Decadenza ed illegittimitàNotifica

Notifica con messo notificatore e decadenza. La questione alle Sezioni Unite

E’ applicabile al scissione degli effetti della notifica, quanto l’agenzia è incorsa in decadenza?

La Cassazione, con l’Ordinanza iterlocutoria n. 15545 del 21 luglio 2020 (sezione tributaria) ha disposto la trasmissione degli atti al Primo Presidente della Suprema Corte affinché rimetta alle Sezioni Unite la questione relativa a:

  1. È sufficiente per l’Amministrazione, al fine di evitare la decadenza (clicca qui per conoscere cosa è la decadenza) dell’invio dell’atto impositivo, avviare la notifica di tale atto entro detto termine di decadenza? Oppure deve giungere entro tale termine al destinatario?
  2. È applicabile la scissione degli effetti della notifica degli atti anche per invii eseguiti dal messo speciale autorizzato, visto che quest’ultimo è sempre un organo del soggetto mittente?

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La fattispecie oggetto dell’ordinanza interlocutoria

Due contribuenti proposero ricorso avverso gli avvisi di liquidazione e irrogazione sanzioni, con cui si recuperava a tassazione il maggior importo per IVA, sanzioni ed interessi, stante le accertate caratteristiche delle abitazioni di lusso di detto villino, e la non riconoscibilità dell’aliquota IVA agevolata al 4%, ex lege n. 549/1995.

I ricorrenti contestavano anche la decadenza degli atti di liquidazione impugnati. In effetti, i contribuenti ricevettero il primo avviso ex art. 140 c.p.c. il 20.7.2009, ma li si rendeva edotti dell’avvenuto deposito del plico presso la casa comunale di Catania, e non presso il comune di loro effettiva residenza.

La notifica in discorso doveva dunque da ritenere nulla, perché in violazione dell’art. 140 c.p.c., pacifico essendo che il Comune di residenza dei ricorrenti non era in Catania, bensì in altro comune.

Evidentemente accortosi dell’errore, il messo speciale ha ripreso il medesimo procedimento notificatorio, spedendo un nuovo avviso – in data 20.8.2009, ricevuto dagli odierni ricorrenti il giorno successivo – con cui li si informava del deposito del plico in discorso (loro non potuto notificare a mani per la precaria assenza in data 14.7.2009), presso la casa comunale della loro effettiva residenza.

Di tale secondo invio, però, i contribuenti ne hanno avuto conoscenza solo in data successiva al suddetto termine di decadenza degli atti da notificare.

L’adita C.T.P. di Catania respinse il ricorso, osservando, da un lato, che nessuna decadenza poteva dirsi maturata a carico dell’Ufficio, stante la tempestiva consegna degli avvisi al messo notificatore. Dall’altro che risultava confermata la caratteristica di abitazione di lusso del villino in discorso.

La C.T.R. della Sicilia, sez. st . di Catania, respinse l’appello dei contribuenti, confermando la prima decisione.

I contribuenti ricorrono per cassazione. L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

Con il primo motivo, i ricorrenti si dolgono della totale obliterazione dei motivi d’appello da essi proposti.

Con il secondo motivo, i ricorrenti lamentano il mancato esame sia della circostanza che la notifica degli avvisi doveva intendersi perfezionata il 21.8.2009, e quindi tardivamente, ai sensi dell’art. 76 d.P.R. n. 131/1986.

Nonché del fatto che essi avevano prodotto documentazione idonea a dimostrare l’assenza delle contestate caratteristiche di lusso dell’immobile in discorso.

Con il terzo motivo, si denuncia violazione degli artt. 140 c.p.c. e 76 del d.P.R. n. 131/1986. La C.T.R. sarebbe incorsa nella violazione delle norme laddove ha ritenuto valida e tempestiva la notificazione degli avvisi, come detto perfezionatasi solo a decadenza maturata, in data 21.8.2009.

