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Notifica Cartella, con raccomandata

E' valida anche se consegnata a soggetto non identificato e con sottoscrizione non riconoscibile

La Cassazione, con l’Ordinanza n. 14941 del 17 luglio 2020, in tema di notifica delle cartelle con raccomandata, ha confermato la validità della notifica anche se l’atto è stato ritirato da soggetto diverso dal destinatario, non individuato ed, addirittura, con firma apposta non riconoscibile. Tale principio si basa su un presunto e necessario presupposto accertamento effettuato del postino sul “collegamento” tra la persona che ha ritirato l’atto e il destinatario della cartella. Per superare tale accertamento preliminare eseguito dal consegnatario dell’atto può essere superato solo con la procedura di querela di falso (si veda anche la New del 7 febbraio 2020).

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La fattispecie oggetto della sentenza

Un contribuente impugnava un avviso di intimazione con presupposto alcune cartelle di pagamento, notificate direttamente dal Riscossore tramite raccomandata.

La CTP rigettava il ricorso, ma la CTR accoglieva, parzialmente, l’appello del cittadino.

Precisamente i Giudice Regionali hanno affermato: «che non vi è alcun documento che provi il collegamento tra la fotocopia della spedizione e ricevuta della raccomandata e le cartelle apparentemente notificate, motivo che di per sé porterebbe alla nullità della notifica. Non vi è poi regolare attestazione di notifica da parte dell’ufficiale postale notificante perché non vi è indicazione della qualifica del firmatario della ricevuta o dell’ufficiale postale notificante. Ne consegue che tali notifiche irregolari sono nulle».

Quindi, per la CTR, le cartelle sottostanti all’intimazione di pagamento sono nulle visto che la notifica fatta con la raccomandata è illegittima, perché dall’avviso di ricevimento non è possibile individuare il firmatario che ha ricevuto le cartelle.

Avverso la sentenza della CTR, l’Agenzia delle entrate e l’Agenzia delle entrate Riscossione hanno proposto ricorso per cassazione.

Il contribuente non ha svolto difese.

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La decisione della Cassazione

La Cassazione nell’accogliere il ricorso ha ulteriormente “blindato” la notifica della cartella con raccomandata (si veda anche Cass. n. 5577/2019; Cass. n. 1699/2019; Cass. n. 26705/2019; Cass. n. 8643/2018; Cass. n. 23213/2014).

Per la Suprema Corte, basandosi su una norma secondaria (D.m. 9 aprile 2001), il postino deve solo accertare che la spedizione sia avvenuta al domicilio (fiscale) del destinatario (se è persona fisica la sua residenza).

Non serve che la persona che riceva effettivamente la cartella sia effettivamente coniuge/parente (residente) o soggetto collegato con il destinatario della consegna, perché questo è “dato” tutto per accertato.

In buona sostanza, prima di avere eseguito la consegna il portalettere deve avere controllato che il soggetto che riceve la cartella sia collegato la destinatario.

Tale accertamento è, però, svolto da un pubblico ufficiale e, quindi, quello da lui svolto è protetto da fede pubblica. Tale fede pubblica è superabile solo con la procedura per querela di falso (News del 7 febbraio 2020). In caso contrario la notifica è avvenuta e valida.

Precisamente la Cassazione ha affermato:

  • «La cartella esattoriale può essere notificata, ai sensi dell’art. 26 d.p.r. 29 settembre 1973 n. 602, anche direttamente da parte del concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso, secondo la disciplina degli art. 32 e 39 d.m. 9 aprile 2001, è sufficiente, per il relativo perfezionamento, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz’altro adempimento ad opera dell’ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull’avviso di ricevimento da restituire al mittente; ne consegue che se, come nella specie, manchino nell’avviso di ricevimento le generalità della persona cui l’atto è stato consegnato, adempimento non previsto da alcuna norma, e la relativa sottoscrizione sia addotta come inintelligibile, l’atto è pur tuttavia valido, poiché la relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell’ufficiale postale, assistito dall’efficacia probatoria di cui all’art. 2700 c.c. ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell’avviso di ricevimento della raccomandata»”(Cass. n. 14941/2020).

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