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Bonus Casa da 110%, ecco il Modulo per la richiesta

Il Bonus vale anche per il condomìnio ed è cumulabile con altre agevolazioni

Finalmente l’Agenzia delle Entrate finalmente pubblica la Circolare con importanti chiarimenti per far partire i lavori. Con la Circolare vengono pubblicati il Modulo per la richiesta del bonus e le istruzioni per compilarlo, eccoli:

Tra le precisazioni l’Agenzia ha chiarito che:

  1. il Bonus 110% NON è riconducibile ai “beni relativi all’impresa” o a quelli strumentali dell’impresa;
  2. Per edifici unifamiliari si intende una unica unità familiare di proprietà esclusiva;
  3. Il bonus può essere usato anche per il condominio (o per edifici plurifamiliari);
  4. il condominio senza amministratore (per il numero limitato di condomini) può chiedere il Super Bonus e non serve richiedere il codice fiscale.

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E’ il Decreto Legge Rilancio, artt. 119 e 121, che ha introdotto una nuova percentuale di detrazione ai fini Irpef ed ai fini Ires, pari al 110%, nell’ambito degli interventi per il risparmio energetico “qualificato”.

Illustriamo i relativi punti principali

Perché vi è il 110% di detrazione

La detrazione è pari al 110% perchè comprende anche gli oneri finanziari e le eventuali commissioni dei 5 anni di applicazione di tale bonus. Secondo il legislatore il 10% dovrebbe coprire tali spese aggiuntive.

La detrazione

La detrazione è pario al 110% ai fini IRPEF ed IRES per gli interventi per il risparmio energetico “qualificato”: eco-bonus.

Gli interventi “principali”

Tale eco-bonus si applicano per interventi effettuati dal 1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021. Tre sono le tipologie di interventi presi in considerazione:

1. sostituzione di impianti di climatizzazione invernale unifamiliare;

2. sostituzione di impianti di climatizzazione invernale per parti comuni;

3. per interventi relativi all’isolamento termico.

Interventi anti-sismici (sisma-bonus)

Questi sono interventi cosiddetti speciali.

Anche per questi interventi si applica la detrazione del 110% (prima tale detrazione andava dal 50% al 85%, D.L. n. 63/2013). Tali interventi rilevano anche se non sono stati attuati i 3 interventi “principali”.

Interventi per il Solare

Anche per questi interventi spetta la detrazione pari al 110%, in particolare per:

– l’installazione di impianti solari fotovoltaici;

– per sistemi di accumulo.

Tali interventi, però, devono essere eseguiti congiuntamente assieme a:

– un intervento “principale”;

– oppure assieme ad un intervento antisismico (sisma-bonus).

I soggetti beneficiari (art. 119)

Per i condomìni si devono considerare solo per le parti comuni. Quindi i benefici di tale bonus vanno poi ripartiti tra i condòmini beneficiari finali (sia che siano persone fisiche oppure persone giuridiche).

Non rileva la tipologia dell’unità immobiliare che compone il condomìnio.

Non serve che gli appartamenti dei condòmini siano adibiti a casa principale.

Per le persone fisiche  (che non operano con attività commerciali e come lavoratori autonomi) l’immobile deve essere unifamiliare ed adibito ad abitazione principale.

Istituti autonomi case popolari.

Coopertative di abitazioni a proprietà indivisa.

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