Con il quarto motivo, infine, si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 1, nota II bis, della tariffa parte prima allegata al d.P.R. n. 131/1986, della tabella A Parte n. 21 del d.P.R. n. 633/1972 e del d.m. 2.8.1969.

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I dubbi della Cassazione

Per la Suprema Corte sussiste un problema concernente la data di perfezionamento della notifica degli atti impositivi tributari rispetto al termine di decadenza previsto dalle singole leggi d’imposta per l’esercizio del potere di accertamento, rettifica e riscossione.

Più in dettaglio, posto che la notifica in discorso è stata eseguita ai sensi dell’art. 140 c.p.c., perfezionandosi quindi per i destinatari con la ricezione dell’avviso (Cass. n. 19772/2015 e n. 9782/2018), e che gli avvisi di liquidazione originariamente impugnati sono univocamente considerati quali atti recettizi, alla stregua di tutti gli atti impositivi, essa notifica possa dirsi tempestiva solo se detta ricezione sia avvenuta entro il 20.7.2009, a meno di non ricorrere, anche in subiecta materia, al noto principio della scissione degli effetti per il notificante e per il destinatario, sancito dalla giurisprudenza costituzionale a partire dalla storica sentenza n. 447 del 2002.

Il Supremo Consesso si pone due quesiti:

  1. a) all’invio dell’atto amministrativo incorso in decadenze (clicca qui per sapere cosa è la decadenza), è applicabile il principio della scissione soggettiva degli effetti notificatori (Corte Cost. n. 447/2002)?
  2. b) è applicabile il principio della scissione quando la notificazione non sia effettuata dall’ufficiale giudiziario, ma dal messo notificatore speciale?

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Schematizziamo le due questioni

a)           All’invio dell’atto amministrativo incorso in decadenze è applicabile il principio della scissione soggettiva degli effetti notificatori?

 

1.           Come noto la Corte Cost. n. 447/2002, ha previsto che il mittente di una notifica non incorre in decadenza se l’atto da notificare è stato portato dagli ufficiali giudiziari in tempo. Non rileva che poi l’atto sia consegnato in un momento successivo.

2.           Tale principio viene valutato con gli atti tributari (in questo caso avvisi di liquidazione) in caso di intervenuta decadenza.

3.           La presenza di una intervenuta decadenza è di ostacolo con l’istituto della sanatoria ex art. 156 c.p.c..

4.           L’atto di liquidazione è un atto amministrativo staccato dalla sua notifica. Se l’atto è incorso in decadenza, la sanatoria della notifica non salva l’atto stesso.

5.           Solo l’art. 157. Comma 1, D.L. n. 34/2020 (Decreto Rilancio) il legislatore ha previsto il principio di scissione per gli atti impositivi tributari: la decadenza degli atti del 2020 si intende traslata al 31 dicembre 2020 e la relativa notifica deve perfezionarsi tra il 1 Gennaio 2021 ed il 31 dicembre 2020.

6.           Per la Suprema Corte non è certo che aver portato l’atto a notifica (ad esempio presso l’ufficio postale) è sufficiente a non far decadere il potere dell’ufficio, se poi tale atto arriva al destinatario dopo il termine di decadenza.

b)           E’ applicabile il principio della scissione quando la notificazione non sia effettuata dall’ufficiale giudiziario, ma dal messo notificatore speciale? 1.          Anche considerando, il sopra esposto, principio della scissione degli effetti della notificazione, per la Cassazione non è certo che tale principio si applicabile qualora la notifica sia posta in essere un messo speciale autorizzato, sempre dell’Agenzia delle Entrate.

2.          Tale Messo speciale autorizzato è pur sempre un organo interno e all’Agenzia delle Entrate.

3.          Quindi tale messo non avrebbe quella “terziarietà” che è posta a base della sentenza della Corte Costituzionale (n. 447/2002) che ha previsto la scissione degli effetti della notifica.

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