione d’ufficio dal registro imprese possa essere disposta con determinazione del conservatore il quale, nell’ipotesi della cancellazione delle società di persone, dovrà verificare (tramite accesso alla banca dati dell’agenzia delle Entrate) che nel patrimonio della società da cancellare non rientrino beni immobili (se ve ne sono, il conservatore sospende il procedimento e rimette gli atti al Presidente del Tribunale, il quale può nominare un liquidatore ovvero, qualora non lo ritenga necessario, può trasmettere direttamente gli atti al Giudice del registro delle imprese).

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